Contabilità «soft» per le PMI: cosa cambia con il nuovo principio contabile OIC


Ammortamento dall’entrata in funzione, eliminazione del costo ammortizzato, fiscalità differita solo se rilevante: sono alcune delle semplificazioni che il nuovo principio contabile OIC, posto in consultazione il 7 agosto 2026, mette a disposizione delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e delle micro-imprese. Articolato in 19 capitoli e due allegati, il documento raccoglie in un unico riferimento le disposizioni oggi disseminate nei singoli principi contabili nazionali. L’adozione è interamente facoltativa. La consultazione resterà aperta fino al 28 febbraio 2027: per i professionisti è il momento di farsi sentire.

Chi redige bilanci di piccole e micro imprese sa bene quanto pesino regole pensate per realtà di tutt’altra complessità. Il dato di partenza è eloquente: le società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata o che si qualificano come micro-imprese rappresentano circa il 96% del totale secondo i dati riportati dalla bozza di principio; la quota sale oltre il 99% adottando i parametri della direttiva contabile europea. Ciononostante, queste imprese hanno fino a oggi operato applicando principi contabili concepiti per strutture di complessità assai superiore, con un carico documentale spesso sproporzionato alla propria dimensione. La consapevolezza di tale squilibrio ha trovato espressione nell’art. 9, comma 1, lett. d), della legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega fiscale), che ha incluso tra i principi direttivi la semplificazione e razionalizzazione della disciplina codicistica di bilancio per le imprese di minori dimensioni. Si tratta di un criterio direttivo che, a oggi, non ha ancora trovato attuazione attraverso i decreti legislativi delegati, il che conferisce all’iniziativa autonoma dell’OIC una rilevanza particolarmente significativa. Diversi ordinamenti europei – Spagna, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Regno Unito – hanno già adottato corpi normativi autonomi e alleggeriti per le realtà più piccole, come documentato nel Feedback Statement dell’OIC.

È partendo da queste premesse che l’OIC ha avviato nel 2024 un progetto strutturato, pubblicando il 21 ottobre quattro questionari indirizzati a preparers, professionisti contabili, revisori e finanziatori. Le 304 risposte raccolte sono confluite nel Feedback Statement del 19 novembre 2025, confermando un orientamento diffuso verso un documento unico di riferimento. 

Il 7 agosto 2026 l’OIC ha pubblicato la bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese, approvata il 22 luglio dal precedente Consiglio di Amministrazione quale ultimo atto della Consiliatura. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 28 febbraio 2027 e il testo potrà subire modifiche, anche significative, prima dell’approvazione definitiva.

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1) Ambito soggettivo e carattere facoltativo

La platea dei potenziali destinatari è ampia. Il principio si rivolge alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e alle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. Restano esclusi gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria individuati dal comma 5 del medesimo art. 2435-ter; sul punto, l’OIC ha sottoposto ai rispondenti la questione se l’esclusione debba essere estesa a ulteriori tipologie soggettive.

L’adozione è interamente facoltativa e improntata alla massima flessibilità: l’impresa può applicare il principio nella sua integralità oppure avvalersi soltanto di alcune semplificazioni, mantenendo per le restanti poste i trattamenti dei principi contabili ordinari. Le scelte devono rispettare il vincolo della costanza nel tempo, in coerenza con i postulati dell’OIC 11, e risultare trasparenti nella nota integrativa. Quest’ultima deve indicare se l’impresa segua il principio semplificato o i principi generali; nel caso di adozione parziale, occorre specificare di quali semplificazioni non ci si sia avvalsi con rinvio all’elenco dell’Allegato B.

Il principio non disciplina titoli di debito, partecipazioni e strumenti finanziari derivati in quanto tali, per i quali continuano ad applicarsi rispettivamente OIC 20, 21 e 32. Alle piccole imprese è comunque consentito utilizzare il fair value comunicato dalla controparte finanziaria per la valutazione dei derivati e avvalersi delle regole semplificate di copertura di cui ai par. 101-118 dell’OIC 32.

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2) L’architettura: 19 capitoli e due allegati

La bozza è articolata in 19 capitoli ordinati secondo la tassonomia delle voci di bilancio. I primi tre disciplinano finalità, schemi di bilancio in forma abbreviata – tra cui un nuovo schema aggregato del conto economico – e contenuto della nota integrativa. Dal capitolo 4 al 17 sono affrontate le singole aree contabili: immobilizzazioni immateriali e materiali, svalutazioni per perdite durevoli, rimanenze, lavori in corso su ordinazione, crediti, disponibilità liquide, patrimonio netto, fondi per rischi e oneri e TFR, debiti, ratei e risconti, ricavi, imposte sul reddito, operazioni in valuta estera. Il capitolo 18 regola i cambiamenti di principi contabili e stime; il capitolo 19 raccoglie le semplificazioni ulteriori riservate alle sole micro-imprese.

La tecnica redazionale merita attenzione: il testo base riproduce le corrispondenti disposizioni dei principi contabili nazionali vigenti, mentre le semplificazioni si innestano come varianti espressamente segnalate. Questa scelta facilita il professionista già formato sui principi ordinari, consentendo di individuare immediatamente i punti di divergenza. L’Allegato A elenca le fattispecie poco frequenti per le quali restano applicabili i pertinenti principi nazionali; l’Allegato B fornisce una sinossi, capitolo per capitolo, delle semplificazioni introdotte.

 Attenzione

Le fattispecie escluse perché poco frequenti – ad esempio le operazioni in titoli di debito (OIC 20) – non cessano di essere regolate: per tali voci i principi contabili nazionali continuano ad applicarsi integralmente. Il professionista deve verificare, cliente per cliente, la ricorrenza di tali operazioni.

3) Le principali semplificazioni per area di bilancio

È questa la parte della bozza che interessa di più al professionista nella pratica quotidiana: le semplificazioni concrete, area per area, che potranno alleggerire il lavoro su bilanci e note integrative. Vediamole nel dettaglio.

Immobilizzazioni immateriali e materiali

Per entrambe le categorie di cespiti, l’ammortamento può decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione del bene – anziché dal momento in cui questo è disponibile per l’uso – a condizione che i due momenti non siano significativamente distanti: una facoltà che recepisce il criterio già consolidato in ambito tributario, con il risultato pratico di ridurre le variazioni da operare in sede di dichiarazione dei redditi. Il metodo è quello a quote costanti; per l’avviamento, la durata di ammortamento è fissata in dieci esercizi, nella presunzione che un’impresa di dimensioni ridotte non sia in grado di stimarne una diversa vita utile; ove la stima sia possibile, il rinvio è all’OIC 24. Per le immobilizzazioni materiali, per lo scorporo terreno-fabbricato è consentito utilizzare le percentuali forfettarie fiscali; il valore residuo è presunto nullo o pari ai costi di smantellamento; le aliquote fiscali possono fungere da riferimento per la stima della vita utile in assenza di significative divergenze. Non è richiesta la riclassifica tra le attività correnti dei beni destinati alla cessione.

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

È mantenuto il solo approccio semplificato fondato sulla capacità di ammortamento, già presente nell’OIC 9 per le imprese di minori dimensioni, con eliminazione dei paragrafi sull’impairment test nella versione ordinaria. Si presume che la piccola impresa identifichi un’unica unità generatrice di flussi di cassa, tendenzialmente coincidente con l’intera azienda. Un profilo ancora aperto – e specificamente sottoposto alla comunità professionale – riguarda l’inclusione degli oneri finanziari nel calcolo della capacità di ammortamento: il modello li contempla in quanto non prevede l’attualizzazione dei risultati futuri, ma è stato osservato che la recuperabilità di un cespite dovrebbe prescindere dalle modalità di finanziamento.

Rimanenze e lavori in corso su ordinazione

Per le rimanenze, il passaggio dei rischi si presume coincidente con il trasferimento della proprietà; l’allocazione dei costi generali è semplificata nell’assunto di condizioni produttive normali. Per i lavori su ordinazione è disciplinato il solo metodo della commessa completata, considerando che le piccole imprese non dispongano tipicamente di sistemi di rilevazione adeguati per la percentuale di completamento. L’impresa che disponesse di tali strumenti può comunque applicare i par. 51-79 dell’OIC 23.

Crediti e debiti

Eliminato integralmente il criterio del costo ammortizzato e la relativa attualizzazione, in coerenza con la facoltà già prevista dall’art. 2435-bis c.c. per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata. I crediti sono iscritti al valore nominale e valutati al presumibile valore di realizzo; i debiti restano al nominale. I costi di transazione su finanziamenti sono iscritti tra i risconti attivi e riversati pro rata temporis al conto economico per tutta la durata del finanziamento, ad integrazione degli oneri finanziari nominali. Gli interessi di mora sono rilevati solo quando l’incasso sia ragionevolmente certo.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili possono essere quantificati senza calcoli attuariali; la stima dei fondi può essere condotta internamente senza obbligo di consulenze esterne, serie storiche o modelli statistici, purché lo scostamento non sia significativo. Il fondo per smantellamento e ripristino può non essere rilevato, presumendo nullo il valore residuo del bene e, correlativamente, il fondo.

Ricavi

Vengono consolidate e ampliate le facoltà già riconosciute dall’OIC 34 alle imprese di minori dimensioni: eliminazione dell’attualizzazione del corrispettivo; presunzione di coincidenza tra proprietà e passaggio dei rischi; nessuna iscrizione figurativa a magazzino per vendite con reso; eliminazione dell’obbligo di separazione delle unità elementari di contabilizzazione e di allocazione del corrispettivo; presunzione che l’impresa agisca per conto proprio in caso di dubbio.

Imposte sul reddito

La fiscalità differita può non essere rilevata quando le sole imposte correnti rappresentino adeguatamente gli effetti fiscali dell’esercizio. Il parametro per valutare la rilevanza è costituito dalle variazioni in aumento e in diminuzione risultanti dal prospetto della dichiarazione dei redditi: in presenza di variazioni di importo contenuto, la fiscalità differita si presume irrilevante. Si tratta di un criterio di immediata accessibilità per il professionista che predispone la dichiarazione, poiché i dati necessari alla valutazione sono già disponibili nelle carte di lavoro del modello Redditi. In caso contrario, il rinvio è all’OIC 25 nella sua versione integrale.

Derivati e ratei

Per la determinazione del fair value dei derivati, le piccole imprese possono utilizzare il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di bilancio. Le micro-imprese, in coerenza con l’art. 2435-ter, non applicano la disciplina del fair value e rilevano, ove ne ricorrano i presupposti, un fondo rischi e oneri. Per ratei e risconti, la ripartizione temporale è effettuata con il solo criterio del tempo fisico, salvo effetti distorsivi di rilievo.

Quadro di sintesi delle semplificazioni principali

Area

Semplificazione chiave

Immobilizzazioni

Ammortamento dall’entrata in funzione; quote costanti; avviamento 10 anni; scorporo terreno con aliquote fiscali; valore residuo presunto nullo

Svalutazioni

Solo capacità di ammortamento (OIC 9); CGU unica; eliminato impairment test ordinario

Rimanenze/Lavori

Proprietà = rischi; solo commessa completata; allocazione costi semplificata

Crediti e debiti

Eliminato costo ammortizzato; valore nominale; interessi di mora solo se certi

Fondi

No calcoli attuariali; stime interne; fondo smantellamento non rilevato se nullo

Ricavi

No attualizzazione; no separazione UEC; presunzione agire per conto proprio

Imposte

Fiscalità differita non rilevata se irrilevante (test variazioni dichiarative)

Derivati

Fair value = valore controparte (piccole); fondo rischi (micro)

Ratei/risconti

Solo criterio del tempo fisico

4) Le cinque questioni poste dall’OIC

La consultazione non è un esercizio formale: l’OIC chiede espressamente un parere su cinque nodi tecnici ancora aperti, ciascuno con rilevanti implicazioni per la prassi professionale.

La prima questione attiene al perimetro soggettivo: vi sono categorie di imprese, oltre a enti di investimento e imprese di partecipazione finanziaria, che dovrebbero essere escluse? Il tema assume concretezza per chi assiste, ad esempio, holding industriali di piccole dimensioni o società veicolo.

Il secondo quesito concerne la fiscalità differita: il meccanismo di valutazione della rilevanza fondato sulle variazioni della dichiarazione dei redditi è considerato adeguato oppure esistono criteri alternativi più efficaci? Il terzo riguarda le svalutazioni: vanno eliminati gli oneri finanziari dal calcolo della capacità di ammortamento, posto che la recuperabilità dell’immobilizzazione dovrebbe prescindere dalle modalità di finanziamento?

Il quarto e il quinto punto investono rispettivamente la completezza dell’Allegato A – le fattispecie poco frequenti sono correttamente individuate? – e dell’Allegato B – vi sono ulteriori aree per le quali prevedere specifiche semplificazioni?

 Cosa fare

I professionisti possono inviare le proprie osservazioni all’indirizzo [email protected] entro il 28 febbraio 2027. I commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo diversa indicazione. La partecipazione attiva costituisce un’occasione strategica per orientare il testo definitivo verso soluzioni realmente rispondenti alle esigenze della prassi.

Prima applicazione e regime transitorio

Come ogni novità contabile, anche questa dovrà misurarsi con il passaggio dal vecchio al nuovo. Le disposizioni sulla prima applicazione sono costruite per rendere la transizione il più possibile indolore. Il principio opera in modo prospettico: le nuove regole si applicano alle sole operazioni successive alla data di prima adozione, senza obbligo di rideterminare i valori contabili iscritti nell’esercizio precedente né di riesporre i dati comparativi. È altresì prevista la facoltà di applicazione anticipata dall’esercizio precedente a quello stabilito.

La data di entrata in vigore non è ancora definita – il testo indica genericamente l’esercizio avente inizio dal 1 gennaio dell’anno «X» – e dipenderà dall’esito della consultazione e dall’approvazione definitiva del documento.

Un profilo operativo di particolare interesse riguarda le società appartenenti a gruppi: l’adozione del principio semplificato da parte di una controllata di dimensioni ridotte potrebbe generare asimmetrie contabili rispetto ai criteri della controllante, complicando le operazioni di eliminazione in sede di consolidamento. In tali contesti può risultare preferibile mantenere i principi ordinari per finalità di omogeneità, pur sopportando il maggior carico documentale

5) Profili operativi per lo studio professionale

Al di là della consultazione, il commercialista ha tutto l’interesse ad attivarsi fin da ora con un lavoro preparatorio che potrà rivelarsi prezioso quando il principio entrerà in vigore. Il primo passaggio è la mappatura della clientela: individuare chi rientri nel perimetro applicativo e, tra questi, distinguere chi potrà trarre un beneficio effettivo dall’adozione delle semplificazioni rispetto a chi, per particolarità operative o di gruppo, avrà interesse a mantenere i principi ordinari.

Segue un’analisi degli scostamenti tra i criteri contabili effettivamente applicati e le semplificazioni proposte dalla bozza: nella pratica, numerose imprese di minori dimensioni già adottano comportamenti allineati alle nuove facoltà – ad esempio, l’ammortamento dall’entrata in funzione o la non rilevazione della fiscalità differita – senza disporre di un supporto esplicito nei principi contabili. Il nuovo principio, in tal senso, offre una copertura formale a condotte già diffuse, che andrà tuttavia formalizzata adeguatamente nella nota integrativa.

Vanno infine aggiornati i template di bilancio e la modulistica di nota integrativa per recepire le nuove informazioni richieste, inclusa l’indicazione puntuale delle semplificazioni adottate e di quelle escluse, con rinvio all’Allegato B.

Checklist operativa per lo studio professionale

Fase

Attività

Fase 1

Analisi della clientela

Perimetro soggettivo: censire i clienti che redigono il bilancio ex art. 2435-bis o 2435-ter c.c.

Esclusioni: verificare che non ricorrano cause di esclusione (enti di investimento, partecipazione finanziaria)

Appartenenza a gruppi: segnalare i casi in cui l’adozione potrebbe confliggere con le esigenze di consolidamento

Fase 2

Analisi degli scostamenti

Mappatura della prassi: confrontare i criteri contabili in uso con le semplificazioni della bozza

Valutazione per singola voce: per ogni semplificazione dell’Allegato B, valutare se l’adozione produca un effettivo alleggerimento

Fattispecie poco frequenti: verificare se il cliente tratti operazioni rinviate ai principi ordinari dall’Allegato A

Fase 3

Predisposizione operativa

Aggiornamento template: adeguare i modelli di bilancio e nota integrativa alle nuove informazioni richieste

Informativa al cliente: condividere le scelte operative e acquisire mandato per l’adozione (integrale o parziale)

Formazione interna: aggiornare il personale di studio sulle novità introdotte dal principio

Fase 4

Consultazione e monitoraggio

Partecipazione alla consultazione: formulare e inviare osservazioni entro il 28 febbraio 2027

Monitoraggio dell’iter: seguire l’evoluzione della bozza fino all’approvazione definitiva e alla fissazione della data di prima applicazione

 


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