La mancata indicazione del medico competente nel DVR rende automaticamente nullo il documento?


Con l’ordinanza n. 24685/2026, la Corte di Cassazione chiarisce come debba essere interpretato l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 nel caso in cui il Documento di valutazione dei rischi (DVR) non riporti il nominativo del medico competente.

La controversia nasce dal ricorso di un portiere di condominio assunto attraverso più contratti a tempo determinato. Il lavoratore chiedeva la conversione del rapporto a tempo indeterminato sostenendo, tra le altre cose, che il DVR fosse stato adottato tardivamente e che fosse comunque invalido perché privo dell’indicazione del medico competente.

La Suprema Corte rigetta il ricorso e offre due indicazioni operative importanti: la mancata indicazione del medico competente non costituisce, di per sé, una causa di nullità del DVR quando tale figura non doveva essere nominata; inoltre, la contestazione del contratto a termine resta soggetta al termine decadenziale previsto dalla legge anche quando viene fondata sull’assenza del DVR.

Il caso

Il lavoratore aveva svolto mansioni di portiere presso un condominio sulla base di più contratti a tempo determinato stipulati nel periodo compreso tra settembre 2018 e maggio 2020.

Dopo la cessazione dei rapporti aveva chiesto che i contratti fossero trasformati in un rapporto a tempo indeterminato, sostenendo che il datore di lavoro non avesse provveduto tempestivamente alla valutazione dei rischi. La Corte d’Appello di Roma aveva respinto la domanda, rilevando, tra l’altro, che per i primi due contratti il lavoratore era ormai decaduto dall’impugnazione.

Dagli atti risultava che il primo contratto era stato stipulato l’8 settembre 2018, il secondo il 18 febbraio 2019, mentre il DVR risultava sottoscritto il 23 febbraio 2019. Secondo il ricorrente, l’assenza del documento al momento della stipula avrebbe integrato una violazione di norma imperativa tale da determinare la conversione del rapporto e da sottrarre l’azione al normale regime decadenziale.

La Cassazione non condivide questa impostazione.

Contratto a termine senza DVR: resta il termine di 180 giorni

Uno dei primi punti affrontati dalla Corte riguarda il rapporto tra disciplina della sicurezza sul lavoro e impugnazione del contratto a tempo determinato.

Il lavoratore sosteneva che la violazione dell’obbligo di valutazione dei rischi fosse così rilevante da consentire di chiedere la conversione del contratto anche oltre il termine normalmente previsto per l’impugnazione.

Per la Cassazione questa tesi è priva di base normativa. La richiesta di conversione del rapporto, anche quando è fondata sull’omessa redazione del DVR, non sfugge al regime decadenziale dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2015.

Nel caso concreto, i primi due rapporti erano cessati il 17 ottobre 2018 e il 17 marzo 2019, mentre la prima comunicazione con cui il lavoratore aveva fatto valere la nullità del termine era stata inviata il 16 maggio 2020. Era quindi trascorso il termine di 180 giorni dalla cessazione dei rapporti.

La questione è rilevante anche oltre il caso specifico: una violazione prevenzionistica può incidere sulla validità e sulla gestione del rapporto di lavoro, ma non modifica automaticamente le regole processuali e i termini entro cui quella violazione deve essere fatta valere.

DVR e medico competente: cosa prevede l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008

Il passaggio più interessante della decisione riguarda però direttamente il contenuto del documento di valutazione dei rischi.

L’art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 disciplina sia gli elementi necessari a dare certezza alla data del DVR sia alcuni contenuti che devono risultare dal documento.

La disposizione richiama, tra i soggetti coinvolti, il datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente, utilizzando per quest’ultimo l’inciso “ove nominato”. La lettera e) dello stesso comma prevede poi l’indicazione del nominativo del medico competente che abbia partecipato alla valutazione del rischio.

Secondo la Cassazione, le due parti della norma non possono essere lette separatamente.

L’indicazione del medico competente nel DVR va cioè interpretata tenendo conto della premessa normativa: la presenza di tale figura assume rilievo quando il medico competente sia stato effettivamente nominato perché richiesto dal sistema di sorveglianza sanitaria applicabile alla specifica attività lavorativa.

DVR senza nominativo del medico competente: non c’è nullità automatica

La Corte respinge quindi il motivo di ricorso con cui il lavoratore sosteneva l’invalidità del DVR per la sola assenza del nominativo del medico competente.

Il punto centrale è che l’espressione “ove nominato” impedisce di considerare l’indicazione del medico come un requisito formale sempre necessario a pena di nullità.

Nel caso esaminato mancava, inoltre, un’adeguata allegazione circa l’esistenza di condizioni di lavoro tali da rendere necessaria una sorveglianza sanitaria continuativa.

Questo passaggio va letto con attenzione. La Cassazione non afferma che il medico competente possa essere omesso liberamente dal DVR. La decisione dice qualcosa di diverso: non si può dichiarare invalido il documento per la sola mancanza del nominativo senza avere prima verificato se, in relazione ai rischi effettivamente presenti, sussistesse l’obbligo di nominare il medico competente.

Di conseguenza, il controllo non deve fermarsi alla presenza o assenza di un nome nel documento. Occorre partire dalla valutazione dei rischi e verificare se tali rischi comportino l’attivazione della sorveglianza sanitaria e, quindi, la necessità della figura del medico competente.

La validità del DVR dipende dall’obbligo sostanziale, non dalla sola casella compilata

Il DVR deve rappresentare le lavorazioni realmente svolte, i rischi specifici e le procedure necessarie per governarli. L’ordinanza affronta invece il problema da un punto di vista diverso: quello dei requisiti soggettivi riportati nel documento.

Il principio che emerge è che una carenza meramente apparente del DVR non può essere valutata senza verificare il presupposto sostanziale che avrebbe reso obbligatoria quella indicazione.

Per il medico competente il passaggio è particolarmente chiaro: se la sua nomina non era necessaria, la mancata indicazione del nominativo non trasforma da sola il DVR in un documento nullo.

È una precisazione importante anche sul piano operativo, perché evita due errori opposti: da un lato considerare automaticamente invalido un DVR per una voce non pertinente alla realtà aziendale; dall’altro ritenere che basti non indicare il medico per escluderne la necessità. È sempre la valutazione concreta dei rischi a stabilire se la sorveglianza sanitaria e il medico competente siano obbligatori.

Art. 2087 c.c. e risarcimento del danno: la responsabilità datoriale non è automatica

Il lavoratore chiedeva anche il risarcimento di un danno non patrimoniale, lamentando una condotta datoriale persecutoria e condizioni di lavoro degradanti. Anche queste censure vengono respinte.

La Cassazione ricorda che l’art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Il lavoratore non è tenuto a dimostrare la colpa datoriale in senso stretto, ma deve comunque allegare e provare il fatto materiale e individuare le regole di condotta che assume violate. Spetta poi al datore dimostrare che il pregiudizio sia derivato da causa non imputabile. La Corte richiama sul punto Cass. n. 8855/2013 e n. 29909/2021.

Nel caso concreto, i giudici di merito avevano rilevato la mancata articolazione di prove sia sulla presunta condotta persecutoria sia sulle condizioni di degrado denunciate dal portiere. La Cassazione non ravvisa quindi un’errata distribuzione dell’onere probatorio.

La CTU non può sostituire le prove mancanti

Il lavoratore contestava, infine, la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio. La CTU non è un mezzo destinato a cercare fatti o prove non forniti dalle parti ma serve invece a consentire al giudice di valutare elementi già acquisiti attraverso competenze tecniche specifiche. Se mancano le allegazioni o le prove necessarie, la consulenza non può essere utilizzata per colmare quel vuoto istruttorio.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso principale del lavoratore e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato del condominio. Viene quindi confermata la decisione che aveva respinto le richieste del portiere, compresa quella relativa alla conversione dei contratti a termine e quella risarcitoria. Il lavoratore viene inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Per approfondire, leggi anche:

Una valutazione dei rischi efficace non può ridursi a un controllo formale del DVR: deve rappresentare correttamente attività, luoghi di lavoro, rischi effettivi e figure della prevenzione, compreso il medico competente quando ne ricorrono i presupposti. Con il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro puoi redigere in modo guidato e personalizzato il DVR, partendo anche dalla planimetria dei luoghi di lavoro, collegando processi, attività e rischi alle misure di prevenzione necessarie. Il software include la valutazione dei rischi specifici e consente inoltre di gestire la modulistica prevista dalla normativa, comprese le lettere di nomina del medico competente, sulla base dei dati inseriti.


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