l’eccezione che in pochi conoscono


La tassa di soggiorno è pensata per chi paga un pernottamento in hotel, B&B o affitto breve. Eppure esiste un caso specifico in cui l’imposta può essere richiesta anche a chi non sborsa un euro per dormire, perché ospitato gratuitamente da un amico. Non si tratta di una regola generale valida per qualsiasi casa privata, ma di una situazione ben precisa che riguarda le strutture ricettive registrate, comprese quelle gestite tramite piattaforme come Airbnb o Booking.com.

Come funziona normalmente la tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno, introdotta dal D.Lgs. 23/2011, è un tributo locale che i Comuni possono decidere di applicare a chi pernotta in strutture ricettive presenti sul proprio territorio. Non è un’imposta obbligatoria per legge in senso assoluto: ogni singola municipalità ha la facoltà di adottarla o meno, e possono farlo i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e le città d’arte. Questo spiega perché l’importo, le regole e persino le esenzioni cambiano da città a città.

Dal 2017 l’obbligo di applicare la tassa di soggiorno si estende a tutte le strutture ricettive nei Comuni che l’hanno adottata, incluse le locazioni turistiche brevi gestite tramite portali come Airbnb o Booking.com. Chi gestisce un immobile destinato agli affitti brevi, quindi, è tenuto a riscuotere l’imposta dagli ospiti proprio come farebbe un albergo.

Solitamente sono esentati dal pagamento:

  • i residenti nel Comune in cui si soggiorna;
  • i bambini sotto una certa età (generalmente 10 o 14 anni, a seconda del regolamento comunale);
  • persone ricoverate in strutture sanitarie o con disabilità, secondo le regole locali;
  • forze dell’ordine, autisti di pullman turistici e altre categorie individuate dal singolo Comune.

Va però ricordato che, pur essendo la regola diffusa nei Comuni che hanno adottato l’imposta, le esenzioni effettive variano sensibilmente da un Comune all’altro, e spesso richiedono la presentazione di un documento che attesti la condizione dichiarata.

L’eccezione: quando l’ospite gratuito deve comunque pagare

Il punto che sorprende molti proprietari, e ancora di più i loro ospiti, riguarda proprio le locazioni turistiche brevi. Se un host possiede un appartamento registrato come struttura ricettiva (con tanto di CIR, Codice Identificativo Regionale, o codice equivalente) e decide di ospitare gratuitamente un amico o un parente, la tassa di soggiorno può comunque risultare dovuta.

Il motivo è tecnico ma sostanziale: l’immobile è censito come struttura ricettiva a tutti gli effetti, indipendentemente dal fatto che il singolo soggiorno sia a pagamento o gratuito. Molti Comuni, e diversi consulenti del settore, sostengono che l’obbligo di comunicazione degli ospiti tramite il portale Alloggiati Web resti valido anche per i soggiorni gratuiti, e che di conseguenza scatti anche l’obbligo di applicare la tassa di soggiorno, salvo che l’ospite non rientri in una delle categorie esenti (ad esempio perché residente nello stesso Comune).

In pratica, il fatto che l’amico non paghi nulla al proprietario per il pernottamento non basta, da solo, a escluderlo dal pagamento dell’imposta comunale: quello che conta è la natura della struttura in cui alloggia, non il prezzo pagato per starci.

Questa interpretazione nasce anche da una preoccupazione molto concreta segnalata dagli stessi host: se su cento ingressi registrati novantanove sono a pagamento e uno soltanto gratuito perché si tratta di amici, un eventuale controllo potrebbe comunque sollevare dubbi sull’effettiva gratuità del soggiorno. Per questo motivo, molti proprietari scelgono comunque di registrare l’ospite gratuito, emettere una fattura a zero e versare di tasca propria la tassa di soggiorno, così da restare in regola senza margini di contestazione.

Chi rischia davvero: proprietari, non semplici padroni di casa

È importante fare chiarezza su un equivoco comune: questa eccezione non riguarda chi ospita un amico nella propria abitazione privata, non destinata all’attività ricettiva. Se un amico dorme sul divano di casa vostra, senza che l’appartamento sia registrato come struttura turistica, non c’è alcuna tassa di soggiorno da versare, perché non si tratta di un pernottamento in una struttura ricettiva ai sensi di legge.

Il caso diverso, e più delicato, riguarda invece:

  • proprietari di seconde case adibite ad affitti brevi tramite piattaforme online;
  • gestori di B&B, case vacanza o affittacamere con licenza attiva;
  • host che alternano soggiorni a pagamento e soggiorni gratuiti nello stesso immobile registrato.

In questi casi, la responsabilità del versamento ricade sul gestore della struttura, non sull’ospite. La legge qualifica infatti il gestore come responsabile del pagamento dell’imposta: è lui a doverla riscuotere, rendicontare e versare al Comune secondo le modalità previste dal regolamento comunale, ed è obbligato a versarla anche se l’ospite si rifiuta di pagare, salvo poi potersi rivalere sul cliente. Applicato al caso dell’ospite gratuito, questo significa che il proprietario può trovarsi a dover anticipare di tasca propria un’imposta che, formalmente, dovrebbe gravare sul turista.

Cosa fare in pratica se si ospita un amico in una struttura registrata

Chi possiede un immobile destinato agli affitti brevi e vuole ospitare gratuitamente conoscenti o parenti dovrebbe seguire alcune accortezze per evitare contestazioni da parte del Comune o, nei casi più seri, conseguenze fiscali più gravi:

  1. Registrare comunque l’ospite sul portale Alloggiati Web, indipendentemente dal fatto che il soggiorno sia gratuito, come richiesto dalla normativa sulla pubblica sicurezza.
  2. Verificare il regolamento del proprio Comune, perché le esenzioni e le modalità di applicazione della tassa di soggiorno cambiano da territorio a territorio.
  3. Documentare la gratuità del soggiorno, ad esempio con una fattura a importo zero, così da avere traccia della transazione in caso di controllo.
  4. Valutare se versare comunque l’imposta, specialmente se i soggiorni gratuiti sono episodi isolati rispetto alla normale attività ricettiva dell’immobile.

Ignorare questi passaggi espone il proprietario a rischi non banali. Il mancato versamento della tassa di soggiorno, anche solo parziale, può comportare sanzioni che vanno da 25 a 500 euro secondo l’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, e in alcuni casi le irregolarità nei pagamenti possono assumere rilievo penale oltre che amministrativo, proprio perché i gestori di strutture ricettive sono equiparati a veri e propri agenti contabili nei confronti del Comune.

Il nodo resta la mancanza di uniformità

Il tema dell’ospite gratuito in una struttura ricettiva registrata mostra bene un limite strutturale della tassa di soggiorno in Italia: l’assenza di una disciplina nazionale uniforme. La stessa definizione di chi è tenuto a pagare il tributo e di chi ne è esente può cambiare in modo significativo a seconda del Comune preso in considerazione, e questo genera incertezza sia per gli host sia per gli ospiti, soprattutto in situazioni borderline come quella degli amici ospitati senza corrispettivo.

In assenza di indicazioni chiare e uniformi, la scelta più prudente per chi gestisce un affitto breve resta quella di informarsi direttamente presso l’ufficio tributi del proprio Comune prima di considerare un soggiorno gratuito come automaticamente esente dalla tassa di soggiorno. Un controllo preventivo costa molto meno, in termini di tempo e di rischio, di una sanzione arrivata a distanza di mesi.

Dott. Giovanni Matano

Il Dott. Giovanni Matano è un esperto di fiscalità pratica e consulente fiscale con oltre 15 anni di esperienza nel settore. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Bocconi di Milano, ha dedicato la sua carriera a supportare piccole e medie imprese nella pianificazione fiscale e nell’ottimizzazione delle agevolazioni fiscali. La sua competenza si estende anche …


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