La Cassazione con la sentenza n. 19282/2026 afferma che il revisore dei conti non può rispondere di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione sulla base di una condotta omissiva, perché è privo di poteri impeditivi. Il concorso dell’estraneo al reato proprio richiede un contributo causale attivo — materiale o morale — alla realizzazione dell’illecito, non la semplice mancata vigilanza. Diversa è la posizione del sindaco, che però risponde solo per la società fallita, non per altre società in cui ricopre la carica.
Un professionista è membro del collegio dei revisori di una Fondazione finita in concordato preventivo e poi fallita. È anche sindaco di altre due società. Nel corso del fallimento emerge una distrazione di denaro realizzata attraverso operazioni sovrafatturate e prestazioni inesistenti. Il professionista non ha fermato niente. Per questo viene accusato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione.
La risposta alla domanda su se il revisore dei conti risponda della bancarotta se non ha fermato le distrazioni è no — almeno quando la contestazione si fonda sulla sola omissione. La Cassazione con la sentenza n. 19282/2026 annulla la condanna sul punto e chiarisce i limiti del concorso dell’estraneo nel reato proprio di bancarotta.
La bancarotta fraudolenta è un reato “proprio”: chi può commetterlo
Il punto di partenza è una distinzione fondamentale del diritto penale. La bancarotta fraudolenta è un reato proprio — può essere commessa solo da soggetti specificamente individuati dalla legge.
L’art. 216 della legge fallimentare individua come autori dell’imprenditore dichiarato fallito. L’art. 223 estende la responsabilità agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori della società fallita.
Il revisore dei conti non compare in questo elenco. Non è un soggetto qualificato ai fini della bancarotta — è un estraneo al reato proprio, tecnicamente definito extraneus nella terminologia penalistica.
Questa distinzione non è formale: riflette il diverso ruolo e i diversi poteri che la legge attribuisce a ciascuna figura. Il sindaco ha poteri di vigilanza, di denuncia, di intervento attivo sulla gestione societaria. Il revisore ha funzioni di controllo contabile — accerta la correttezza dei bilanci — ma non ha poteri impeditivi sulla gestione dell’impresa.
L’extraneus può concorrere nel reato: a quali condizioni
Il fatto che il revisore non possa essere autore principale della bancarotta non significa che non possa mai rispondere penalmente. Il concorso di persone nel reato proprio è soggetto alle regole generali degli artt. 110 e seguenti del codice penale: chiunque contribuisce alla realizzazione di un reato risponde del reato stesso, anche se non ne è l’autore principale.
Perché l’extraneus risponda in concorso con il soggetto qualificato — l’amministratore o il sindaco che ha commesso la distrazione — devono ricorrere tre presupposti cumulativi.
Il primo è l’attività tipica di almeno un intraneus: deve esserci un soggetto qualificato che realizza il reato proprio. Senza un autore principale, non c’è concorso.
Il secondo è il contributo causale dell’extraneus al verificarsi del fatto: il contributo può essere materiale — fornire strumenti, risorse, informazioni che facilitano la distrazione — oppure morale — istigare, rafforzare il proposito criminoso dell’autore principale. Ciò che conta è che quel contributo abbia inciso causalmente sulla realizzazione dell’illecito.
Il terzo è la consapevolezza della qualifica dell’intraneus: l’extraneus deve sapere di stare contribuendo al reato di un soggetto qualificato — non è sufficiente che ignori il ruolo di amministratore o sindaco di chi ha commesso la distrazione.
Il punto decisivo: l’omissione non basta se mancano i poteri impeditivi
La Cassazione con la sentenza n. 19282/2026 affronta il cuore del problema: può l’omissione del revisore — il non aver rilevato o segnalato le irregolarità — costituire quel contributo causale che fonda il concorso?
La risposta è no, e il ragionamento è preciso. Il concorso omissivo nel reato altrui è configurabile solo quando il soggetto aveva il dovere giuridico di impedire l’evento e i poteri concreti per farlo — e nonostante questo ha omesso di agire. Questo è il meccanismo della responsabilità omissiva impropria prevista dall’art. 40, comma 2, cod. pen.: “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
Il revisore dei conti non ha poteri impeditivi sulla gestione dell’impresa. Può certificare o non certificare i bilanci, può segnalare irregolarità agli organi competenti, può dimettersi. Ma non può bloccare un’operazione, non può impedire un pagamento, non può revocare una delibera. In assenza di questi poteri, la mancata azione non equivale a contributo causale alla distrazione.
Diversa sarebbe la situazione se il revisore avesse fornito un contributo attivo — per esempio certificando bilanci falsi che occultavano la distrazione, o fornendo informazioni agli autori principali per strutturare l’operazione fraudolenta. In quel caso ci sarebbe un contributo materiale o morale causalmente rilevante. Ma la semplice mancata vigilanza non è sufficiente.
Il caso concreto: la Fondazione fallita e le due società
La vicenda esaminata dalla Cassazione presenta una complessità ulteriore: il professionista rivestiva ruoli diversi in enti diversi. Era revisore della Fondazione — che era fallita — e sindaco di due società per azioni — che non erano fallite.
La Suprema Corte chiarisce un punto importante sul ruolo di sindaco: non è configurabile l’omissione nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società diversa dalla fallita. Il sindaco risponde per la vigilanza sulla società in cui esercita la funzione — non può estendere la propria responsabilità a società diverse in cui ricopre lo stesso ruolo.
Nel caso in esame, le distrazioni riguardavano rapporti tra la Fondazione e le due società. Il professionista era sindaco delle due società ma revisore della Fondazione — l’unica che era fallita. La sua posizione di sindaco nelle società non fallite non poteva fondare una responsabilità omissiva per quanto accaduto nella Fondazione.
La struttura del reato nel caso concreto: come funzionava la distrazione
La distrazione contestata si era realizzata attraverso un meccanismo articolato: la Fondazione erogava denaro a una delle due società attraverso operazioni sovrafatturate; quella società, a sua volta, dirottava le somme nell’altra a fronte di prestazioni almeno parzialmente inesistenti.
Si trattava di una struttura classica di distrazione mediata attraverso società interposte fittizie: il denaro usciva dalla Fondazione con una giustificazione apparente — la fattura — ma veniva in realtà trasferito a soggetti diversi senza una causa reale.
Per contestare il concorso del revisore in questa distrazione, occorreva identificare un suo contributo attivo — materiale o morale — alla costruzione o all’esecuzione di questo meccanismo. La Cassazione ha ritenuto che questo contributo non fosse stato identificato: quello che emergeva era solo che il revisore non aveva rilevato e segnalato le irregolarità — una omissione che, in assenza di poteri impeditivi, non integra il concorso.
La distinzione tra sindaco e revisore: perché conta
La sentenza n. 19282/2026 consolida una distinzione importante che nella pratica spesso viene sottovalutata. Il sindaco è un soggetto qualificato espressamente menzionato dalla legge fallimentare tra gli autori della bancarotta societaria — e ha poteri concreti di vigilanza e intervento sulla gestione. Il revisore è un professionista esterno con funzioni di controllo contabile che non ha poteri gestori né impeditivi.
Questa differenza si riflette sul regime di responsabilità penale: il sindaco che non esercita i propri poteri di vigilanza risponde per omissione — perché aveva il dovere giuridico e i poteri concreti per impedire l’evento. Il revisore che non rileva irregolarità non ha commesso un reato — a meno che non abbia contribuito attivamente alla loro realizzazione o occultamento.
La regola pratica in sintesi
Il revisore dei conti che non ha rilevato o segnalato distrazioni non risponde di concorso in bancarotta fraudolenta sulla sola base di questa omissione, perché è privo dei poteri impeditivi che sono il presupposto della responsabilità omissiva. Per configurare il concorso occorre un contributo attivo — materiale o morale — causalmente rilevante nella realizzazione della distrazione. La posizione di sindaco è diversa — ma anche il sindaco risponde solo per la società in cui esercita la funzione, non per altre società in cui riveste lo stesso ruolo.
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