Decreto Omnibus
Decreto Omnibus: disposizioni integrative e correttive della Riforma fiscale
Il decreto, in vigore dal 12 agosto 2026, contiene disposizioni integrative e correttive della Riforma fiscale (si tratta del quarto intervento in tal senso), toccando temi relativi a imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, Iva, accise nonché relativi a controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.
Il suo contenuto può essere così sintetizzato:
1) Redditi di lavoro dipendente. Le modifiche introdotte attengono:
– al regime dei familiari fiscalmente a carico. Sono modificate le condizioni per la deducibilità degli assegni agli «altri familiari» di cui all’articolo 433 del Codice civile, in modo che la convivenza o la corresponsione di assegni alimentari resti un requisito solo per questa categoria, non più per i figli;
– ai fringe benefit. Con riguardo alle auto aziendali concesse in uso promiscuo (articolo 54, comma 4 del Tuir) viene confermato il meccanismo basato sul costo di percorrenza derivante dalle Tabelle Aci (15.000 km convenzionali), ma con un incremento del 50% del valore imponibile dopo il quinto anno dalla prima immatricolazione del veicolo. Si prevede, altresì, una maggiorazione del 5% per accessori non conteggiati nelle Tabelle Aci. La novità applicabile è dal periodo d’imposta 2026.
2) Redditi di lavoro autonomo. Il legislatore interviene in relazione ai proventi derivanti dalla cessione o dall’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta.
3) Redditi d’impresa. Sono apportate modifiche alle disposizioni relative:
– alla determinazione del reddito delle imprese agricole;
– all’avvicinamento tra valori contabili e fiscali;
– alla disciplina del riporto delle perdite;
– alla disciplina dei conferimenti.
4) Fiscalità internazionale, con riguardo:
– al regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive;
– alla disciplina dell’imposizione minima globale.
5) Iva, mediante l’estensione del termine per godere della detrazione Iva e per l’annotazione delle fatture di acquisto (articoli 19 e 25, Dpr 633/1972, corrispondenti agli articoli 56 e 88, Dlgs 10/2026). Sono, infatti, ampliati i termini per la detrazione Iva, che potrà ora essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
6) Concordato preventivo biennale (Cpb) di cui al Dlgs 13/2024 (in vigore fino al 31 dicembre 2026) e al Dlgs 141/2026 (operante dal 1° gennaio 2027). Viene rafforzato il regime premiale e viene consentito il ravvedimento per gli anni 2020-2023 (con imposte sostitutive calibrate sul punteggio Isa e una riduzione del 30% per le annualità 2020-2021 legate all’emergenza Covid) in favore dei soggetti che rinnovano l’accordo con il Fisco per il biennio 2026-2027. Precisamente, per i soli soggetti che procedono al rinnovo del Cpb è disposto l’incremento dei limiti di esonero da apposizione del visto di conformità a 100.000 euro ai fini Iva e di esonero da garanzia ai fini del rimborso Iva (in luogo dell’ordinaria soglia di 70.000 euro); analogamente, l’esonero sale a 70.000 euro (in luogo dell’ordinaria soglia di 50.000 euro) ai fini Irpef/Ires e Irap. Inoltre, viene estesa a 2 anni (in luogo di 1 anno) l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Infine, sempre in caso di rinnovo del Cpb per il biennio 2026-2027, per il 2026 e il 2027 non saranno dovuti gli interessi sui pagamenti rateali delle imposte risultanti dalle dichiarazioni. Con riferimento alle cause di esclusione, a decorrere dal biennio 2026-2027, l’ingresso di nuovi soci o associati non determina l’esclusione dal Cpb qualora, nell’anno precedente, gli stessi abbiano percepito redditi di lavoro dipendente/assimilato o redditi d’impresa/di lavoro autonomo per un importo non superiore a 35.000 euro. Va anche segnalato che i soggetti che rinnovano il Cpb non sono tenuti al versamento della maggiorazione degli acconti Irpef/Ires di cui all’articolo 20, Dlgs 13/2024.
7) Redditi finanziari. Viene aumenta dall’11% al 20% la ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei/See.
8) Irap. Viene disciplinato il regime speciale applicabile agli Enti del Terzo Settore.
9) Disposizioni concernenti l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
10) Accertamento. Sono introdotte nuove regole su termini di decadenza per componenti pluriennali e presunzione di distribuzione utili per società a ristretta base partecipativa. Inoltre, viene introdotto il criterio dell’antieconomicità come indizio probatorio (la norma prevede limiti alla rilevanza dell’antieconomicità come unico indizio).
11) Sanzioni tributarie. In particolare, vengono modificate le disposizioni in tema di:
– omessa, errata e tardiva trasmissione dei dati sui corrispettivi giornalieri;
– adempimento collaborativo. Viene introdotta la rateizzazione (fino a 20 rate trimestrali) delle somme dovute a seguito di risposte dell’Agenzia delle Entrate e prevista la proroga al 31 dicembre 2026 per la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
12) Successioni e donazioni. Sono apportate modifiche procedurali su autoliquidazione, controlli e decorrenza degli interessi per l’imposta di successione.

Riforma fiscale
Testo Unico in materia di adempimenti e accertamento
Con il decreto in esame è approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e disposizioni di coordinamento e correttive relative ai testi unici di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale». In questo viene rifusa in unico testo normativo la disciplina vigente in materia di adempimenti, dichiarazioni, controlli e accertamento.
In particolare, vengono disciplinati gli adempimenti, le comunicazioni, le dichiarazioni, le disposizioni in tema di collaborazione, i poteri degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria e le regole su controlli accertamento.
I 368 articoli, allegati al decreto, si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Riforma fiscale
Tributi locali e federalismo fiscale: attuazione della Riforma fiscale
In attuazione degli articoli 13 e 14, legge 111/2023 (Legge delega per la Riforma fiscale) viene emanato il presente decreto, in vigore dal 12 agosto 2026, contenente le disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Tra l’altro, viene previsto che le Regioni e gli enti locali si assumano l’impegno di introdurre misure volte al potenziamento di forme di collaborazione con i contribuenti, attraverso la diffusione delle informazioni e la semplificazione degli adempimenti, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente. Ad esempio, è introdotta la possibilità di inviare comunicazioni preventive contenenti dati e informazioni già disponibili all’ente, con l’obiettivo di consentire al contribuente di correggere spontaneamente eventuali irregolarità prima dell’avvio delle attività di accertamento.

Inoltre, gli enti locali possono inviare comunicazioni e avvisi bonari ai contribuenti al fine di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e possono ridurre le aliquote e le tariffe delle proprie entrate in caso di versamento con addebito diretto sul conto corrente bancario o postale (sono esclusi i versamenti tramite il modello F24, di cui all’articolo 17, Dlgs 241/1997).
Sul fronte delle sanzioni, viene estesa ai tributi regionali e locali la disciplina generale delle sanzioni amministrative tributarie contenuta nel Dlgs 472/1997 (tra di esse si segnala l’applicabilità del ravvedimento operoso) e, dal 1° gennaio 2027, nella Parte I, titolo I, capo I del nuovo Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs 173/2024).
Altre modifiche riguardano l’addizionale regionale dell’Irpef (dal 2027 è istituita una compartecipazione al gettito Irpef a favore delle Province e delle città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna), l’Irap e l’Imu. Per quest’ultimo tributo, al fine di semplificare gli adempimenti, si introduce un modello dichiarativo unico telematico. La dichiarazione avrà efficacia anche per gli anni successivi, salvo variazioni rilevanti. Quanto alla Tari, il prelievo tributario deve riflettere l’effettiva gestione dei rifiuti. Le utenze non domestiche, che conferiscono fuori dal servizio pubblico i propri rifiuti urbani e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero, vengono escluse dalla componente tariffaria collegata alla quantità dei rifiuti conferiti. La scelta tra servizio pubblico e mercato dovrà, tuttavia, avere una durata minima di 2 anni.
Infine, vengono estesi ai tributi locali gli istituti previsti dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Dlgs 14/2019).
Decreto Pnrr e Infrastrutture
Decreto Pnrr e Infrastrutture: conversione in legge
La legge, in vigore dal 21 agosto 2026, di conversione del Dl 107/2026, recante «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti», conferma il differimento del termine di applicazione del «contributo spedizioni» di 2 euro dovuto in sede di importazioni di beni di modico valore (non superiore a 150 euro) provenienti da Paesi e territori extra-Ue (articolo 1, comma 126, legge 199/2025). Nello specifico, il termine è differito al 1°ottobre 2026.
Decreto Sport
Decreto Sport: conversione in legge
La legge, in vigore dall’8 agosto 2026, converte con modificazioni il Dl 108/2026, recante interventi mirati su governance, sicurezza (sono imposti requisiti stringenti di sicurezza per piscine pubbliche e private destinate a utenza pubblica, con chiusura immediata degli impianti non conformi agli standard dei sistemi di aspirazione) e organizzazione del sistema sportivo.
La legge interviene, inoltre, sulla disciplina dei contributi alle federazioni e introduce gli articoli 8 bis e 8 ter, dedicati, rispettivamente, al Gruppo sportivo della Difesa presso lo Stato Maggiore, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e rappresentanza e alla promozione dell’attività sportiva dilettantistica tramite l’uso gratuito di impianti militari.
Decreto Carburanti sexies
Decreto Carburanti sexies: riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e ulteriore estensione del credito d’imposta per l’autotrasporto
Nell’ambito delle disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali, anche a seguito della guerra in atto in Medio Oriente, e quindi al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi dei carburanti, con il decreto-legge in esame, in vigore dal 6 agosto 2026, viene operata una modifica all’articolo 3, comma 1, Dl 33/2026, che riconosce, alle imprese operanti nel settore dell’autotrasporto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta.
La misura spetta ai soggetti interessati in base alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi compresi tra marzo e agosto 2026, rispetto ai prezzi registrati nel mese di febbraio dello stesso anno, nel limite massimo innalzato da 322 milioni a 364,1 milioni di euro per l’anno 2026. La modifica, in breve, estende al mese di agosto l’incentivo, che sulla base del Dl 33/2026 spettava fino al mese di luglio.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2026 (Dm Infrastrutture e Trasporti 23 maggio 2026).
Il Dl 139/2026, inoltre, ridetermina l’aliquota di accisa applicabile al gasolio utilizzato come carburante e di autotrasporto. In particolare, nel periodo compreso tra il 7 e il 24 agosto 2026, l’accisa sugli oli da gas o gasolio per autotrazione è fissata a 532,90 euro per mille litri. La stessa aliquota viene applicata anche ai gasoli paraffinici (Hvo) e al biodiesel che rispettano i requisiti previsti dalla normativa europea.
Inoltre, sempre al fine di compensare le maggiori entrate dell’Iva rispetto all’ultima previsione, derivanti dall’aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, con il decreto ministeriale in esame, per il periodo dal 25 al 26 agosto 2026, l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante, di cui all’Allegato I al Dlgs 504/1995, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.
Decreto Carburanti septies
Decreto Carburanti septies: taglio delle accise confermato e interventi sui giochi
Il decreto, in vigore dal 27 agosto 2026, conferma lo sconto sulle aliquote di accisa del gasolio fino al 5 settembre 2026. Pertanto, le aliquote di accisa sul gasolio, su alcuni suoi derivati e sul biodiesel usati come carburanti, sono confermate a quota 532,90 euro per mille litri di carburante.
Stesso sconto ma modalità differenti alle precedenti per reperire la sostenibilità economica del taglio delle accise. Il decreto, infatti, stabilisce il versamento anticipato delle ritenute sugli utili di alcuni tipi di gruppi di grandi dimensioni operanti nel settore energetico.
Per chi si occupa di contabilità fiscale c’è da segnalare che, all’articolo 3, tra le disposizioni di carattere fiscale, il decreto pone nuovi limiti alla deducibilità, per l’imposta sui redditi e l’Irap, di alcune spese sostenute da soggetti collegati agli operatori del gioco legale che sponsorizzano o svolgono attività informative di comparazione di quote e offerte degli stessi giochi.
Iva
Mercato del gas e dell’idrogeno: fatture più accurate, chiare e comparabili
Il provvedimento normativo recepisce la direttiva Ue n. 1788/2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. In ambito fiscale viene prevista una maggiore trasparenza delle bollette e delle informazioni di fatturazione, imponendo comunicazioni più chiare, gratuite e comparabili a tutela dei clienti finali.
Iva
Liquidazione automatica dell’Iva in caso di omessa dichiarazione: disposizioni attuative
Il provvedimento attua la norma contenuta nell’articolo 54-bis.1, Dpr 633/1972, inserito dall’articolo 1, comma 111, lettera a), legge 199/2025 (legge di Bilancio 2026). Detta norma prevede che l’agenzia delle Entrate, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva, possa procedere alla liquidazione dell’imposta dovuta anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, al netto degli eventuali versamenti dell’imposta effettuati dal contribuente (non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello oggetto di controllo).
L’esito della liquidazione viene portato a conoscenza del contribuente tramite l’invio, a mezzo Pec, di apposita comunicazione all’indirizzo risultante dall’Ini-Pec o al domicilio digitale speciale; altrimenti, a mezzo raccomandata A/R.
È previsto che:
– la suddetta comunicazione, unitamente al prospetto analitico riportante gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati ai fini della liquidazione, sia resa disponibile in formato elettronico nella sezione «L’Agenzia scrive» del Cassetto fiscale del contribuente;
– l’attività di assistenza ai contribuenti sia demandata alla Direzione provinciale dell’agenzia competente per territorio, ovvero alla Direzione regionale (per i «grandi contribuenti», ossia quelli con volume d’affari, ricavi o compensi pari ad almeno 100 milioni di euro).
La liquidazione è effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, senza pregiudizio dell’azione accertatrice.
L’imposta dovuta, in esito alla liquidazione effettuata, è comunicata al contribuente che, nei successivi 60 giorni, potrà fornire all’agenzia gli eventuali dati ed elementi utili per rideterminare il risultato della liquidazione. In caso di rideterminazione delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente, il termine di 60 giorni decorre dal ricevimento della comunicazione definitiva.
Oltre all’imposta, sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (articolo 20, Dpr 602/1973) e la sanzione amministrativa pari al 120% della stessa imposta (articolo 5, comma 1, Dlgs 471/1997).
Se il contribuente provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla riliquidazione effettuata in base ai dati ed elementi forniti dallo stesso, la suddetta sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi si applicano nella misura del 3,5% (articolo 6, comma 1, Dm 21 maggio 2009).
Ai fini del pagamento, da effettuare tramite il modello F24, non è possibile avvalersi:
• della compensazione di cui all’articolo 17, Dlgs 241/1997;
• della rateazione di cui all’articolo 3-bis, Dlgs 462/1997.
In caso di mancato pagamento nei termini suindicati, le somme dovute per imposta, sanzione in misura piena e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo (articolo 14, Dpr 602/1973); per il pagamento delle somme iscritte a ruolo non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 31, Dl 78/2010.
Con risoluzione dell’agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo per il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, sanzione e interessi.
Redditi di impresa
Accertamento del cambio delle valute estere del mese di luglio 2026
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di luglio 2026. I valori indicati sono necessari ai fini dell’applicazione di alcune disposizioni del Tuir (in particolare, articoli 56, comma 1, e 110, comma 9, Dpr 917/1986), laddove – nella determinazione del reddito ai fini Irpef e Ires – si faccia riferimento a elementi espressi in valuta estera come corrispettivi, proventi, spese e oneri. Si tratta delle medie dei cambi delle valute estere che vengono calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato salvo che per le valute evidenziate con l’asterisco che vengono rilevate contro euro nell’ambito del Sistema europeo di Banche centrali (Sebc). Sono applicabili anche i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti, utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
Agevolazioni
Revisione del sistema degli incentivi alle imprese
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, legge 160/2026 viene revisionato il sistema degli incentivi alle imprese.
Grazie all’intervento normativo, in vigore dal 18 agosto 2026, vengono razionalizzate e delimitate le agevolazioni di competenza di ciascuna Amministrazione responsabile centrale. Ad esempio, il Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) è competente a disporre in materia di: Fondo per la crescita disponibile, Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, Fondo di sostegno al venture capital (Fondo nazionale per l’innovazione), Beni strumentali (Nuova Sabatini) e Incentivi nel settore dell’aerospazio.
Le disposizioni del decreto non si applicano agli incentivi a favore del settore agricolo e forestale, della pesca e dell’acquacoltura.
In particolare, sono soppressi due crediti d’imposta ambientali precedentemente previsti in favore degli operatori economici: a) il credito per l’acquisto di materiali di recupero previsto dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 73 e segg., legge 145/2018); b) il credito sui prodotti da riciclo e riuso introdotto dal decreto Crescita 2019 (articolo 26-ter, comma 1, Dl 34/2019). Restano, comunque, salvi i procedimenti già avviati, fino alla loro definizione, comprese eventuali fasi di recupero delle agevolazioni indebitamente fruite.
Agevolazioni
Transizione 4.0: proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di completamento
Attraverso una modifica al decreto direttoriale 15 maggio 2025, è prorogato al 15 settembre 2026 il termine per la presentazione della comunicazione di completamento degli investimenti, necessaria al fine di perfezionare la procedura di fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0.
L’impresa interessata – avendo già prenotato e confermato le risorse – deve inviare, attraverso il Portale dedicato del Gse, l’anzidetta comunicazione in relazione agli investimenti: 1) ultimati nel corso del 2025 (in lista d’attesa); 2) prenotati nel 2025 e ultimati entro il 30 giugno 2026.
Le imprese, che in precedenza erano rimaste prive di copertura finanziaria, potranno beneficiare del credito d’imposta in esame grazie alle ulteriori risorse stanziate: il Gse invierà ad esse la comunicazione di nuova disponibilità delle risorse. Dopo di che le imprese interessate potranno presentare le comunicazioni di conferma e di completamento entro lo stesso termine del 15 settembre 2026.
Agevolazioni
Impianti che producono energia da fonti rinnovabili: incentivi a regime
Viene comunicato che, sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, è stato pubblicato un decreto (Dm 18 giugno 2026 cd. «FER X») che introduce a regime un incentivo, già previsto in via transitoria, che accompagna gli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, in attuazione degli articoli 6 e 7, Dlgs 199/2021.
Gli incentivi spettano a fronte della realizzazione di impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici, come pure quelli destinati al trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
Il decreto istituisce un meccanismo di sostegno tariffario ed economico gestito dal Gse. L’incentivo non è di natura fiscale, tuttavia il documento precisa che la nuova sovvenzione è cumulabile con alcune agevolazioni fiscali, come crediti d’imposta o regimi di detassazione degli investimenti in macchinari e apparecchiature, e stabilisce che in tali casi il prezzo di aggiudicazione venga ridotto secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 del decreto, per evitare fenomeni di sovracompensazione.
Le disposizioni operative per l’applicazione dell’incentivo sono demandate a un successivo decreto del Mase.
Agevolazioni
Incentivi cloud computing e sicurezza informatica: termini e modalità di funzionamento dello sportello per la presentazione delle domande
In relazione al Dm 4 agosto 2026 e al Dm 18 luglio 2026 – che riconoscono un contributo a fondo perduto a favore di Pmi e lavoratori autonomi operanti in Italia – il Mimit fornisce chiarimenti circa i termini e le modalità di funzionamento dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni destinate all’adozione di tecnologie di cloud computing e cybersecurity.
Le domande per ottenere il contributo – spettante per il finanziamento di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive, oppure per l’aggiornamento verso sistemi più avanzati e sicuri rispetto a quelli in uso – possono essere inviate dalle ore 12:00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2027.
Agevolazioni
Investimenti sostenibili 4.0 di micro, piccole e medie imprese del Mezzogiorno: invio delle domande dal prossimo 6 ottobre
Sul proprio sito, il Mimit ha reso noti (Dm 5 agosto 2026) i termini e le modalità operative per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a favore delle Pmi del Mezzogiorno che investono in beni aventi contenuto tecnologico e nel rispetto dei principi di tutela ambientale (Investimenti sostenibili 4.0), di cui al Dm 18 marzo 2026.
Le domande possono essere presentate, esclusivamente per via telematica tramite il sito di Invitalia, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi (fino al venerdì di ogni settimana) a partire dal 6 ottobre 2026. La precompilazione delle domande può avvenire dal 10 settembre 2026, fermo restando la trasmissione a partire dal 6 ottobre.
Terzo Settore
Enti del Terzo Settore: pubblicati i modelli di verbale per i controlli
Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato, sul proprio sito, i modelli di verbale che gli ispettori dovranno utilizzare per i controlli sugli Enti del Terzo Settore (Ets) iscritti al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
L’intervento attua le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, Dm 7 agosto 2025, n. 125 contenente le modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Ets.
Nello specifico, il decreto in esame approva i modelli di verbale: 1) per il controllo ordinario; 2) per il controllo straordinario; 3) per il mancato controllo dovuto alla irreperibilità dell’Ente.
Le risultanze delle attività di controllo devono essere riportate esclusivamente in tali modelli.
Contenzioso tributario
Riforma della magistratura tributaria
Grazie al decreto in esame, in vigore dal 26 agosto 2026, viene creato un vero corpo di magistrati tributari con status professionale pieno. Nello specifico, il decreto istituisce il ruolo unico nazionale dei magistrati delle Corti di Giustizia tributaria, gestito dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria. In questo modo i giudici tributari, per la prima volta, vengono equiparati sotto molti aspetti ai magistrati ordinari. Ad esempio, ai magistrati tributari si applicano ora le stesse regole valide per i magistrati ordinari circa i requisiti e le incompatibilità, la decadenza dall’impiego, le dimissioni e la riammissione in servizio. Inoltre, viene creato un articolato regime di illeciti disciplinari (con lunghe liste di condotte sanzionabili, dentro e fuori dall’esercizio delle funzioni) e sanzioni graduate, dall’ammonimento fino alla rimozione, ricalcato su quello dei magistrati ordinari. Viene, altresì, resa obbligatoria la formazione continua.
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