Qualifica ETS: ordini e collegi professionali esclusi, chiarimenti MLPS


Gli ordini e i collegi professionali non possono entrare nel Terzo settore e la preclusione riguarda anche gli enti sottoposti alla loro direzione, coordinamento o controllo. 

A chiarirlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in una nota dedicata all’applicazione dell’articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali

Il punto centrale del chiarimento riguarda l’articolo 12-ter del D.L. 75/2023: questa disposizione non modifica la natura degli ordini quali enti pubblici non economici e, quindi, non apre la strada all’iscrizione al RUNTS.

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1) Ordini professionali e RUNTS: cosa chiarisce il Ministero

La questione sottoposta al Ministero nasce proprio dalle fondazioni costituite da ordini professionali e dall’applicazione nei loro confronti della causa di esclusione prevista dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

La norma stabilisce che non sono enti del Terzo settore, tra gli altri, le amministrazioni pubbliche, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche e gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai soggetti esclusi.

Per arrivare alla risposta, il Ministero parte dalla natura giuridica degli ordini e collegi professionali. 

Si tratta di enti pubblici non economici, riconducibili alle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Da questa qualificazione deriva il punto essenziale della nota: agli ordini e collegi professionali è precluso l’ingresso nel Terzo settore, sia direttamente sia attraverso enti da essi controllati, diretti o coordinati.

2) Il chiarimento decisivo: il D.L. 75/2023 non apre le porte al Terzo settore

È questo il passaggio della nota che merita maggiore attenzione

L’articolo 12-ter del D.L. 75/2023 prevede, tra l’altro, che ordini, collegi professionali, relativi organismi nazionali ed enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti e tenendo conto delle rispettive peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi.

La disposizione stabilisce inoltre che, per gli enti in equilibrio economico-finanziario, non trovino applicazione ulteriori disposizioni rivolte alle amministrazioni pubbliche, salvo espressa previsione legislativa.

Ma questo, chiarisce il Ministero, non significa che sia cambiata la natura giuridica degli ordini professionali.

Secondo la lettura contenuta nella nota, l’articolo 12-ter è diretto a escludere gli ordini professionali dalle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, considerando che questi enti non gravano sulla finanza pubblica e sono alimentati dai contributi degli iscritti.

La disposizione, però, “non incide minimamente” sulla qualificazione degli ordini come enti pubblici non economici, né sulla loro riconducibilità alle amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 165/2001.

Di conseguenza, resta ferma la preclusione prevista dal Codice del Terzo settore.

La preclusione riguarda anche fondazioni ed enti controllati

Il chiarimento ha una conseguenza particolarmente rilevante per le fondazioni costituite o controllate dagli ordini professionali.

L’articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore non si limita infatti a escludere determinati soggetti dalla qualifica di ETS, ma ricomprende anche gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dagli enti indicati dalla norma.

Pertanto, la qualificazione degli ordini e collegi professionali come enti pubblici non economici preclude l’ingresso nel RUNTS anche agli enti sottoposti alla loro direzione, controllo o coordinamento, secondo quanto precisato nella nota ministeriale.

Ordini e associazioni professionali: perché non sono la stessa cosa

Il Ministero affronta anche un secondo punto: gli ordini professionali possono essere considerati “associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche”?

La risposta viene assorbita dalla qualificazione degli ordini come enti pubblici non economici, ma la nota evidenzia comunque una differenza sostanziale.

Negli ordini e collegi professionali l’appartenenza è obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione: l’iscrizione all’albo comporta l’adesione al gruppo professionale. L’attività degli ordini, inoltre, è funzionale alla tutela di interessi pubblici, tra cui quello di garantire il corretto esercizio della professione e l’affidamento dei cittadini.

Questi elementi li differenziano dalle associazioni professionali ad appartenenza volontaria.

3) Associazioni professionali: quali elementi possono escludere l’iscrizione al RUNTS

Per individuare le associazioni professionali, la nota richiama anche la legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini o collegi.

La legge contempla associazioni professionali privatistiche fondate su base volontaria, finalizzate, tra l’altro, a valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche.

Il Ministero richiama inoltre l’elenco delle associazioni professionali tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, precisando però che si tratta di un’indicazione utile ma non esaustiva.

La preclusione potrebbe infatti interessare anche un soggetto non presente nell’elenco ministeriale quando dallo statuto emerga l’intenzione di configurarsi come associazione professionale ai sensi della legge 4/2013, con finalità rivolte alla valorizzazione delle competenze professionali degli iscritti quali prestatori di servizi al pubblico.

La nota porta anche l’esempio di un’associazione di artigiani che punti a valorizzare le competenze lavorative degli associati e a favorirne la conoscibilità presso il pubblico per procurare committenze. Anche in un caso simile, le finalità descritte sono differenti da quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale proprie degli ETS.

4) La verifica deve essere effettuata sullo statuto nel suo complesso

Il Ministero chiude con un’indicazione operativa importante: non è sufficiente fermarsi a una singola disposizione dello statuto.

Spetta agli uffici competenti verificare il singolo caso concreto attraverso un’analisi organica e sistemica delle disposizioni statutarie nel loro complesso, secondo un criterio già richiamato dal Ministero nella nota n. 4581 del 6 aprile 2023.

La nota fornisce dunque indicazioni di carattere generale, mentre resta affidato al prudente scrutinio degli uffici l’accertamento dell’eventuale natura dell’organizzazione quale associazione professionale o di rappresentanza di categorie economiche.

Il punto da ricordare

Il chiarimento ministeriale può essere sintetizzato così: l‘articolo 12-ter del D.L. 75/2023 non ha modificato la natura degli ordini professionali e non ha rimosso la preclusione prevista dal Codice del Terzo settore. 

Ordini e collegi restano enti pubblici non economici e, in base all’articolo 4, comma 2, del CTS, non possono accedere al RUNTS né direttamente né attraverso enti sottoposti alla loro direzione, coordinamento o controllo.

5) FAQ

Un ordine professionale può iscriversi al RUNTS?

No. Secondo il chiarimento ministeriale, gli ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici e rientrano nella causa di esclusione prevista dall’articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Una fondazione controllata da un ordine professionale può diventare ETS?

La nota chiarisce che la preclusione riguarda anche gli enti sottoposti a direzione, coordinamento o controllo da parte degli ordini professionali.

L’articolo 12-ter del D.L. 75/2023 ha cambiato la natura degli ordini professionali?

No. Il Ministero precisa che la disposizione riguarda l’applicazione delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e non modifica la qualificazione degli ordini come enti pubblici non economici.



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