Con la sentenza n. 28595/2026 (testo in calce) la Cassazione torna a ribadire l’irrilevanza, ai fini della configurabilità del reato di peculato, della sola appropriazione di denaro pubblico, risultando determinante in tal senso lo svolgimento, da parte del soggetto agente, di attività direttamente correlate all’espletamento del servizio pubblico.
Fatto
Il caso esaminato muove dal ricorso proposto dalla imputata avverso la sentenza della Corte di appello con cui era stata confermata la condanna per peculato inflitta in primo grado.
La condotta incriminata era da ricondurre alla attività di gestione dei fondi di un ATO (Ambito Territoriale Ottimale).
Tale ambito, delimitato con apposita legge regionale, veniva coordinato dalla c.d. Autorità d’ambito, soggetto di diritto pubblico, istituito con d.lgs n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) – e successivamente posto in liquidazione a seguito della sua soppressione avvenuta con legge n. 42/2010, con proseguimento, per vari anni, della sua attività in regime commissariale – che vedeva la partecipazione obbligatoria dei Comuni ivi ricompresi, ed ai quali era stato trasferito, mediante concessione, l’esercizio delle competenze spettanti ai suddetti enti locali in materia di gestione di servizi pubblici essenziali, tra cui, quelle delle risorse idriche e, come nel caso in specie, dello smaltimento dei rifiuti.
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Nello specifico la ricorrente – dipendente di uno dei Comuni partecipanti e collocata, con contratto a progetto, nell’ambito del personale riferibile all’ATO di appartenenza – era stata incaricata sia della gestione e del controllo delle forniture e dei servizi finanziari del predetto Ente, formalmente costituito in forma di società per azioni, e sia della liquidazione degli stipendi al personale dipendente.
A motivo delle funzioni svolte, che le consentivano di avere la diretta disponibilità dei conti bancari e con essa la possibilità di effettuare pagamenti mediante l’home banking, la ricorrente si sarebbe appropriata – come accertato nei precedenti gradi di giudizio – della complessiva somma di € 71.000,00, anche attraverso la duplicazione dell’accredito dei ratei stipendiali, che venivano dirottati su tre diversi conti correnti a lei intestati.
Tra i vari motivi di ricorso, sottoposti dall’imputata al vaglio di legittimità, quelli di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualifica di incaricata di pubblico servizio erroneamente attribuitale, non ravvisandosi, in capo alla stessa, alcun potere dispositivo in ordine alle somme di denaro oggetto di appropriazione, come desumibile dalle natura delle mansioni meramente esecutive svolte dalla ricorrente e come tali non riconducibili ad alcuna funzione di rilievo pubblicistico.
La decisione della Corte
I Giudici di legittimità affrontano preliminarmente la natura dell’ATO, riconoscendone la matrice pubblicistica, ed evidenziandone la strutturata societaria con partecipazione esclusiva di enti locali (c.d. società in house), a cui era attribuita la gestione dei fondi messi a diposizione dai Comuni partecipanti per la fornitura di un pubblico servizio, quale la raccolta e gestione di rifiuti, in regime di concessione, con conseguente trasferimento al medesimo di tutti i poteri tipici originariamente attribuiti agli enti locali di riferimento.
Tuttavia, la suddetta qualifica societaria non è, secondo gli Ermellini, condizione sufficiente per poter determinare l’automatica attribuzione ai soggetti che operano alle dipendenze dell’Ente in questione la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Sul punto viene richiamato, a più riprese, il consolidato orientamento giurisprudenziale che, prescindendo dalla natura dell’ente, valorizza, con efficacia dirimente ai fini della attribuzione di una delle qualifiche ex artt. 357 e 358 c.p., il profilo oggettivo-funzionale, verificando la riconducibilità dell’attività posta in essere dall’agente alla disciplina di diritto pubblico, con conseguente distinzione tra pubblica funzione e pubblico servizio in base alla presenza (nell’una) o meno (nell’altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa (Cass. SS.UU. n. 10086/1998).
Data tale premessa si ritiene che la qualifica di pubblico agente possa essere ricoperta anche da soggetti che operano all’interno di enti di natura privatistica (così, ex multis, Cass. n. 37705/2022), quando l’attività societaria, governata da una normativa pubblicistica, sia finalizzata al perseguimento di finalità pubbliche (in tal senso Cass. n. 19484/2018).
A conferma di tale esegesi si pone il recente approdo espresso dalla Cassazione in composizione unitaria che nel ribadire l’irrilevanza della forma privatistica dell’ente per conto del quale il soggetto agisce, focalizza l’attenzione sul contenuto dell’attività svolta, qualificabile come pubblico servizio a condizione che sia disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e sia finalizzata alla fornitura di un servizio da rendere alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità (Cass. SS.UU. n. 34036/2025).
In tale contesto, assumendo a parametro di valutazione il criterio oggettivo-funzionale in parola, la fattispecie oggetto di scrutinio porta ad escludere la riconducibilità della condotta esaminata ad attività direttamente riferibili al pubblico servizio.
A riprova di quanto sopra si pone la disponibilità del denaro da parte della ricorrente, funzionale all’appropriazione incriminata, strettamente correlata al suo incarico lavorativo quale quello di procedere al pagamento degli stipendi, e concretizzatosi in una attività di esclusivo rilievo privatistico, in quanto circoscritta ai rapporti tra l’ATO e i propri dipendenti.
Nessuna rilevanza può essere attribuita, in senso contrario a quanto sopra delineato, alla provenienza da fondi pubblici del denaro oggetto di appropriazione.
Ciò che connota il delitto di peculato è, infatti, la strumentalità tra l’esercizio della pubblica funzione e l’appropriazione, non essendo determinante la natura pubblica o privata della pecunia , tant’è che lo stesso art. 314 c.p. riferisce la condotta a “denaro o cosa mobile altrui”.
In definitiva – conclude la Corte – deve affermarsi che il dipendente di una società privata (costituita in forma di ATO), concessionaria dell’attività di gestione dei rifiuti sulla base di un rapporto concessorio con gli enti territoriali di riferimento, non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio per il solo fatto di avere il maneggio del denaro pubblico, quale quello trasferito dagli enti locali, in quanto l’attribuzione della qualifica pubblicistica presuppone lo svolgimento di attività strettamente correlate all’espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapporto ausiliario o strumentale, derivandone quale logico corollario l’esclusione di tale qualifica nel caso in cui l’attività svolta si risolva, come nel caso in specie, nel compimento di atti gestori interni alla società.
Da ciò ne consegue la riconducibilità della condotta censurata alla diversa fattispecie di reato quale quella di appropriazione indebita, realizzata attraverso la sostanziale duplicazione dei ratei stipendiali.
La suddetta derubricazione – conclude la Corte – conduce, pertanto, a ritenere maturata la prescrizione del reato così configurato, stante la riferibilità delle condotte incriminate agli anni 2011-2014; da qui l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
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