Jonny, la Cassazione inchioda l’ex parroco Scordio: «partecipe» della cosca Arena di Isola


‘Ndrangheta e affaire migranti, nei motivi della sentenza Jonny la Cassazione chiarisce il ruolo dell’ex parroco Scordio nella cosca Arena.


ISOLA CAPO RIZZUTO – Non c’è spazio per letture riduttive. Per la Corte di Cassazione, l’ex parroco di Isola Capo Rizzuto Edoardo Scordio non è stato un semplice facilitatore esterno della cosca Arena ma un vero e proprio «partecipe del sodalizio mafioso». È quanto emerge in modo netto, inequivocabile e ampiamente argomentato dalle motivazioni della sentenza, appena depositate, della Sezione V della Suprema Corte di Cassazione, che nel luglio scorso aveva scritto la parola fine sui ricorsi contro le condanne maturate nel filone processuale del rito ordinario scaturito dalla maxi inchiesta che portò alla storica operazione Jonny.

Nel rigettare l’istanza difensiva presentata dai legali del religioso, la Corte ha confermato in toto la responsabilità penale per il reato di associazione mafiosa. La condanna, pur rimodulata nella sanzione complessiva a otto anni di reclusione in seguito al precedente annullamento senza rinvio dei reati di malversazione originariamente contestati nei gradi di merito, fotografa una gravità indiziaria e materiale «granitica», che non lascia margini a interpretazioni benevole o riduttive del ruolo ecclesiale.

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Funzionale agli interessi del clan

Il perimetro della decisione si inserisce nel giudizio di rinvio disposto dalla stessa Suprema Corte. Come chiarito dai giudici di legittimità, l’annullamento senza rinvio delle condanne per malversazione non imponeva di espungere dal compendio probatorio ogni elemento relativo alla gestione del Cara S. Anna da parte della Misericordia e delle relative forniture. Ma richiedeva di verificare se, al netto di quella qualificazione, residuassero elementi idonei a dimostrare l’«inserimento stabile» del sacerdote nella compagine mafiosa, evitando di fondare automaticamente la responsabilità sulla mera commissione dei vecchi reati.

Il giudice del rinvio si è attenuto rigorosamente a questo perimetro, come hanno riconosciuto gli ermellini, valorizzando le vicende economiche della Misericordia quali elementi storici di contesto e riscontro. La Corte territoriale non ha ripristinato le condanne per malversazione, ma ha legittimamente utilizzato le dinamiche sottostanti per ricostruire il ruolo associativo, rivalutando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, individuando adeguati riscontri esterni e spiegando le ragioni per cui la posizione del parroco fosse «stabilmente funzionale agli interessi della cosca».

Attendibili le rivelazioni dei pentiti

Il riferimento è soprattutto alle rivelazioni del collaboratore di giustizia Francesco Oliverio. La mancata menzione iniziale del sacerdote da parte del pentito non equivaleva alla negazione del suo coinvolgimento, trattandosi di un interrogatorio incentrato su fatti in cui il tema del Cara era trattato solo marginalmente. Già nel 2016 Oliverio aveva indicato Scordio come vicino agli Arena e, in particolare, come colui che aveva «mediato presso la cosca affinché Leonardo Sacco potesse assumere la gestione del Centro». Le successive dichiarazioni rese nel dibattimento avevano precisato e ampliato questo nucleo tematico senza contraddirlo, escludendo che il racconto derivasse da notizie di stampa. La fonte di Oliverio era riconducibile direttamente a esponenti della famiglia Arena.

Custode riservato di ingenti somme

Il giudizio di responsabilità non si è basato unicamente sul narrato di Oliverio, ma anche sulla convergenza con le dichiarazioni del pentito Santo Mirarchi, il quale ha riferito, per conoscenza diretta, della «custodia da parte del sacerdote di somme appartenenti alla cosca e della loro ripetuta consegna per le esigenze dei sodali». Convergenza anche con le rivelazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Giglio circa la comune gestione degli affari della Misericordia. I riscontri derivano anche dalle intercettazioni e da accertamenti contabili e bancari.

Rispetto a Mirarchi, la Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze dei difensori. Gli avvocati Tiziano Saporito e Clara Veneto, i legali di Scordio, insistevano sulle presunte contraddizioni sulle consegne di denaro. I giudici di piazza Cavour hanno chiarito che le divergenze riguardavano profili secondari e non intaccavano il «nucleo essenziale dell’accusa», che attesta la capacità di Scordio di custodire e mettere a disposizione denaro della cosca, di interloquire con Sacco, altro imputato chiave condannato in via definitiva nel filone del rito abbreviato, e di concorrere alla gestione occulta delle risorse.

Gli assegni alla parrocchia

Tra i riscontri esterni valorizzati figurano le movimentazioni finanziarie concernenti gli assegni circolari per centomila euro «richiesti da Scordio con addebito sul conto della parrocchia e successivamente girati, per il tramite di Leonardo Sacco, a Cavarretta, in assenza di una causale commerciale giustificativa». Ma ci sono anche le conversazioni da cui emerge il rapporto fiduciario tra Scordio e Sacco, le risultanze relative alla gestione delle forniture e le intercettazioni captate successivamente, dalle quali la Corte trae conferma della «comune gestione di interessi economici non riconducibili a finalità istituzionali».

Utile per l’apparente insospettabilità

Le censure difensive basate sull’assenza di intercettazioni dirette della voce di Scordio o di conversazioni che attestino l’attribuzione formale di una “dote” di ‘ndrangheta, cioè di una carica mafiosa, sono state giudicate infondate. La partecipazione a un’associazione mafiosa «non richiede necessariamente la prova di un’investitura formale, né l’esistenza di conversazioni dirette dell’imputato». Proprio le relazioni esterne, come insegnano numerose inchieste antimafia, costituiscono oggi l’ossatura del potere mafioso. Il contributo associativo può essere dimostrato mediante la valutazione unitaria di dichiarazioni attendibili, riscontri documentali, movimentazioni patrimoniali e dati di contesto. La Corte d’appello, come chiariscono i giudici di legittimità, ha inoltre spiegato come la peculiare posizione pubblica e religiosa del ricorrente non fosse incompatibile con il ruolo contestatogli, potendo anzi renderlo «particolarmente utile al sodalizio, proprio in ragione della sua apparente insospettabilità, della sua capacità di mediazione e della disponibilità di canali istituzionali e fiduciari».

Impegno pubblico come copertura

Infondate anche le doglianze sul travisamento della documentazione relativa all’impegno pubblico antimafia del sacerdote, alle iniziative sociali parrocchiali e alle intimidazioni subite. Dati favorevoli ma «privi di carattere decisivo», poiché non escludono in termini logico-necessari che Scordio abbia comunque contribuito in modo stabile e riservato alla strategia economica della cosca. Quegli aspetti costituivano la copertura ideale per un’operazione economica altrimenti «più esposta».

La Misericordia schermo negoziale

Infine, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della qualificazione giuridica della partecipazione mafiosa anziché concorso esterno. Il ruolo di Edoardo Scordio non era circoscritto a un singolo affare né riducibile a una mera convergenza di interessi o a un contributo occasionale animato da finalità di arricchimento personale. L’attività del sacerdote si inseriva stabilmente nel sistema attraverso cui la cosca aveva acquisito e mantenuto il controllo di un settore economico rilevante. In qualità di fondatore e figura di riferimento della Misericordia locale, operando in sinergia con il governatore Leonardo Sacco, gestore di fatto dell’ente, il sacerdote partecipava alla governance degli affari della Confraternita, alla predisposizione dei bandi, all’assegnazione dei subappalti, al pagamento dei fornitori e ai rapporti con gli imprenditori locali. E interveniva per procurare assunzioni e utilità richieste dagli affilati.

A ciò si aggiunga il ruolo riservato di depositario di consistenti somme di denaro riconducibili alla «bacinella» della cosca, affidategli in ragione della sua insospettabilità e custodite per far fronte alle esigenze dei sodali, tra cui il pagamento delle spese legali. La Misericordia fungeva così da «schermo negoziale» nei rapporti con gli enti pubblici e da strumento di controllo sulle forniture e sui servizi legati all’accoglienza dei migranti.

«Ruolo interno e stabile»

La pluralità e la reiterazione di tali attività, la fiducia accordata dagli esponenti apicali del clan, la segretezza che avvolgeva la figura di Scordio e la costante disponibilità verso il gruppo sono dimostrative dell’assunzione di un «ruolo interno e stabile». Un ruolo riconosciuto dal sodalizio e funzionale all’attuazione del comune programma criminoso. Non esclude la partecipazione associativa la circostanza che Scordio perseguisse anche un obiettivo di arricchimento personale, movente non incompatibile con il dolo di partecipazione e con quell’«affectio societatis» richiesta per l’integrazione del reato di associazione mafiosa.


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