#Finsubito news – Garante privacy, diritto di cronaca e dignità della vittima


Nel giornalismo giudiziario la verità della notizia e l’interesse pubblico non esauriscono la valutazione sulla liceità della pubblicazione. Anche quando un fatto merita di essere raccontato, occorre chiedersi se ogni dettaglio scelto per rappresentarlo sia davvero funzionale all’informazione. Il problema emerge con particolare evidenza quando il racconto riguarda un omicidio e la redazione decide di pubblicare immagini del corpo della vittima.

Con il provvedimento del 23 settembre 2026 n. 759 (testo in calce), il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento realizzato da Cairo Editore attraverso la pubblicazione sul settimanale Giallo di immagini relative al luogo del ritrovamento del corpo di Chiara Poggi, disponendo il divieto di ulteriore diffusione delle immagini contestate. La decisione, adottata in seguito al reclamo dei genitori della vittima, non nega l’interesse pubblico del caso Garlasco. Si concentra, piuttosto, sulla necessità di quelle fotografie rispetto alla ricostruzione giornalistica proposta.

Diritto di cronaca: libertà di informare, non libertà senza limiti

La libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. comprende il diritto di cronaca e l’interesse della collettività a ricevere informazioni su fatti rilevanti. La cronaca giudiziaria consente di conoscere l’attività investigativa e giudiziaria e di esercitare un controllo pubblico sull’amministrazione della giustizia.

Questa libertà, tuttavia, va esercitata nel rispetto dei diritti della persona. Il bilanciamento non può risolversi né in una compressione preventiva della libertà di stampa, né nell’idea opposta secondo cui la notorietà di un caso giustificherebbe qualsiasi modalità di rappresentazione. Una fotografia autentica può essere pertinente, senza che la sua pubblicazione sia per ciò solo necessaria: occorre valutarne l’apporto informativo e l’incidenza sulla dignità delle persone coinvolte.

Il criterio è particolarmente importante per le immagini cruente. L’impatto emotivo non basta, da solo, a renderle illecite: una fotografia può documentare un abuso o assumere valore storico e sociale. Ma nemmeno il semplice collegamento con il fatto di cronaca è sufficiente. Quando l’immagine ripropone particolari già noti, senza aiutare concretamente a comprendere la notizia, il rischio è che la sua funzione prevalente diventi quella di colpire il lettore, anziché informarlo.

Il caso Garlasco e le ragioni delle parti

Il procedimento prende avvio dal reclamo presentato il 27 marzo 2026 dai genitori di Chiara Poggi, in relazione a un’immagine pubblicata sul numero di Giallo del 26 marzo 2026. La fotografia mostrava il corpo della giovane sulle scale, in un ambiente segnato da numerose macchie di sangue; l’immagine era parzialmente pixelata. I reclamanti lamentavano che la scena, particolarmente cruenta, non fosse realmente attinente agli argomenti trattati nel servizio e che la sua diffusione avesse leso la memoria della figlia e la loro dignità, provocando loro ulteriore dolore.

Nelle difese depositate il 9 luglio 2026, Cairo Editore ha contestato che la pubblicazione fosse gratuita o sensazionalistica. L’editore ha richiamato l’attualità della vicenda, i nuovi sviluppi investigativi e le ipotesi sulla dinamica dell’omicidio. Ha sostenuto che la fotografia fosse collegata al tema trattato, richiamando gli accorgimenti adottati per limitarne l’impatto e la precedente pubblicazione di immagini analoghe da parte di altre testate. Nella prospettiva difensiva, l’essenzialità dell’informazione non richiede che ogni elemento sia assolutamente indispensabile, ma che abbia un collegamento funzionale con la notizia.

L’obiezione merita attenzione: valutare un’immagine isolandola dal servizio può essere riduttivo. Il contesto editoriale conta, così come la sua eventuale utilità nel comprendere una ricostruzione complessa. Il Garante, però, non si limita a rilevare la crudezza della fotografia o il turbamento che essa può provocare. Esamina il contributo concreto dell’immagine e conclude che, nel caso specifico, le ipotesi ricostruttive potevano essere illustrate anche senza pubblicare il corpo e le macchie di sangue. La precedente diffusione da parte di altri media, inoltre, non dimostra di per sé la liceità di una nuova pubblicazione.

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Il quadro normativo: essenzialità dell’informazione e minimizzazione

Il bilanciamento si fonda sull’art. 85 del Regolamento (UE) 2016/679, che richiede di conciliare la protezione dei dati personali con la libertà di espressione e informazione, anche mediante deroghe per finalità giornalistiche. Nell’ordinamento italiano, gli artt. 136 e seguenti del d.lgs. 196/2003 disciplinano il trattamento effettuato per tali finalità. La disciplina speciale, tuttavia, non configura una zona franca: l’art. 137, comma 3, mantiene fermi i limiti del diritto di cronaca e, in particolare, l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Il principio si coordina con l’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR, secondo cui i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento. Le Regole deontologiche relative all’attività giornalistica specificano ulteriormente questo limite. L’art. 6 ammette la divulgazione di informazioni anche dettagliate sulla sfera privata quando siano indispensabili per l’originalità del fatto, per descriverne le modalità particolari o per qualificare i protagonisti. L’art. 8, salva l’essenzialità dell’informazione, vieta la pubblicazione di immagini o fotografie lesive della dignità delle persone coinvolte e richiama particolare cautela rispetto ai dettagli di violenza. Ai sensi dell’art. 2-quater del Codice privacy, il rispetto delle Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento.

Il passaggio decisivo è dunque la necessità informativa, da valutare nel contesto concreto. Non basta affermare che l’immagine “riguarda” la vicenda: occorre chiarire quale elemento aggiunga alla narrazione e perché tale elemento non possa essere comunicato in modo meno lesivo. L’essenzialità non esige che ogni fotografia sia indispensabile in senso assoluto, ma impedisce di confondere la pertinenza generica con una reale utilità per il pubblico.

La motivazione del Garante e la tutela della persona deceduta

Il Garante riconosce espressamente che il delitto di Garlasco è una vicenda giudiziaria di forte interesse pubblico. Ritiene tuttavia che le immagini contestate, pubblicate a distanza di anni dai fatti, non aggiungessero informazioni nuove né fossero indispensabili a descrivere le modalità dell’omicidio o a qualificare i protagonisti. La loro pubblicazione viene quindi considerata un dettaglio di violenza ingiustificato e lesivo della dignità della vittima. Secondo l’Autorità, il medesimo risultato informativo poteva essere raggiunto senza mostrare il corpo e il sangue presenti sulla scena.

Il provvedimento richiama anche l’art. 2-terdecies del Codice privacy. È corretto precisare che il GDPR, ai sensi del considerando 27, non si applica in quanto tale ai dati personali delle persone decedute; l’ordinamento italiano contempla tuttavia una disciplina specifica che consente, al ricorrere delle condizioni previste, l’esercizio di determinati diritti relativi ai dati del defunto da parte di soggetti legittimati. Il Garante considera inoltre che le garanzie deontologiche sulla dignità non vengano meno con la morte e possano essere invocate dai familiari per tutelare la memoria della persona scomparsa.

Ciò non attribuisce ai congiunti un diritto di veto sul racconto del delitto: la cronaca può riferire le indagini, discutere le ipotesi investigative e analizzare gli atti, anche su circostanze dolorose. La tutela familiare assume invece un peso specifico quando si diffondono immagini cruente non necessarie alla comprensione dei fatti. È in tale rapporto tra utilità informativa e pregiudizio alla dignità che si colloca la conclusione del Garante.

Di rilievo è anche il passaggio in cui l’Autorità critica la tendenza a coinvolgere il lettore o lo spettatore come se fosse chiamato a valutare direttamente dati scientifici o immagini forensi. Il giornalismo può spiegare gli elementi emersi nelle indagini, ma la loro rappresentazione visiva non deve trasformarsi in un’esposizione gratuita della vittima, né sostituire la necessaria mediazione critica dell’informazione.

Esito e considerazioni conclusive

Con il provvedimento del 23 settembre 2026 n. 759, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento per violazione, tra l’altro, degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), e 85 GDPR, degli artt. 136 e seguenti e 137 del Codice privacy e degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche. Ha inoltre vietato, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, l’ulteriore diffusione delle immagini individuate nell’atto di contestazione. Il comunicato dell’Autorità del 16 ottobre 2026 riferisce una sanzione amministrativa di 9.380 euro a carico di Cairo Editore e, con distinto provvedimento, una sanzione di 1.000 euro a carico di un canale YouTube svizzero.

La decisione non vieta in generale di pubblicare immagini di vittime o scene di violenza. Il criterio è più circoscritto: l’interesse pubblico del fatto non rende automaticamente essenziale ogni sua rappresentazione. Occorre valutarne il contributo conoscitivo e l’impatto sui diritti coinvolti.

La questione non è se la cronaca debba evitare ciò che può turbare, ma se sia giusto imporre quel turbamento quando non produce un’effettiva conoscenza in più. Nel caso esaminato, il Garante ritiene che il sacrificio della dignità della vittima e della sua famiglia non fosse compensato da alcun beneficio informativo apprezzabile. È una conclusione che richiama le redazioni a un controllo editoriale sostanziale: non tutto ciò che è disponibile e pertinente deve essere pubblicato. Raccontare un fatto con rigore significa anche saper riconoscere quando un’immagine non chiarisce la notizia, ma si limita a esporre la sofferenza.

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