1. Nelle puntate precedenti
A pochi giorni dallo “scandalo dei 100.000 euro”[1], culminato nella notizia secondo la quale la Presidente del Consiglio dei Ministri si sarebbe detta indisponibile a firmare un provvedimento imposto da almeno tre sentenze esecutive[2], la polemica sugli stipendi dei magistrati sembra lontana dal sopirsi.
Una norma del disegno di legge di bilancio per il 2027 prevede modifiche al meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni di alcune categorie del pubblico impiego, compresi i magistrati.
Prima di approfondire il contenuto delle nuove norme, è utile ricordare alcuni dati di fatto che non sembrano aver incontrato l’interesse dei media, ma sono essenziali per comprendere la questione.
Il Giudice Amministrativo ha accertato che i magistrati e gli avvocati dello Stato hanno percepito, nel periodo 2021-2026, emolumenti inferiori a quelli loro spettanti per legge, sulla base dell’andamento delle retribuzioni del pubblico impiego nel periodo 2018-2023. Si tratta, in sostanza, del riconoscimento tardivo dell’effetto di aumenti che nel resto del pubblico impiego sono stati acquisiti da tempo.
Secondo le informazioni riportate dalla stampa, l’incremento avrebbe dovuto essere pari, per il triennio 2021-2023, al 6,22% invece che al 4,85% (differenza: 1,37%), mentre per il triennio 2024-2026, al 12,32% invece che al 6,69% (differenza: 5,63%).
All’esito del ricalcolo, l’aumento delle retribuzioni risulterà quindi prossimo a quello dell’inflazione accumulatasi nel periodo 2021-2026[3], consentendo il ripristino del potere d’acquisto perduto (non altro).
Poiché l’aumento è basato sulla media aritmetica di quanto riconosciuto alle altre categorie del pubblico impiego, è evidente che talune categorie hanno ricevuto aumenti superiori, vedendo la loro retribuzione aumentare in termini reali, e altre un adeguamento inferiore, perdendo potere d’acquisto.
Nel Paese, l’ultimo quinquennio ha visto i salari perdere circa il 9% del potere d’acquisto, secondo l’Istat[4].
2. Il d.d.l. di bilancio 2027: cosa cambia, cosa resta invariato
L’art. 67 del d.d.l. di bilancio interviene sulla norma che governa l’adeguamento delle retribuzioni del pubblico impiego non contrattualizzato (art. 24, l. n. 448/1998). Essa prevede due meccanismi distinti.
Alcune categorie – personale docente di ruolo delle Università, dirigenti della Polizia di Stato e dei Corpi di polizia civili e militari, colonnelli e generali delle Forze armate – vedono le loro retribuzioni adeguate annualmente alla media degli incrementi conseguiti dalle categorie del pubblico impiego contrattualizzato (art. 24, comma 1).
Ai magistrati e agli avvocati dello Stato (art. 24, comma 4) continua invece ad applicarsi un adeguamento su base triennale previsto dalla l. n. 27/1981, che prende a riferimento, però, una base di calcolo più ampia: gli «incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego»[5].
Per comprendere le novità introdotte dalla nuova norma è necessario prendere a riferimento le norme vigenti, come interpretate dalle sentenze del Giudice Amministrativo del 2025 e del 2026. Gli interventi mirano infatti a ripristinare, per il futuro, alcune delle modalità di calcolo che erano seguite dall’Istat in precedenza.
In questa prospettiva, le novità destinate ad avere applicazione a partire dal 2027 sono sostanzialmente tre: le prime due interessano tutte le categorie di cui sopra, la terza solo magistrati e avvocati dello Stato.
È previsto l’utilizzo della media ponderata in luogo della media aritmetica, che il Consiglio di Stato aveva invece ritenuto obbligata alla luce delle norme vigenti. L’effetto è peggiorativo perché le categorie più numerose, che “pesano di più” nella media ponderata (come insegnanti e funzionari ministeriali o degli enti locali), ricevono normalmente incrementi inferiori alle categorie più piccole e apicali, in conseguenza del maggior costo che gli aumenti rappresentano per lo Stato.
È inoltre espressamente escluso che, ai fini del calcolo degli incrementi retributivi, vengano presi in considerazione gli arretrati. La relazione al disegno di legge giustifica tale scelta con un riferimento alla possibile duplicazione degli aumenti. (La questione, però, è tecnicamente complessa, perché per alcune categorie l’Istat dispone dei soli dati di spesa, nell’ambito dei quali è più difficile distinguere gli arretrati dalle altre componenti.)
Per i soli magistrati e avvocati dello Stato è invece prevista una terza novità: le categorie di cui al comma 1, che godono dell’incremento annuale, non saranno più considerate ai fini del calcolo degli adeguamenti triennali. Viene così positivizzata la prassi seguita dall’Istat fino alle sentenze del Consiglio di Stato, che hanno invece stabilito, sulla base delle differenze sostanziali tra i due meccanismi di adeguamento, che anche le carriere di cui al comma 1 dovessero essere considerate[6].
L’intervento normativo prevede quindi modifiche significative alla disciplina vigente, come interpretata dal Giudice Amministrativo, e introduce una novità, quasi certamente peggiorativa[7], che riguarda i soli magistrati e avvocati dello Stato.
Restano invece impregiudicati due dei principi sanciti dal Consiglio di Stato: (1) l’esigenza di considerare tutte le categorie dell’impiego pubblico non contrattualizzato, comprese quelle para-contrattualizzate come il personale delle Autorità indipendenti; (2) l’esigenza di considerare tutti gli elementi della retribuzione, compresi quelli di carattere misto, retributivo-indennitario, come il trattamento di missione.
3. I limiti alla potestà legislativa in materia di retribuzione dei magistrati: la Costituzione e la diversa prospettiva del diritto UE
La retribuzione dei magistrati gode, in quasi tutti gli ordinamenti giuridici, di garanzie particolari, di livello costituzionale. Come recentemente ricordato dalla Consulta, «le guarentigie economiche (…) hanno trovato una specifica emersione sin dalla nascita del costituzionalismo, essendo già prevista nel 1787 dalla Costituzione degli Stati Uniti d’America (…). La Corte Suprema degli Stati Uniti si è più volte espressa sulla richiamata ‘compensation clause’, includendo l’aspetto retributivo tra le garanzie a tutela della autonomia e dell’indipendenza della magistratura. Corti costituzionali o supreme di altri Paesi hanno espresso principi analoghi, sempre a tutela dell’indipendenza e dell’autonomia della magistratura, nonché in ossequio al principio di separazione dei poteri» (Corte cost., sent. n. 135/2025).
Gli stipendi dei magistrati italiani non sono, pertanto, semplicemente stabiliti dalla legge (come avveniva, un tempo, per tutto il pubblico impiego): lo stesso potere del legislatore incontra dei limiti, quando interviene a disciplinare la materia.
Con una semplificazione drastica[8], ma accettabile ai limitati fini di questo scritto, è tassativamente vietato ridurre la retribuzione attuale dei magistrati (anche di un solo magistrato[9]), se non in circostanze straordinarie, come la crisi finanziaria dello Stato nel periodo 2011-2012, e anche in questo caso solo temporaneamente e nel rispetto del principio di proporzionalità.
È invece possibile, per il legislatore, disciplinare l’evoluzione futura delle retribuzioni (progressione, adeguamento, etc.) in termini peggiorativi, ma anche in questo caso nei limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Fra i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale vi è poi quello della non discriminazione: eventuali modifiche peggiorative non possono riguardare i soli magistrati, ma devono inserirsi in interventi di carattere generale. Questo specifico limite è stato richiamato dall’Associazione Nazionale Magistrati in un comunicato stampa[10].
Non esistono, pertanto, ambiti in cui l’intervento del legislatore può sfuggire a un severo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità da parte del Giudice delle leggi.
Anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea, negli ultimi anni, ha enunciato principi di sicuro rilievo. Con sentenza del 25 febbraio 2025 (in cause riunite C-146/23 e C-374/23)[11], la Grande Sezione ha sancito che i meccanismi di determinazione della retribuzione dei giudici devono essere, oltre che stabiliti dalla legge, «oggettivi, prevedibili, stabili e trasparenti». La partecipazione delle associazioni rappresentative dei giudici alla determinazione delle loro retribuzioni, in Italia tradizionalmente concepita come una minaccia all’indipendenza, è invece considerata dalla Corte di Giustizia un utile strumento di garanzia, potendo concorrere ad assicurare l’indipendenza economica e l’attrattività della professione di giudice per gli operatori del diritto più qualificati[12].
4. Il meccanismo di adeguamento “automatico” e i suoi limiti
Il contenzioso sui criteri di calcolo degli adeguamenti stipendiali, così come l’intervento previsto dal d.d.l. di bilancio, dovrebbero suscitare una riflessione più ampia sul meccanismo di adeguamento in sé e sulla sua idoneità a costituire una garanzia adeguata, nella duplice prospettiva della conservazione del potere di acquisto nel tempo (in termini, quindi, di “ricchezza assoluta”) e della almeno tendenziale conservazione del rapporto esistente tra le retribuzioni dei magistrati e quelle di altre carriere pubbliche (“ricchezza relativa”).
Alla luce dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (che richiede criteri «oggettivi, prevedibili, stabili e trasparenti»), si impongono almeno tre riflessioni.
Il meccanismo di adeguamento esistente ha dimostrato di essere tutt’altro che “automatico”. La complessità delle valutazioni tecniche, nella rilevazione dei dati, nella loro analisi, e nella costruzione dell’indicatore sulla base del quale le retribuzioni sono adeguate è molto elevata.
Il contenzioso degli ultimi anni – con gli argomenti giuridici, statistici ed economici utilizzati dalle parti – rievoca un’altra questione al centro del dibattito giurisprudenziale da decenni: quella della determinazione del tasso soglia d’usura[13].
In entrambi i casi, una norma di legge piuttosto vaga, ispirata (per ragioni comprensibili) all’«onnicomprensività», crea infinite problematiche applicative, per l’obiettiva difficoltà di trattare in modo statisticamente corretto dati del tutto disomogenei. Trasformare in un numero una congerie di dati e informazioni riferiti a oggetti materiali e periodi temporali diversi impone un gran numero di scelte tecniche opinabili, rendendo il risultato anch’esso opinabile.
Per le retribuzioni dei magistrati, è sufficiente una rapida lettura delle sentenze per comprendere come la tipologia variegata dei dati disponibili, le grandi differenze nella struttura della retribuzione delle varie categorie di pubblici impiegati, l’esistenza di emolumenti legati al risultato (centrali nella retribuzione dei dirigenti) o di carattere para-indennitario (ad es. le diarie di missione) e il problema strutturale del computo degli arretrati rendano estremamente arduo realizzare il dettato legislativo.
È necessario riconoscere che l’adeguamento “automatico” attuale è, più realisticamente, l’esito di un complesso procedimento amministrativo che prevede scelte tecniche opinabili e può condurre a risultati diversi. Il rischio di contenzioso è quindi ineliminabile.
Una seconda riflessione riguarda la scelta di fondo del legislatore, più volte confermata nel tempo: quella di legare l’adeguamento delle retribuzioni di alcune categorie, tra cui i magistrati, all’andamento medio dell’intero comparto del pubblico impiego.
In epoche in cui il pubblico impiego rappresentava un comparto tutto sommato omogeneo, ancora non interessato dalla contrattazione collettiva, la scelta poteva ritenersi ragionevole.
Venuta meno l’omogeneità, dopo trent’anni di contrattazione e un ricorso sempre più diffuso a forme para-contrattuali anche per il personale in regime di diritto pubblico[14], è necessario chiedersi se la media – aritmetica o ponderata che sia – fra tutte le categorie sia ancora un riferimento accettabile e, prima ancora, significativo.
Cosa rappresenta, in buona sostanza, un aggregato le cui componenti non hanno quasi più nulla in comune, se non la caratteristica di incidere direttamente sulla spesa pubblica?
Per quanto attiene, nello specifico, ai magistrati e agli avvocati dello Stato, si impone, infine, una terza considerazione.
Qualunque meccanismo di adeguamento retributivo fondato su una media tende, in assenza di altri interventi, ad allontanare le retribuzioni interessate da quelle che crescono più della media, tipicamente quelle apicali[15]. Le retribuzioni dei magistrati sono ancora fra le più elevate nella pubblica amministrazione, ma scontano il problema di importi tabellari fissati più di quattro decenni orsono[16].
Da allora, infatti, le retribuzioni hanno beneficiato esclusivamente dell’adeguamento triennale, allontanandosi da quelle delle categorie che hanno conseguito aumenti superiori alla media.
Che oggi un magistrato in tirocinio guadagni poco più della metà di un dirigente di seconda fascia, o di un funzionario in carriera nelle Authorities[17], è spiegabile proprio in virtù di questa inerzia.
Anche il più perfetto dei meccanismi di adeguamento automatico non potrebbe superare il problema. La scelta, essenzialmente politica, su quanto dovrebbero guadagnare i magistrati è da quasi mezzo secolo demandata a un algoritmo.
Alla luce delle garanzie costituzionali – non sarebbe consentito, come si è detto, ridurre i livelli attuali – è singolare che, anche nel dibattito interno alle associazioni della magistratura, si continui a eludere il problema.
[1] Sul quale sia consentito rinviare ad Andrea Carapellucci, Il falso scoop dei 100.000 euro per ciascun magistrato e i veri conti, in https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-falso-scoop-dei-100-000-euro-per-ciascun-magistrato-e-i-veri-conti, 19 ottobre 2026.
[2] Cons. St., Sez. VII, sent. 9 luglio 2025, nn. 6003 e 6004, che hanno accolto i ricorsi promossi dall’Associazione Nazionale Magistrati. Tar Lazio, Roma, Sez. I, sent. 27 aprile 2026, n. 7613, sul ricorso promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi. Tutte le pronunce sono disponibili su www.giustizia-amministrativa.it
[3] Il dato definitivo del 2026 non è, naturalmente, ancora disponibile. Sulla base dei dati pubblicati dall’Istat (rivaluta.istat.it) l’inflazione cumulata dal 2021 al mese di settembre 2026 è pari a circa il 19,2%. Le percentuali di adeguamento ricalcolate per i due trienni (2021-2023 e 2024-2026) sarebbero pari, secondo la stampa (ad es. F. Machina Grifeo, Stipendi, i magistrati: «Somme dovute», in Il Sole 24 Ore – NT+ Diritto del 20 ottobre 2026) al 6,22% e al 12,32%, portando a un incremento cumulato del 19,31%.
[4] Dato comunicato nel corso dell’audizione dell’Istat del 12 ottobre 2026 sul Documento programmatico di finanza pubblica, davanti alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato (www.istat.it).
[5] Per approfondire: L. Ieva, L’adeguamento ex lege della retribuzione dei magistrati (diritto sancito dalla legge e “rovescio” della sua applicazione pratica), in Foro amm., 2021, 12, 1947.
[6] Su questo punto, cfr. Cons. St., Sez. VII, sent. 9 luglio 2025 n. 6003, par. 15.5 in Diritto.
[7] Peggiorativa in base a dati empirici, relativi agli ultimi anni: la loro esclusione è stata contestata nell’ambito dei giudizi che hanno condotto alle sentenze n. 6003 e 6004 del 2005. Naturalmente non si può escludere che, in caso di aumenti annuali particolarmente bassi (che deriverebbero da bassi aumenti del personale contrattualizzato), l’inclusione nella media di queste categorie incida negativamente sull’adeguamento triennale.
[8] Per approfondire, è particolarmente utile la lettura di due sentenze della Corte costituzionale: n. 223/2012 e n. 135/2025 (entrambe in www.giurcost.it).
[9] Corte cost. n. 135/2025, cit., par. 4.4 del Considerato in diritto. La disciplina del “tetto” alle retribuzioni pubbliche introdotta dal Governo Renzi è stata dichiarata incostituzionale (sia pure a molti anni di distanza) proprio perché applicata anche ai magistrati, prevedendo un limite inferiore alla retribuzione stabilita per il Primo Presidente della Corte di Cassazione. A oltre dieci anni dalla sua introduzione, il “tetto” trovava applicazione nei confronti di molti magistrati, soprattutto contabili e amministrativi, con oltre vent’anni di anzianità di servizio: si era quindi tradotto in una riduzione permanente e diffusa della retribuzione loro spettante in base ad altre norme di legge.
[10] Comunicato del 1° novembre 2026: https://www.associazionemagistrati.it/doc/5189/tango-valutazione-su-norma-stipendi-solo-dopo-aver-approfondito-norma.htm
[11] Corte di Giustizia UE, Grande sezione, 25 febbraio 2025, C-146/23 e C-374/23 (cause riunite), in Il lavoro nella giurisprudenza, 2025, 6, 573, con nota di L. Ieva, La “giusta” retribuzione del magistrato, secondo la CGUE.
[12] Si v. in particolare Corte cost., n. 223/2012, cit. I meccanismi di adeguamento automatico trovano giustificazione nell’esigenza di evitare che i magistrati contrattino periodicamente la loro retribuzione con il Governo. Si tratta di una concezione piuttosto formalistica dell’indipendenza, diversa da quella della Corte di Giustizia, che riconosce l’importanza di elementi parzialmente soggettivi, come la “certezza” dell’indipendenza economica e l’“attrattività” della carriera giudiziaria rispetto ad alternative comparabili, che richiedono il coinvolgimento degli interessati nelle relative valutazioni.
[13] Si v. in proposito, per un’efficace sintesi delle problematiche applicative, la decisione n. 1875/2014 del Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario: https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2014/03/Dec-20140328-1875.PDF
[14] Il personale della Banca d’Italia e delle Autorità indipendenti, la carriera prefettizia e quella diplomatica, e altre categorie del pubblico impiego escluse dalla contrattualizzazione, stipulano, in virtù di norme speciali, accordi sindacali su alcuni profili della disciplina del loro rapporto d’impiego, compreso il trattamento economico; tali accordi sono poi recepiti in atti unilaterali dell’Amministrazione di appartenenza.
[15] Le categorie apicali della P.A., oltre a disporre di maggiori strumenti per far valere le proprie rivendicazioni nei confronti del Governo, sono composte da meno dipendenti e, quindi, gli aumenti loro riconosciuti hanno un impatto finanziario contenuto. Sono anche le categorie per le quali le opportunità di lavoro e di guadagno nel settore privato, in particolare nelle professioni intellettuali, risultano maggiori.
[16] L. Ieva, op. cit., note 15 e 21.
[17] Si rinvia ancora ad Andrea Carapellucci, Il falso scoop dei 100.000 euro per ciascun magistrato e i veri conti, cit., https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-falso-scoop-dei-100-000-euro-per-ciascun-magistrato-e-i-veri-conti
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