#Finsubito news – Atto della riscossione da un’altra provincia? Per la Cassazione è invalido


Un contribuente che vive in provincia di Ravenna riceve un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Rieti. Per i giudici d’appello del Lazio non c’è nulla di strano: da quando la riscossione è stata unificata in un solo ente nazionale, chiedersi quale ufficio provinciale firmi l’atto non avrebbe più senso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 18297 del 6 giugno 2026, la pensa in modo opposto: l’atto della riscossione deve provenire dall’Agente che opera nel territorio del domicilio fiscale del contribuente, altrimenti è invalido. E annulla direttamente l’intimazione, senza rinviare la causa.

La vicenda: un’intimazione da 8.680 euro arrivata dalla provincia sbagliata

Il contribuente riceve dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per la Provincia di Rieti un avviso di intimazione di pagamento di 8.680,88 euro, relativo a una precedente cartella per IRPEF e IVA. Residenza e domicilio fiscale, però, sono a Bagnocavallo, in provincia di Ravenna.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti (sent. n. 58/2023) gli dà ragione: l’Agente che ha notificato l’atto è territorialmente incompetente, perché il debitore non ha il domicilio fiscale in quella provincia.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (sent. n. 5182/2024) ribalta la decisione. Il suo ragionamento parte dall’art. 42 del d.P.R. 602/1973, secondo cui il concessionario a cui è stato consegnato il ruolo delega quello competente per il territorio in cui si deve procedere. Questa regola, secondo i giudici d’appello, aveva senso quando la riscossione era divisa tra società diverse sparse sul territorio nazionale. Oggi che i tributi erariali sono riscossi da un unico ente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non si può immaginare che l’ente «deleghi sé stesso»: la competenza territoriale avrebbe quindi perso significato.

La Cassazione: l’unificazione non ha cancellato le circoscrizioni

Per la Suprema Corte questa lettura contrasta con un orientamento ormai consolidato. La Corte ripercorre l’evoluzione del sistema: la riscossione è stata affidata prima a Riscossione S.p.A., poi divenuta Equitalia S.p.A., e dal 1° luglio 2017 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico istituito dall’art. 1 del d.l. 193/2016, sottoposto all’indirizzo e al controllo dell’Agenzia delle Entrate.

Il fatto che la funzione sia stata accentrata, però, non ha eliminato l’organizzazione territoriale per circoscrizioni. La Cassazione fonda questa conclusione su più ragioni:

  • il legame diretto tra l’ambito territoriale in cui opera l’Agente e il domicilio fiscale del contribuente;
  • i principi di speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa;
  • le regole del processo tributario, che individuano il giudice competente proprio in base all’ambito territoriale in cui opera l’Agente della riscossione.

Da qui il principio: la competenza a emettere e notificare gli atti della riscossione spetta, a pena di invalidità, all’Agente della riscossione che opera nel territorio in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. L’art. 24 del d.P.R. 602/1973 non è stato abrogato; va soltanto letto senza il riferimento al «concessionario», superato già dal 2005 con la riforma del servizio.

Decisivo anche l’argomento processuale. Se l’atto potesse arrivare da qualunque ufficio d’Italia, il contribuente sarebbe costretto a impugnarlo davanti a un giudice lontano dal proprio domicilio fiscale, visto che la competenza del giudice tributario segue quella dell’Agente che ha emesso l’atto. Una soluzione che la Corte ritiene inaccettabile. A sostegno, l’ordinanza richiama una lunga serie di precedenti: Cass. n. 8049/2017, n. 33862/2022, n. 4400/2023, n. 14364/2023, n. 1950/2024 e n. 34271/2025.

Annullamento nel merito, senza rinvio

Il contribuente aveva anche lamentato che il giudice d’appello, una volta accolto il gravame dell’Agente, non avesse esaminato le altre questioni sollevate in primo grado e riproposte in appello: la nullità della notifica della cartella, eseguita con modalità dichiarate incostituzionali da Corte cost. n. 258/2012, la prescrizione decennale dell’IRPEF e quella quinquennale di sanzioni e interessi.

La Cassazione dichiara questo motivo assorbito: se l’intimazione proviene da un ufficio incompetente, è illegittima di per sé e non serve verificare altro. Proprio perché il vizio non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito (art. 384, secondo comma, c.p.c.) e annulla l’intimazione di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che in Cassazione si era limitata a depositare una nota di costituzione, è condannata alle spese di tutti e tre i gradi.

Cosa cambia in pratica

Controllate sempre chi ha emesso l’atto. Intimazioni di pagamento, cartelle, preavvisi di fermo o di ipoteca riportano l’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che li ha emessi. Se quell’ufficio non corrisponde alla provincia del vostro domicilio fiscale, l’atto è impugnabile per incompetenza territoriale.

Conta il domicilio fiscale, non l’ufficio che ha formato il ruolo. Non è rilevante quale ente impositore o quale ufficio abbia iscritto il debito a ruolo: l’atto della riscossione deve comunque partire dall’Agente competente per il territorio in cui risiede fiscalmente il debitore. È un punto da verificare con attenzione soprattutto da parte di chi ha cambiato residenza.

L’obiezione «l’Agente è un ente unico» non regge. È l’argomento con cui la Corte d’appello del Lazio aveva dato ragione all’Agente. La Cassazione lo respinge in modo netto, richiamando un orientamento che si è ripetuto più volte dal 2017 a oggi.

Il vizio è assorbente, ma non trascurate le altre difese. Qui l’incompetenza è bastata da sola a far annullare l’intimazione, e le questioni sulla notifica della cartella e sulla prescrizione non sono state nemmeno esaminate. Nel ricorso conviene comunque proporle tutte fin dal primo grado e riproporle in appello: se l’eccezione di incompetenza non dovesse passare, sono quelle a dover reggere la difesa.

Ricordate che l’annullamento colpisce l’atto, non il debito. L’ordinanza fa cadere l’intimazione emessa dall’ufficio sbagliato, ma non si pronuncia sull’esistenza del debito né sulla sua prescrizione. Resta da valutare, caso per caso, se l’Agente competente possa ancora agire e se nel frattempo i crediti si siano prescritti.

In sintesi

Con l’ordinanza n. 18297/2026 la Cassazione conferma che la nascita dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione come ente unico nazionale non ha cancellato la competenza territoriale. Gli atti della riscossione devono provenire dall’Agente che opera nel territorio del domicilio fiscale del contribuente; quelli emessi da un ufficio diverso sono invalidi e vanno annullati, senza bisogno di esaminare altri vizi.

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*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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