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Dal 3 agosto 2026 cambiano le regole di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa per le persone con disabilità grave e per alcuni loro familiari. La novità arriva con l’articolo 4-bis del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, convertito dalla legge 2 luglio 2026, n. 116.
La disposizione amplia le categorie prioritarie ammesse alla garanzia pubblica e introduce una tutela specifica per i nuclei familiari nei quali è presente una persona con disabilità permanente grave. Per questi soggetti la copertura ordinaria è pari al 50% della quota capitale del finanziamento e può arrivare all’80% in presenza di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.
L’intervento riguarda il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013 e gestito da Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Fondo prima casa, le nuove categorie prioritarie
L’articolo 4-bis del Dl n. 66 del 7 maggio 2026, come convertito dalla legge n. 116/2026, individua due nuove categorie destinatarie delle misure.
Dal 3 agosto 2026 possono beneficiare della nuova disciplina:
- le persone con disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- i componenti di un nucleo familiare nel quale appartenga, da almeno due anni, un familiare convivente con disabilità permanente grave;
- in questa seconda ipotesi, il familiare con disabilità deve essere figlio o figlia, fratello o sorella del richiedente;
- anche per il familiare convivente la disabilità deve essere accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La norma, quindi, non riguarda genericamente tutti i nuclei nei quali sia presente una persona con disabilità. Per il familiare che presenta la domanda è necessario rispettare sia il rapporto di parentela espressamente previsto sia il requisito della convivenza nel nucleo familiare da almeno due anni.
Garanzia al 50%, elevata all’80% con ISEE fino a 40.000 euro
Per le domande presentate dalle nuove categorie prioritarie, il Fondo copre il 50% della quota capitale del finanziamento tempo per tempo in essere.
La percentuale sale all’80% della quota capitale quando il richiedente possiede un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
In sintesi, le due fasce previste dall’articolo 4-bis sono:
- garanzia del 50%, per i soggetti appartenenti alle nuove categorie prioritarie;
- garanzia dell’80%, per gli stessi soggetti quando l’ISEE non supera 40.000 euro.
La garanzia pubblica non rappresenta un contributo diretto destinato all’acquirente. Il Fondo interviene infatti sul finanziamento concesso per l’acquisto della prima casa, riducendo una parte del rischio assunto dall’intermediario finanziatore.
Il rafforzamento della garanzia può quindi favorire l’accesso al credito delle persone con disabilità grave e dei nuclei familiari che sostengono in modo continuativo esigenze di assistenza e cura.
Convivenza di almeno due anni: attenzione al requisito
Un elemento da verificare con particolare attenzione riguarda i familiari delle persone con disabilità.
Per accedere alla nuova categoria prioritaria non è sufficiente che nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave. L’articolo 4-bis richiede che il familiare convivente appartenga al nucleo da almeno due anni.
La disposizione circoscrive inoltre il rapporto familiare alle seguenti ipotesi:
- figlio o figlia del richiedente;
- fratello o sorella del richiedente.
La formulazione normativa rende quindi centrale, in sede di domanda, la corretta attestazione della composizione del nucleo e della durata della convivenza.
Consap aggiorna il modulo di domanda dal 3 agosto
Sul piano operativo, la novità normativa è stata accompagnata dall’aggiornamento della modulistica.
Consap ha rimesso in linea il modulo di domanda del Fondo di garanzia per la prima casa il 3 agosto 2026, vale a dire nello stesso giorno in cui è diventata efficace l’estensione delle categorie ammesse prevista dalla legge 2 luglio 2026, n. 116, di conversione del decreto-legge n. 66/2026 sul Piano Casa.
L’aggiornamento del modello assume rilievo immediato per chi intende presentare una nuova richiesta. Le domande compilate utilizzando versioni precedenti o superate del modulo non vengono prese in considerazione.
Ai fini della corretta presentazione della richiesta, occorre quindi utilizzare esclusivamente i modelli messi a disposizione attraverso i canali istituzionali.
In particolare, sono validi i moduli scaricabili:
- dal sito Consap;
- dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- dal sito dell’ABI, Associazione bancaria italiana.
Per i richiedenti, ma anche per banche e intermediari, diventa quindi essenziale verificare di utilizzare l’ultima versione disponibile del modulo prima dell’inoltro della pratica.
Le altre regole applicabili ai finanziamenti
L’articolo 4-bis stabilisce inoltre che alle operazioni ammesse alla garanzia secondo le nuove condizioni trovano applicazione le disposizioni introdotte dall’articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Per le garanzie riconosciute alle persone con disabilità grave e ai familiari individuati dalla nuova norma viene inoltre previsto un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio non inferiore al 10% dell’importo garantito del finanziamento.
Si tratta di una previsione che riguarda la gestione finanziaria del Fondo e che accompagna l’estensione della platea dei beneficiari.
Più risorse al Fondo nel 2026 e nel 2027
Per sostenere l’ampliamento delle categorie prioritarie, l’articolo 4-bis del decreto-legge n. 66/2026 convertito dispone anche un incremento delle risorse del Fondo.
Lo stanziamento aggiuntivo è pari a:
- 6 milioni di euro per il 2026;
- 8 milioni di euro per il 2027.
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