incentivi e novità per le imprese







Con la conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 prende forma un pacchetto articolato di interventi che, accanto alle misure infrastrutturali, interessa direttamente il sistema delle imprese, gli strumenti di incentivazione e la gestione delle risorse del PNRR.

Il testo coordinato del DL n. 107/2026, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 152, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2026 ed è vigente dalla stessa data.

Appalti pubblici, possibile sospensione del recupero dell’anticipazione

Una delle novità introdotte in sede di conversione riguarda i contratti pubblici di lavori in corso di esecuzione.

L’articolo 1-bis del decreto consente alle stazioni appaltanti, su richiesta dell’appaltatore, di sospendere temporaneamente il recupero dell’anticipazione prevista dall’articolo 125 del Codice dei contratti pubblici.

La misura è collegata alle difficoltà di approvvigionamento e agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici.

In particolare, la sospensione:

  • deve essere richiesta dall’impresa appaltatrice;
  • può essere concessa nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
  • deve essere limitata al tempo strettamente necessario;
  • non può comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 2026;
  • non riguarda gli interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR.

Per le imprese che operano negli appalti pubblici si tratta quindi di uno strumento destinato ad alleggerire temporaneamente la pressione finanziaria derivante dal progressivo recupero delle somme anticipate dalla stazione appaltante.

Turismo, più tempo per il Fondo rotativo imprese

Il decreto 107/2026 convertito interviene anche sugli investimenti nel settore turistico.

Per il Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo, il termine precedentemente fissato al 30 giugno 2026 viene spostato al 31 agosto 2026.

La misura riguarda gli investimenti infrastrutturali destinati al potenziamento delle strutture ricettive, con particolare riferimento a:

  • riqualificazione energetica;
  • sostenibilità ambientale;
  • innovazione digitale.

Il Ministero del Turismo viene inoltre autorizzato a proseguire gli adempimenti istruttori necessari alla concessione delle agevolazioni anche successivamente alla scadenza, nel limite delle risorse assegnate all’investimento PNRR interessato.

Il decreto-legge n. 107 del 26 giugno 2026, nella versione risultante dalla conversione, punta così a salvaguardare gli investimenti già inseriti nel percorso di attuazione della misura e gli obiettivi rendicontati all’Unione europea.

PNRR, nuove risorse per imprese, energia e infrastrutture

Particolarmente significativa per il sistema produttivo è la parte dedicata al rafforzamento degli strumenti finanziari del PNRR.

A seguito della proposta di riprogrammazione presentata dall’Italia alla Commissione europea, vengono previste integrazioni finanziarie per quattro investimenti:

  • 576.292.200,62 euro per gli investimenti nelle infrastrutture idriche;
  • 246 milioni di euro per la promozione delle energie rinnovabili nelle comunità energetiche e per l’autoconsumo;
  • 31.651.988,92 euro per il sostegno all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI;
  • 200 milioni di euro per lo strumento finanziario destinato all’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale pubblica.

Per le imprese assume particolare interesse il rifinanziamento dell’investimento destinato all’autoproduzione di energia rinnovabile nelle PMI, che rafforza una delle linee di intervento orientate alla riduzione dei costi energetici e alla transizione del sistema produttivo.

La norma consente alle amministrazioni titolari e ai soggetti attuatori di procedere con gli atti necessari anche nelle more del perfezionamento della riprogrammazione a livello europeo.

Resta tuttavia prevista una clausola di salvaguardia: qualora la modifica del PNRR non venga approvata, oppure venga approvata in termini differenti rispetto alla proposta italiana, gli atti adottati dovranno essere conseguentemente adeguati, con eventuale recupero delle risorse già trasferite.

Incentivi alle imprese, più controlli su duplicazioni e sovrapposizioni

Il provvedimento interviene anche sul Codice degli incentivi, decreto legislativo n. 184/2025, rafforzando il sistema di programmazione e valutazione delle agevolazioni pubbliche.

La riforma introduce un’attenzione più marcata alla razionalizzazione degli incentivi. In particolare, la valutazione ex ante dovrà considerare anche la presenza di eventuali duplicazioni o sovrapposizioni tra misure agevolative.

La disciplina prevede inoltre:

  • maggiore trasparenza nei lavori degli organismi competenti, anche attraverso la pubblicazione di verbali sintetici;
  • utilizzo del sistema Incentivi Italia in coerenza con i tempi della programmazione di bilancio;
  • valutazioni orientate anche alla razionalizzazione degli strumenti;
  • una specifica sezione della relazione illustrativa sullo stato di attuazione della riforma degli incentivi.

La relazione dovrà dare conto non solo delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, ma anche delle sovrapposizioni eventualmente riscontrate e degli interventi adottati per razionalizzare il sistema.

Per le imprese il cambiamento può tradursi, nel medio periodo, in un quadro delle agevolazioni più coordinato, con una maggiore attenzione alla complementarità tra strumenti e all’effettiva efficacia delle risorse pubbliche impiegate.

Intelligenza artificiale, fino a 100 milioni dal PN Scuola

Tra le disposizioni finanziarie compare anche un intervento relativo all’intelligenza artificiale.

L’articolo 14 modifica la legge n. 132/2025 prevedendo che, per specifiche misure di attuazione della normativa sull’IA, possano essere utilizzate risorse fino a un massimo complessivo di 100 milioni di euro, a valere sul programma nazionale “PN Scuola 2021-2027”.

La norma, nel testo del decreto, individua la copertura finanziaria ma non dettaglia ulteriormente, nell’ambito della disposizione stessa, modalità operative, beneficiari o procedure di accesso.

Sul fronte fiscale, il DL 107/2026, convertito dalla legge n. 152/2026, interviene anche sul contributo applicabile ai pacchi provenienti da Paesi extra Ue, previsto dall’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

La misura, la cui applicazione era inizialmente fissata al 1° luglio 2026, viene differita al 1° ottobre 2026. Il decreto, quindi, non modifica la struttura del contributo né il relativo ambito applicativo, ma ne posticipa di tre mesi l’entrata in vigore.

Il rinvio comporta per il 2026 oneri stimati in 61,25 milioni di euro. La copertura viene assicurata mediante l’utilizzo di somme già versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000 e non ancora riassegnate alla data del 22 giugno 2026.

Per operatori dell’e-commerce, importatori e soggetti coinvolti nella gestione delle spedizioni provenienti da Paesi terzi, la novità consiste dunque nello slittamento al 1° ottobre 2026 della decorrenza del contributo sui pacchi extra Ue, senza ulteriori modifiche alla disciplina sostanziale contenute nel DL n. 107/2026.


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