Con Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire l’ambito di applicazione del regime di detassazione dei proventi da attività commerciali connesse e raccolte fondi, confermandone l’estensione a tutte le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) che adottano la disciplina della Legge n. 398/1991.
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1) ASD e SSD e detassazione e raccolta fondi: il quesito alle Entrate
La Circolare in oggetto riporta il quesito per cui si domanda se la disposizione agevolativa recata dall’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, relativa alla non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi, alle condizioni previste dalla medesima disposizione, possa trovare applicazione anche in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del d. lgs. n. 36 del 2021, che si avvalgono dell’opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398
2) ASD e SSD e detassazione e raccolta fondi: il quadro normativo e le novità del 2026
I chiarimenti contenuti nella circolare in esame fanno seguito alle recenti modifiche normative introdotte dall’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88), che ha aggiornato la formulazione dell’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133/1999 per adeguarla al nuovo quadro istituzionale della Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021).
Sul punto, l’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133/1999 prevede un regime di favore che esclude dalla formazione del reddito imponibile ai fini IRES due specifiche tipologie di proventi:
- i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i proventi realizzati mediante raccolta pubblica di fondi, effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (ex art. 143, comma 3, lett. a, del TUIR).
Con l’intervento del D.L. n. 38/2026 (in vigore dal 23 maggio 2026), il legislatore ha sostituito i vecchi riferimenti soggettivi con un richiamo espresso ed esaustivo all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 36/2021.
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3) ASD e SSD e detassazione e raccolta fond: iI soggetti beneficiari e i requisiti d’accesso
Alla luce del nuovo dettato normativo, la detassazione spetta a tutti gli enti sportivi dilettantistici regolarmente costituiti nelle seguenti forme giuridiche:
- associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica (lett. a);
- associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato (lett. b);
- società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche (lett. c).
Per beneficiare della non concorrenza dei proventi alla formazione del reddito imponibile, l’ente deve soddisfare contemporaneamente due condizioni:
- aver optato per la determinazione forfettaria dell’IVA e delle imposte sui redditi ai sensi della Legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- realizzare tali attività/raccolte per un numero non superiore a due eventi all’anno e per un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro.
Di conseguenza, l’ente sportivo (ASD o SSD) può decadere dal beneficio della detassazione IRES dei proventi con contestuale ripresa a tassazione ordinaria qualora:
- superi il limite numerico: organizzazione di più di due eventi commerciali/raccolte fondi nel medesimo anno solare;
- superi l’importo massimo: incasso complessivo derivante dagli eventi superiore a 51.645,69 euro nell’anno solare;
- in mancanza del rendiconto ovvero in ipotesi di omessa redazione dell’apposito e separato rendiconto economico-finanziario (con relativa relazione illustrativa) per ciascuna raccolta pubblica di fondi, da effettuare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
4) Conclusioni. Chiarezza normativa in relazione ai destinatari
L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la modifica legislativa del 2026 ha attualizzato l’ambito soggettivo della previsione agevolativa di cui al citato articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, circoscrivendolo alla nuova platea degli enti sportivi dilettantistici istituiti secondo la disciplina introdotta con il d.lgs. n. 36 del 2021.
Con particolare riferimento alle SSD, il previgente dato normativo generava incertezza sulla possibilità per le stesse – pur potendo optare per il regime contabile di cui alla Legge n. 398/1991 in forza dell’art. 90 della L. n. 289/2002 – di beneficiare della vera e propria detassazione IRES dei proventi da attività commerciali connesse e da raccolte fondi.
Con il richiamo espresso alle forme societarie di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2021, si conferma il principio di neutralità fiscale della forma giuridica: ciò che conta è l’assenza del fine di lucro (anche indiretto) e il perseguimento dell’oggetto sociale dilettantistico, non la struttura societaria prescelta.
Con la novella della norma, viene sancita la piena parità di trattamento fiscale tra le diverse forme societarie ed associative previste dal D.Lgs. n. 36/2021.
Di conseguenza, le ASD (riconosciute e non) e le SSD che applicano il regime della L. 398/1991 possono applicare la detassazione sui proventi commerciali connessi e sulle raccolte fondi straordinarie entro i limiti prefissati, garantendo certezza contabile e stabilità finanziaria alla gestione dell’ente
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