In questo approfondimento curato dall’Avvocato Maurizio Lucca si analizza una recente sentenza della Cassazione che enuncia il seguente principio: il dipendente pubblico iscritto alla massoneria non è tenuto al segreto.
La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma del Codice di comportamento, ex comma 1, dell’art. 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni, del DPR n. 62/2013, nella quale il dipendente pubblico deve comunicare «tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio», con esclusione dell’iscrizione «a partiti politici o a sindacati», rendendo un dovere negoziale (un obbligo sanzionabile), ossia, attinente al rapporto di lavoro (i cd obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e fedeltà, ex artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.) [1] che si manifesta formalmente con il dovere di informare il superiore (alias la PA) dell’appartenenza alla massoneria: un obbligo dichiarativo finalizzato a consentire un controllo su possibili controinteressenze, la cui omissione o mendacio è sanzionabile.
L’iscrizione ad associazioni segrete
In termini più semplicistici, chi opera (lavora) «al servizio esclusivo della Nazione», ex art. 98 Cost. (secondo le indicazioni dell’Assemblea costituente, con l’intento di evitare l’ingerenza dei partiti, escludendo che l’Amministrazione fosse al servizio dei singoli partiti) [2], e dovendo adempiere «con disciplina ed onore alle proprie funzioni», ex art. 54, comma 2, Cost., in una scala di valori, non può omettere di segnalare – in forma scritta – (documentale) l’adesione ad associazione che, per origine storica, esigono il segreto, rilevando che sotto il profilo costituzionale l’art. 18, se al primo comma consente ai cittadini il «diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale», al comma secondo, proibisce «le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
La ratio è correlata ai principi di democrazia, dove se «la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione», l’ordinamento esclude forme di potere (o corpi intermedi) al di fuori delle forme e delle strutture organizzative e rappresentative previste in Costituzione, alterando la dimensione stessa definita dai “Padri costituenti”.
In adesione, l’art. 1, della legge n. 17/1982, Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2 (cd Legge Anselmi) considera le associazioni segrete, «come tali vietate dall’art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».
L’“interferenza” deve coincidere con l’adozione di decisioni al di fuori delle sedi istituzionali, che vengano eseguite dai suddetti organi, così da realizzare un vero e proprio “contropotere”, e non una mera “influenza” sulle scelte di questi ultimi [3], rilevando, in ogni caso, che quando risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza di un dipendente pubblico «ad associazioni segrete …, possono essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell’associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l’eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l’accertamento delle responsabilità del dipendente stesso», ai sensi dell’art. 4 della cit. legge [4].
In relazione al quadro normativo, al di là dell’obbligo di comunicazione al proprio datore di lavoro pubblico dell’appartenenza a realtà associative, le norme non pongono alcun limite alla libertà dei singoli di aderire ad associazioni purché, ovviamente, non risultino vietate dall’ordinamento, sanzionando la mancata o infedele dichiarazione, e non già l’appartenenza ad una associazione.
Sotto altro profilo della rilevanza costituzionale del diritto alla riservatezza, se tale diritto trova tutela, anche a livello costituzionale (cfr. art. 13 e segg.), a fronte dell’iscrizione in un’associazione segreta il cit. diritto è destinato a recedere a fronte del principio di buon andamento dell’amministrazione, questo sì postulato a livello costituzionale dell’art. 97, che è speculare al principio di trasparenza degli apparati amministrativi, con evidente legittimità dell’obbligo di comunicazione imposto dalle norme sul Codice di comportamento, giustificato da una parte, dall’esercizio di una pubblica funzione, e dall’altro, da preminenti interessi pubblici e generali direttamente assistiti da garanzia costituzionale [5].
Fatto
Nella brevità, la Corte di Appello, in riforma della sentenza del Tribunale, annullava una sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro inflitta ad un dipendente pubblico, per aver omesso reiteratamente di comunicare di aver assunto la carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche, la prima ricoperta per un determinato periodo, la seconda dismessa solo dopo la contestazione di addebito: i motivi alla base dell’annullamento l’indimostrata incompatibilità, sia della condotta che dell’adesione all’associazione.
In Appello l’Amministrazione, richiamandosi alle norme contrattuali e di legge, evidenziava l’obbligo di comunicazione e la sanzione in caso di omissione: un grave danno trattandosi di associazioni richiedenti agli associati stringenti obblighi di fedeltà e reciproca assistenza, incompatibili col dovere di fedeltà alla Nazione di cui all’art. 98 Cost. e quello di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.
Il dipendente contestava l’obbligo trattandosi di condotte extralavorative, non interferenti con i compiti d’ufficio.
Segue impugnazione alla Corte.
La decisione
La Corte precisa che la sentenza non è impugnata per una questione riguardante l’interpretazione della stessa, ma per aver ritenuto che la violazione dell’art. 5, comma 1, del DPR n. 62/2013, fosse esclusa in mancanza di riferimenti a circostanze concrete o specifici episodi, rivelatrici dell’infedeltà del dipendente.
Il ricorso viene ritenuto fondato, cassa la sentenza con rinvia alla Corte di appello in diversa composizione, sulla base delle seguenti motivazioni:
- l’art. 5 del DPR n. 62/2013, contiene una finalità conoscitiva allo scopo di consentire alla PA di verificare nel concreto la possibilità che l’iscrizione possa interferire sulle attività d’ufficio, ossia, la presenza di profili di conflitto di interesse (l’agire in conflitto di interessi arreca un pregiudizio non patrimoniale al principio di imparzialità e incide negativamente sull’immagine della pubblica amministrazione) [6] che possono generare dalla cit. adesione, e non in ragione dell’intrinseca illegittimità del fatto da comunicare;
- la norma non fa riferimento a fatti di infedeltà specifici, quando il fatto che il lavoratore ometta di comunicare la propria appartenenza o adesione ad un consesso associativo, il quale richiedendo un “giuramento di fedeltà massonica”, e quindi «di stringente fedeltà nei confronti degli associati, gravava il lavoratore di obblighi passibili di entrare in conflitto con quelli di lealtà, imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, sullo stesso gravanti quale dipendente pubblico secondo l’art. 54 del d.lgs. n.165/2001» (il comma 1, chiarisce che il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni assicura, tra l’altro, «il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico»);
- la norma rimane indifferente al carattere riservato o meno dell’associazione [7], dovendo tenere presente i doveri generali del dipendente pubblico, specie quelli appartenenti al personale di determinate Amministrazioni, mediante una disciplina rafforzata del divieto (rispetto alla disciplina generale del DPR n. 62/2013), in relazione agli specifici compiti che esigono l’indipendenza e terzietà (ex artt. 3, Indipendenza e autonomia tecniche del personale, e 4, Incompatibilità e conflitto di interessi, del DPR n. 18/2002, Regolamento recante disposizioni per garantire l’autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell’art. 71, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300) [8];
- l’obbligo di comunicazione trova riscontro normativo e non contrasta con alcuna norma primaria (neppure con l’art. 8, Divieto di indagini sulle opinioni, della legge 300/1970, poiché non riguarda opinioni politiche, religiose e sindacali), funzionale alla verifica “dell’attitudine professionale del lavoratore” che in quanto dipendente pubblico deve garantire il rispetto «dei doveri richiamati dall’art. 54 che altro non è se non una esplicazione dello statuto costituzionale del dipendente pubblico»;.
Sintesi
In definitiva, la previsione del comma 1, dell’art. 5, del DPR n. 62/2013, costituisce un obbligo di comunicazione allo scopo di consentire il controllo sulla possibilità dell’interferenza con lo svolgimento dell’attività di ufficio, nel senso di scrutinare la presenza o meno di un conflitto di interessi, dovendo garantire una effettiva accountability, quale regola generale dell’Amministrazione aperta, oltre la fides publica: la trasparenza come valore pubblico.
La mancata comunicazione compromette il rapporto di fiducia con il datore di lavoro pubblico, altera l’esercizio della funzione pubblica, non consente una verifica sulla neutralità di operare al servizio della collettività, minando alla radice l’osservanza dei doveri di imparzialità e di cura esclusiva dell’interesse pubblico, nonché di lealtà e di trasparenza: «solo un’amministrazione imparziale può essere anche un’amministrazione credibile. Questo imperativo, figlio della nostra Costituzione prima ancora che dei presìdi anticorruzione, sembra smarrirsi in piccoli e grandi conflitti di interesse, di fronte ai quali ci troviamo troppo spesso nella nostra attività» [9].
Note
[1] L’obbligo di fedeltà posto a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 c.c. dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 c.c., Cass. civ., sez. lavoro, 27 ottobre 2025, n. 28367.
[2] CALAMANDREI, La Costituzione e le leggi per attuarla, Milano, 2000, p. 506, «nell’esercizio della pubblica amministrazione l’interesse pubblico non deve andar confuso con l’interesse del partito che è al governo».
[3] Cass. pen., sez. VI, 24 ottobre 2019, n. 3505.
[4] È legittima la disposizione di uno statuto universitario che preclude l’accesso o la permanenza in cariche accademiche elettive degli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giur., 16 settembre 1998, n. 506. È legittima la deliberazione del Senato accademico con la quale è stata respinta la proposta, formulata dall’assemblea della Facoltà di appartenenza, di conferimento ad un docente del titolo di professore emerito, facendo riferimento, fra l’altro, al fatto che il professore designato ha fatto parte della nota “Loggia P2”, costituente una loggia massonica sciolta d’autorità, come esempio concreto delle associazioni segrete proibite dalla stessa legge, anche a pena di responsabilità disciplinare per i dipendenti pubblici che ne facciano parte; non risulta anomalo o affetto da eccesso di potere il giudizio di non meritevolezza, basato sull’esser stato membro di tale associazione, perché conforme ad una valutazione negativa dello stesso legislatore, Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 2017, n. 891.
[5] Cons. Stato sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5881.
[6] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 novembre 2024, n. 9237.
[7] Vengono richiamati gli obblighi dei Magistrati con l’impedimento all’adesione «alle associazioni massoniche, anche non segrete, ritenendosi che si traduce nella menomazione dell’immagine di organo indipendente ed imparziale (Cass SU n. 1736/1998) non potendo, in particolare, il magistrato dividere il suo impegno civile con l’adesione ad un sodalizio che indebolisce il giuramento di fedeltà allo Stato e che, essendo articolato in gradi, è indicativo di una dipendenza degli affiliati verso coloro ai quali l’associazione riconosce un livello di autorità e prestigio superiore (Cass SU n. 369/1998)». L’aspetto non riguarda solo la Magistratura, ma coinvolge tutti coloro che assolvono “ruoli” pubblici: quando «un amministratore o un ufficiale pubblico assumono decisioni che richiedono non solo legalità, ma anche apparenza di imparzialità, qualsiasi vincolo fiduciario di natura iniziatica — impenetrabile ai terzi e sottratto alla verifica sociale — diventa oggettivamente incompatibile con l’esercizio della funzione», SCOTTI, Massoneria e pubbliche funzioni: tra libertà di associazione e dovere di trasparenza, questionegiustizia.it, 22 maggio 2025.
[8] Cfr. Cass. civ., sez. lavoro, 9 maggio 2018, n. 11160. In effetti, la direttiva 2 luglio 2002 sulle attività d’ispezione del Dipartimento della Funzione Pubblica stabilisce che tutte le iniziative dell’ispettore devono basarsi su imparzialità e autonomia di giudizio. L’attività di ispezione presuppone l’imparzialità e l’autonomia di giudizio, per affermare che se l’incaricato non è in grado di assicurare l’imparzialità e l’estraneità personale, deve rinunciare ad effettuare la verifica. Il rapporto di lavoro del personale delle Agenzie fiscali è disciplinato dal DPR n. 18 del 2002 che ne individua gli specifici compiti, al precipuo scopo di garantirne l’indipendenza e terzietà, prevedendo un regime di incompatibilità più rigoroso rispetto a quello generale degli altri dipendenti pubblici, e costituisce disciplina speciale rispetto al Regolamento, di cui al DPR n. 62/2013, Cass. civ., sez. lavoro, 9 maggio 2018, n. 11160.
[9] BUSIA, Presidente Anac nella Relazione annuale 2025 alla Camera dei deputati, Roma, 21 aprile 2026.
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