Sentenza Cassazione 33423/2026 – Rischio interferenziale e obblighi di sicurezza anche senza contratto scritto


Un autotrasportatore esterno entra abitualmente nello stabilimento di un’impresa per caricare mangime sulla propria autocisterna. Durante una delle operazioni di carico, un carrello elevatore condotto in retromarcia da un dipendente della società committente lo investe mortalmente.

Nel capannone non erano stati separati i percorsi pedonali dalle aree di manovra dei mezzi, mancavano una specifica organizzazione dei flussi e adeguate misure di prevenzione e, soprattutto, non era stato predisposto il DUVRI.

La Cassazione, con la sentenza n. 33423/2026 torna così sul tema del rischio interferenziale previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e chiarisce: per stabilire se esistono obblighi di cooperazione, coordinamento e valutazione delle interferenze non è decisivo il nome attribuito al rapporto contrattuale tra le imprese. Conta ciò che avviene concretamente sul luogo di lavoro.

Nel caso esaminato, i rapporti tra la società committente e l’impresa di trasporto non risultavano formalizzati attraverso un contratto scritto di appalto. Tuttavia, le operazioni erano regolari e sistematiche e mettevano stabilmente in contatto lavoratori appartenenti a organizzazioni differenti.

È proprio questa compresenza operativa, secondo la Suprema Corte, a far emergere il rischio interferenziale che il datore di lavoro committente avrebbe dovuto valutare e governare.

Il caso

L’infortunio si verifica durante le operazioni di carico del mangime all’interno dello stabilimento.

La vittima, socio amministratore e dipendente di una società che effettuava trasporti per la committente, si trovava presso il proprio autocarro cisterna mentre un dipendente della società ospitante movimentava il materiale con un mezzo meccanico.

Durante una manovra in retromarcia, il mezzo investiva il lavoratore esterno provocandone il decesso. Gli accertamenti effettuati dopo l’infortunio evidenziavano numerose criticità organizzative.

In particolare, mancavano il DUVRI, una delimitazione efficace delle aree di manovra, percorsi pedonali e carrabili chiaramente individuati, adeguate condizioni di illuminazione e sistemi idonei a segnalare la presenza e il movimento dei mezzi.

Il DVR aziendale conteneva soltanto una generica previsione relativa all’informazione dei lavoratori sui rischi connessi alla movimentazione meccanica dei carichi, senza affrontare concretamente l’interferenza tra mezzi aziendali e lavoratori delle imprese esterne.

Il datore di lavoro veniva quindi ritenuto responsabile, insieme al conducente del mezzo, dell’infortunio mortale.

Quando nasce il rischio interferenziale

La questione principale affrontata dalla Cassazione riguarda l’applicabilità dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

La difesa sosteneva che non esistesse un vero contratto di appalto tra le due società e che i singoli trasporti venissero affidati di volta in volta. Da ciò faceva discendere l’assenza dell’obbligo di predisporre il DUVRI.

La Corte respinge questa impostazione.

Il punto di partenza è la funzione stessa dell’art. 26: quando nello stesso ambiente lavorativo operano soggetti appartenenti a organizzazioni differenti, può nascere un rischio ulteriore proprio dalla loro interazione. È questo il rischio interferenziale.

Il datore di lavoro committente deve quindi assicurare un adeguato scambio di informazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro, promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i soggetti coinvolti e valutare le interferenze derivanti dalla compresenza delle diverse attività.

Quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, tale valutazione deve trovare concreta espressione nel DUVRI e nelle relative misure organizzative.

La Cassazione ricorda, inoltre, che l’obbligo informativo non deve essere inteso in senso statico. L’informazione deve essere effettiva e adeguata alla reale evoluzione delle condizioni di lavoro.

DUVRI anche senza un contratto di appalto scritto?

Secondo la Corte, ai fini dell’applicazione della normativa prevenzionistica la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese non è determinante.

Non è quindi sufficiente sostenere che tra due soggetti esista un contratto di trasporto anziché un appalto oppure che gli incarichi siano conferiti verbalmente o di volta in volta.

Ciò che deve essere verificato è l’effetto reale prodotto dall’organizzazione delle attività.

Se più imprese operano nello stesso ambiente e le rispettive attività si intersecano creando un rischio ulteriore rispetto ai rischi specifici propri di ciascuna impresa, entrano in gioco gli obblighi di cooperazione e coordinamento.

La Cassazione interpreta, quindi, l’interferenza in senso funzionale e sostanziale, guardando alla concreta coesistenza delle organizzazioni e non alla denominazione attribuita al rapporto.

Nel caso specifico, inoltre, i rapporti tra le due società non erano sporadici.

La documentazione acquisita aveva evidenziato una pluralità di operazioni e di fatture, dalle quali emergeva che l’impresa di trasporto accedeva regolarmente allo stabilimento.

Era quindi del tutto prevedibile la contemporanea presenza di personale della committente, mezzi di movimentazione, autotrasportatori esterni e veicoli destinati al carico.

Il rischio derivante dall’interazione tra mezzi e persone era dunque parte integrante dell’organizzazione concreta delle operazioni.

Il DVR generico non basta a gestire l’interferenza

Un altro punto rilevante riguarda il rapporto tra DVR e DUVRI.

Nel caso esaminato, il documento aziendale di valutazione dei rischi conteneva una generica indicazione relativa all’informazione sulla movimentazione meccanica dei carichi. Per la Cassazione, tuttavia, una previsione così generale non era sufficiente.

Il rischio concretamente presente nello stabilimento derivava infatti dall’interazione tra l’attività dell’impresa committente e quella dei trasportatori esterni.

Non si trattava soltanto del rischio proprio dell’utilizzo di un carrello o di un mezzo di movimentazione.

Il vero problema era la possibilità che un lavoratore esterno entrasse nella zona di manovra mentre il mezzo effettuava operazioni in retromarcia.

La valutazione avrebbe quindi dovuto individuare specificamente questa interferenza e tradurla in regole operative.

Il giudizio controfattuale: le misure avrebbero potuto evitare l’infortunio?

Per affermare la responsabilità per una condotta omissiva non è sufficiente individuare una violazione della normativa.

Occorre anche stabilire se la condotta corretta avrebbe avuto concreta capacità di evitare l’evento.

La Cassazione conferma sul punto il ragionamento dei giudici di merito.

Una corretta gestione delle interferenze avrebbe dovuto disciplinare i rapporti tra il personale aziendale e i trasportatori esterni, prevedendo limitazioni di accesso, percorsi sicuri e sistemi di controllo durante le operazioni.

In presenza di un percorso protetto e di una vigilanza adeguata, la possibilità che il lavoratore si trovasse all’interno della zona di manovra del mezzo sarebbe stata fortemente ridotta.

La corretta organizzazione delle operazioni avrebbe quindi avuto, secondo i giudici, una concreta efficacia preventiva.

Serve sempre un preposto durante le operazioni di carico?

La pronuncia fa riferimento anche alla presenza di un soggetto incaricato della vigilanza quale possibile misura idonea a impedire l’accesso alla zona pericolosa.

La sentenza non afferma in via generale che per qualsiasi operazione di carico sia sempre necessaria la presenza di un preposto dedicato.

La valutazione riguarda lo specifico contesto oggetto del processo, caratterizzato dalla compresenza di imprese differenti, da mezzi in movimento, dall’assenza di percorsi separati e dalla mancanza di un’organizzazione efficace delle operazioni.

La vigilanza deve essere organizzata in modo coerente con il rischio concretamente presente e deve impedire che lavoratori o soggetti esterni possano accedere alle aree pericolose durante le manovre.

Decenni senza incidenti non rendono sicura una procedura

La difesa aveva evidenziato anche che le modalità operative adottate nello stabilimento erano utilizzate da molti anni senza che si fossero verificati precedenti incidenti.

La Cassazione non attribuisce valore esimente a questa circostanza. Una prassi consolidata non diventa automaticamente sicura solo perché non ha ancora provocato un infortunio.

La prevenzione deve derivare da una corretta valutazione dei rischi, dalla definizione di procedure, dalla formazione e dall’informazione dei lavoratori, dalle misure tecniche e organizzative e da un’effettiva vigilanza.

L’assenza di precedenti incidenti non sostituisce nessuno di questi elementi.

L’esperienza del lavoratore non sostituisce informazione e formazione

La Corte respinge anche l’argomento secondo cui l’esperienza professionale degli operatori avrebbe potuto rendere superflua una specifica attività di informazione e formazione.

La conoscenza acquisita lavorando per anni o attraverso l’affiancamento informale non sostituisce gli obblighi posti dalla normativa a carico del datore di lavoro.

La Cassazione ribadisce: l’esperienza personale del lavoratore non può essere utilizzata come alternativa alla corretta gestione preventiva del rischio.

È un principio particolarmente importante nei contesti nei quali determinate modalità operative vengono tramandate nel tempo senza essere adeguatamente formalizzate e riesaminate.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.

Secondo i giudici, la regolarità e sistematicità delle operazioni svolte dall’impresa di trasporto all’interno dello stabilimento rendevano evidente la presenza di un’attività interferente.

La mancata formalizzazione del rapporto non consentiva quindi di escludere gli obblighi prevenzionistici derivanti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Determinante è stata la concreta organizzazione del ciclo lavorativo, nel quale il personale dell’impresa committente e quello dell’impresa esterna operavano all’interno del medesimo ambiente ed erano esposti ai rischi derivanti dalla presenza e dalla movimentazione dei mezzi.

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Come evidenziato dalla Cassazione, quando lavoratori esterni e mezzi aziendali operano negli stessi spazi non basta affidarsi a prassi consolidate: occorre individuare le interferenze e definire misure di prevenzione realmente adeguate ai luoghi e alle attività svolte. Con il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro puoi analizzare rischi e criticità direttamente sulla planimetria degli ambienti, mettere in relazione luoghi, processi e attività esterne e redigere in modo guidato DVR e DUVRI personalizzati e contestualizzati.


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