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È stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto del 4 settembre 2026 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, attuativo dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla Legge di Bilancio 2026.
Il provvedimento, pubblicato dall’8 settembre 2026 con numero di repertorio 130/2026, adotta ufficialmente il nuovo modulo TFR3, contenuto nell’Allegato A e destinato ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.
Il TFR3 sostituisce quindi, quale modello ufficiale, il draft che il Ministero aveva messo a disposizione nella fase transitoria.
Previdenza complementare dal 1° luglio 2026: inquadramento della riforma
La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), ha modificato l’articolo 8 del d.lgs. n. 252/2005 introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2026, il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
La disciplina riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026 e distingue tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori che, pur essendo neoassunti presso il datore di lavoro, hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente nel settore privato.
Per «prima assunzione» si intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026; restano esclusi il pubblico impiego e i lavoratori domestici.
La novità principale consiste nella riduzione a 60 giorni dalla data di assunzione del periodo entro il quale il lavoratore può manifestare la propria volontà.
Per il lavoratore di prima assunzione, in assenza di una scelta diversa entro tale termine, opera l’adesione automatica alla forma pensionistica collettiva individuata dagli accordi o contratti collettivi applicabili. Se sono previste più forme, la destinazione è quella alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale; in mancanza di tali accordi o contratti opera la forma pensionistica complementare residuale individuata dal D.M. 31 marzo 2020, n. 85, vale a dire il fondo Cometa.
L’adesione automatica comporta, secondo le condizioni previste dagli accordi, la c.d. adesione piena ovvero il conferimento del TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Quest’ultima non è obbligatoria quando la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore al valore dell’assegno sociale.
Il lavoratore conserva comunque la possibilità, entro i 60 giorni, di rinunciare all’adesione automatica, scegliere una diversa forma pensionistica oppure mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice civile.
Per i lavoratori non di prima assunzione, invece, è determinante la situazione previdenziale pregressa. Se il lavoratore non ha in essere un’adesione alla previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR, l’adesione automatica non opera e il TFR resta disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Se invece esiste già una forma pensionistica complementare alimentata dal TFR, il lavoratore ha 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare a quale fondo destinare il TFR maturando; in mancanza di scelta opera il meccanismo di adesione automatica.
Modulo TFR3 2026: cosa prevede il decreto su finalità, obblighi e compilazione online
Il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 disciplina l’adozione e l’utilizzo del nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026.
Il modulo, contenuto nell’Allegato A, sarà reso disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Da una data che sarà comunicata dal Ministero, potrà essere compilato online ed eventualmente notificato al datore di lavoro. Le modalità tecniche di compilazione, notifica, presa in carico e conservazione dei dati saranno definite con un successivo decreto direttoriale, nel rispetto delle regole su identificazione dell’utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione (art. 1).
Il TFR3 serve a consentire al lavoratore di esercitare le scelte previste dalla nuova disciplina sulla destinazione del TFR e sulla previdenza complementare, e al datore di lavoro di assolvere ai relativi obblighi informativi (art. 2; art. 8, commi 7-quater, 8 e 9-bis, d.lgs. n. 252/2005).
In particolare, il modulo contiene l’attestazione dell’informativa ricevuta, le opzioni sulla destinazione del TFR, le dichiarazioni relative all’eventuale posizione previdenziale pregressa e le avvertenze sugli effetti dell’adesione automatica alla previdenza complementare.
Il datore di lavoro deve infine conservare la dichiarazione del lavoratore e rilasciargliene copia, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa.
Differenze rispetto al draft
Il confronto tra il modello definitivo e il draft evidenzia che l’impianto generale del TFR3 è rimasto invariato. Il Ministero del lavoro non ha modificato la struttura del modulo, la distinzione tra lavoratori di prima assunzione e lavoratori non di prima assunzione, il termine di 60 giorni né le principali opzioni a disposizione del lavoratore.
Le correzioni riguardano soprattutto la formulazione di alcune opzioni. Nelle Sezioni 1 e 2, l’espressione «forma pensionistica, in modo automatico» è stata sostituita dalla più precisa «forma pensionistica prevista dall’adesione automatica». La formulazione definitiva chiarisce così che l’opzione si riferisce alla forma pensionistica individuata secondo le regole dell’adesione automatica, mentre la dichiarazione del lavoratore resta una scelta espressa.
La modifica di maggiore rilievo riguarda però la Sezione 1, riservata ai lavoratori di prima assunzione. Dal testo definitivo è stato eliminato (la modifica peraltro appare necessaria), sia nell’opzione A sia nell’opzione C, il richiamo alla possibilità per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993 di conferire almeno il 50% del TFR in determinate circostanze. Tale previsione rimane invece nella Sezione 2, dove è coerentemente riferita ai lavoratori non di prima assunzione.
Guida alla compilazione del modulo TFR3
La compilazione del TFR3 inizia con i dati identificativi del lavoratore: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, datore di lavoro e data di assunzione.
Il lavoratore deve quindi attestare di aver ricevuto dal datore di lavoro l’informativa prevista dalla normativa, che deve riguardare gli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare, la forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica, il funzionamento del nuovo meccanismo, le facoltà esercitabili entro 60 giorni e le diverse opzioni di destinazione del TFR.
A questo punto il lavoratore deve anzitutto individuare la propria situazione, dichiarando se si tratta o meno di una prima assunzione.
Se è un lavoratore di prima assunzione, deve fare riferimento alla Sezione 1.
Per quanto riguarda il TFR, può scegliere di conferirlo alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica, indicando la relativa percentuale; una percentuale inferiore al 100% è possibile soltanto quando lo consenta l’accordo o il contratto collettivo applicabile. In alternativa, può conferire espressamente il TFR a un’altra forma pensionistica complementare liberamente individuata, indicandone la denominazione e la percentuale di TFR destinata al fondo. Può infine scegliere di non conferire il TFR alla previdenza complementare, mantenendolo nel regime dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, con versamento al Fondo di Tesoreria INPS. Quest’ultima decisione non impedisce di scegliere successivamente di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare.
All’interno della stessa Sezione 1 è presente anche l’opzione relativa al contributo a carico del lavoratore. Si tratta di una scelta distinta da quella sulla destinazione del TFR: il lavoratore può chiedere di non versare il proprio contributo alla forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica quando la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore al valore dell’assegno sociale previsto dalla legge.
Se, invece, il lavoratore non è di prima assunzione, deve innanzitutto dichiarare quale sia la propria situazione previdenziale precedente. Se non ha in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare con versamento di tutto o parte del TFR, non opera l’adesione automatica: il TFR continua a essere regolato secondo l’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore resta comunque libero di aderire in futuro a un fondo pensione. In questo caso non deve compilare la Sezione 2, che è espressamente riservata a chi abbia già un’adesione alimentata dal TFR.
Se il lavoratore non di prima assunzione ha invece già in essere un’adesione a previdenza complementare alimentata, in tutto o in parte, dal TFR, deve compilare la Sezione 2. Può indicare il conferimento del TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica oppure scegliere espressamente un’altra forma pensionistica complementare, specificandone la denominazione e la percentuale di TFR da conferire. Anche in questa sezione è prevista, se ricorre il requisito reddituale, la facoltà di non versare il contributo a carico del lavoratore.
Per i lavoratori della Sezione 2 resta inoltre la particolare disciplina relativa a chi sia stato iscritto per la prima volta alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993: quando gli accordi non prevedano la destinazione del TFR alla previdenza complementare, il modulo contempla la possibilità di conferirne una quota, nella misura minima del 50%. È proprio questo riferimento che il testo definitivo ha eliminato dalla Sezione 1 e mantenuto esclusivamente nella Sezione 2.
Completata la scelta, il lavoratore deve dichiarare di aver compreso le conseguenze delle dichiarazioni rese e di aver ricevuto l’informativa prevista dalla normativa vigente, quindi deve apporre data e firma.
ATTENZIONE: La parte finale è riservata al datore di lavoro, che attesta di aver fornito l’informativa, di aver acquisito e conservato la dichiarazione e di averne rilasciato copia al lavoratore.
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