Un alcoltest dubbio può essere sufficiente per una condanna per guida in stato di ebbrezza? La Quarta Sezione penale della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale contro la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Arezzo nei confronti di un imputato accusato di guida in stato di ebbrezza aggravata ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada.
La Corte ha esaminato due questioni principali: l’incidenza sull’affidabilità dell’alcoltest dell’omessa verifica periodica dell’etilometro per un periodo particolarmente lungo e i limiti del potere di integrazione istruttoria esercitabile d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 507 c.p.p. (Corte di Cassazione, feriale penale, sentenza 21 agosto 2026, n. 31662).
Il caso: l’ultimo controllo dell’etilometro risaliva al 2009
La vicenda traeva origine da un sinistro stradale verificatosi nelle ore notturne. Il conducente era stato sottoposto ad accertamento mediante etilometro e imputato del reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada, relativo alla fascia più grave di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Il Tribunale di Arezzo lo aveva assolto rilevando che l’apparecchio utilizzato per la misurazione era stato sottoposto all’ultimo controllo periodico nel 2009. Il giudice aveva quindi ritenuto che, dopo un intervallo di circa quindici anni senza ulteriori verifiche documentate, il risultato dell’alcoltest non offrisse sufficienti garanzie di affidabilità.
Il Tribunale aveva inoltre considerato non sufficienti, per dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio il superamento della soglia penale, gli elementi sintomatici rilevati nell’immediatezza.
Il ricorso del Procuratore generale
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Firenze aveva proposto ricorso per cassazione formulando due censure.
Con il primo motivo aveva sostenuto che il Tribunale avesse erroneamente equiparato l’assenza dei controlli annuali al certo malfunzionamento dell’etilometro, che non era stato dimostrato.
Con il secondo motivo aveva dedotto la violazione dell’art. 507 c.p.p., sostenendo che il giudice, prima di assolvere, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri di integrazione istruttoria per verificare il funzionamento dell’apparecchio.
La Corte ha rigettato entrambi i motivi.
L’alcoltest non è una prova legale, ma non è neppure privo di valore probatorio
La Cassazione ha ribadito che l’indicazione normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso alcolemico mediante alcoltest non introduce una prova legale sottratta alla valutazione giudiziale.
L’utilizzazione di uno strumento tecnico previsto dalla legge risponde all’esigenza di fornire al giudice un indice di valutazione caratterizzato dal minor grado possibile di soggettività e arbitrarietà. Il sistema resta tuttavia fondato sul libero convincimento del giudice, che deve valutare l’affidabilità del risultato alla luce degli elementi acquisiti nel processo.
Ne consegue che il mancato rispetto delle modalità di verifica periodica previste dall’art. 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada non determina, di per sé, la nullità dell’accertamento. L’irregolarità può però incidere sull’affidabilità della misurazione.
La Corte distingue, inoltre, tra l’omologazione del tipo di apparecchio e le verifiche periodiche del singolo strumento. Queste ultime sono dirette ad accertare la perdurante efficienza dell’etilometro e sono documentate nel libretto metrologico.
L’attestazione di una verifica quanto più prossima alla data dell’accertamento tende a dimostrare il regolare funzionamento dello strumento in quel momento. Al contrario, quando risulti una sostanziale omissione di ogni verifica per un periodo particolarmente lungo, il giudice può ritenere che tale circostanza introduca un dubbio sull’affidabilità del risultato.
Non ogni ritardo nella verifica rende inattendibile la misurazione
La sentenza non stabilisce che il mancato rispetto della cadenza annuale comporti automaticamente l’inutilizzabilità o l’inattendibilità dell’alcoltest.
La Corte richiama precedenti nei quali aveva escluso che il solo mancato rispetto formale della cadenza annuale fosse sufficiente a dubitare del regolare funzionamento dell’apparecchio. In particolare, vengono ricordate Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 31843 del 17 maggio 2023, Nadal, e Cassazione penale, Sezione IV, sentenza n. 26281 del 29 maggio 2024, Sacchetti, relative a situazioni nelle quali le verifiche, sebbene non effettuate secondo una perfetta scansione annuale, risultavano comunque collocate in prossimità del fatto o accompagnate da altri elementi rilevanti.
Il caso deciso con la sentenza n. 31662 del 2026 era diverso per la durata dell’omissione: l’ultimo controllo documentato risaliva al 2009 e la misurazione era stata eseguita circa quindici anni dopo.
La Corte ha quindi ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale, secondo cui la “sostanziale omissione di ogni verifica” a partire dal 2009 aveva introdotto almeno un dubbio sul regolare funzionamento dell’etilometro al momento dell’accertamento.
La valutazione spetta al giudice di merito
Quando l’accertamento strumentale si discosta dal modello normativo, spetta al giudice di merito valutare la concreta attendibilità del risultato. Tale valutazione può fondarsi su ogni elemento disponibile, tra cui: il risultato del pretest;i sintomi di ebbrezza;il comportamento tenuto durante la guida;le dichiarazioni testimoniali;l’assunzione di bevande alcoliche in un momento prossimo alla guida.
La decisione del giudice di merito non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da una motivazione logica ed esauriente. Nel caso concreto, il Tribunale aveva considerato insufficiente il quadro sintomatico proprio alla luce del dubbio sulla misurazione strumentale.
La pronuncia non afferma quindi che i sintomi esteriori siano sempre irrilevanti o inidonei a provare lo stato di ebbrezza. Stabilisce piuttosto che, nel caso esaminato, gli elementi sintomatici genericamente rilevati non erano stati ritenuti sufficienti dal giudice di merito e che tale valutazione non presentava una manifesta illogicità.
Il mancato esercizio dei poteri ex art. 507 c.p.p.
La Corte ha respinto anche la censura relativa all’art. 507 c.p.p., che consente al giudice, terminata l’acquisizione delle prove, di disporre d’ufficio nuovi mezzi di prova quando ciò risulti assolutamente necessario.
La sentenza non afferma che il giudice abbia in generale il divieto di disporre accertamenti d’ufficio per integrare il quadro probatorio. Precisa, invece, che il mancato esercizio di tale potere non determina autonomamente un vizio quando la motivazione della decisione, anche implicitamente, evidenzi che gli elementi già acquisiti sono sufficienti per esprimere una valutazione sulla responsabilità.
Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto che il lungo periodo senza verifiche documentate sull’etilometro, insieme all’insufficienza degli elementi sintomatici, fosse già sufficiente per escludere il superamento della soglia penale oltre ogni ragionevole dubbio. Non era quindi necessario disporre ulteriori accertamenti d’ufficio sul funzionamento dell’apparecchio.
Il regime delle impugnazioni dopo la legge n. 114 del 2024
In via preliminare, la Corte ha affrontato anche il regime dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero.
La sentenza ricorda che, per le sentenze di assoluzione relative ai reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p., pronunciate dopo il 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, l’appello del pubblico ministero non è ammesso.
Contro tali sentenze è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 2, c.p.p., anche per i motivi indicati dall’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), relativi, rispettivamente, alla mancata assunzione di una prova decisiva e alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La Corte precisa che non si applicano le limitazioni previste dall’art. 569 c.p.p. per il ricorso per saltum contro le sentenze di primo grado appellabili. Nel caso esaminato, il ricorso del Procuratore generale era quindi ammissibile nei termini proposti.
Esito del giudizio
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza assolutoria del Tribunale di Arezzo.
Poiché il ricorso era stato proposto dal pubblico ministero e non da una parte privata, al rigetto non sono seguite le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p. a carico del ricorrente.
Il principio ricavabile dalla pronuncia
La sentenza conferma che l’alcoltest non costituisce una prova legale insindacabile, ma un elemento probatorio sottoposto alla valutazione del giudice. L’omessa verifica periodica dell’etilometro non determina automaticamente la nullità o l’inutilizzabilità dell’accertamento; può tuttavia incidere sulla sua attendibilità quando, per durata e consistenza, assuma rilievo sostanziale.
In presenza di un’assenza di controlli protratta per circa quindici anni, il giudice può ritenere che sussista un dubbio sul funzionamento dell’apparecchio. Se gli ulteriori elementi disponibili, compresi i sintomi di ebbrezza, non sono sufficienti a dimostrare il superamento della soglia penale oltre ogni ragionevole dubbio, l’assoluzione può essere confermata.
La decisione non introduce però un automatismo: l’effetto dell’irregolarità dipende dalla valutazione complessiva degli elementi di prova e dalla motivazione del giudice di merito.
Avv. Sabrina Caporale
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