RAMSES CONSULTING NEWS n. 781 – 13 maggio 2026 – AGGIORNAMENTO 12 giugno 2026
Pubblicati i Decreti: domande dal 12 giugno 2026 sul portale GSE
Dopo l’approvazione della Corte dei Conti al Decreto attuativo sull’iperammortamento del 4 maggio, il GSE ha aperto dalle ore 12:00 del 12 giugno il portale per le comunicazioni preventive.
A stabilirlo è il DD dell’11 giugno pubblicato sul sito MIMIT.
Intanto ricordiamo che la Legge di conversione del DL Fiscale in vigore dal 23 maggio, ha chiuso i lavori sull’iperammortamento che ora è pronto per il suo avvio, non appena il decreto attuativo momot-mef firmato lo scorso 4 maggio, verrà pubblicato in GU. Da fonti non ufficiali il decreto sarebbe stato approvato dalla Corte dei Conti.
È bene specificare che con il decreto attuativo sono stati definiti:
- le procedure di accesso,
- i termini di comunicazione
- i criteri di calcolo dell’incentivo.
Ricordiamo inoltre che l’agevolazione consiste in una deduzione fiscale, ripartita nel periodo di ammortamento del bene, applicabile agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Inquadramento generale
L’agevolazione trova applicazione per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028. Il decreto attuativo predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato trasmesso al MEF per il concerto finale, passaggio necessario per l’operatività della misura.
Il nuovo iperammortamento prende il posto dei precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, introducendo nuovamente un meccanismo di maggiorazione del costo ammortizzabile anziché un credito compensabile.
Il beneficio fiscale non si manifesta immediatamente, ma si distribuisce lungo l’intero periodo di ammortamento del bene, risultando particolarmente vantaggioso per le imprese con una capacità reddituale stabile nel tempo.
L’accesso all’agevolazione è subordinato a una procedura articolata, gestita tramite la piattaforma del GSE, che prevede l’invio di tre distinte comunicazioni: una preventiva, una di conferma e una conclusiva. Il mancato rispetto delle tempistiche o degli adempimenti richiesti comporta la perdita del beneficio o l’obbligo di restituzione delle quote già fruite.
La presente guida analizza in modo sistematico i requisiti, le modalità di accesso e i principali vincoli dell’iperammortamento 2026.
Soggetti ammessi
Possono accedere all’iperammortamento tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dal settore di attività, dalla dimensione aziendale o dal regime contabile.
L’agevolazione è riconosciuta alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, a condizione che gli investimenti siano destinati a strutture produttive situate sul territorio nazionale.
La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto di due requisiti generali:
- l’impresa deve risultare in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- è richiesto il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori. Il venir meno di uno di tali presupposti comporta la decadenza dall’agevolazione.
Restano escluse dall’iperammortamento le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo privo di continuità aziendale o assoggettate ad altre procedure concorsuali previste dalla normativa vigente, inclusi il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le leggi speciali di settore. Sono altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Investimenti agevolabili
L’iperammortamento 2026 riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati all’esercizio dell’attività d’impresa.
Rispetto alla configurazione originaria degli incentivi Industria 4.0, la misura aggiorna in modo significativo l’elenco dei beni ammissibili, adeguandolo all’evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi dieci anni.
I beni devono essere prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e rientrare in una delle categorie individuate dalla Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).
In particolare, sono agevolabili:
– Allegato IV: Beni Materiali (legge di bilancio 2026 )
- Macchine utensili per asportazione, deformazione plastica o assemblaggio .
- Robot e sistemi multi-robot.
- Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali.
- Infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per l’addestramento di modelli di Intelligenza Artificiale.
- Reti 5G private e switch managed industriali per la convergenza IT-OT.
– Allegato V: Beni Immateriali (legge di bilancio 2026)
- Software per la progettazione 3D e Digital Twin.
- Piattaforme di Agentic AI e Process Mining.
- Sistemi per il calcolo della Carbon Footprint e gestione ESG.
Focus FER: autoproduzione di energia e autoconsumo
Tra le principali novità del decreto rientra l’estensione dell’iperammortamento agli impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.
L’obiettivo è favorire investimenti orientati non solo alla digitalizzazione, ma anche al rafforzamento dell’autonomia energetica delle imprese.
Sono agevolabili:
- impianti fotovoltaici;
- sistemi di accumulo;
- trasformatori e misuratori;
- impianti per energia termica di processo;
- sistemi di stoccaggio dell’energia.
Il decreto chiarisce inoltre che i sistemi di accumulo (BESS) possono essere agevolati esclusivamente se collegati a nuovi impianti di generazione energetica e proporzionati agli stessi.
Questo approccio mira a evitare fenomeni di sovradimensionamento degli impianti rispetto ai reali fabbisogni aziendali.
Il limite del fabbisogno energetico
La producibilità dell’impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Il fabbisogno viene calcolato considerando:
- i consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente;
- i consumi termici e di combustibili convertiti secondo i parametri ministeriali.
Il vincolo assume particolare rilevanza operativa nella fase di progettazione degli impianti, imponendo alle imprese una verifica preventiva molto accurata del corretto dimensionamento energetico.
Moduli fotovoltaici ammessi
Per gli impianti fotovoltaici, il beneficio è limitato ai moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione Europea.
| Tipologia modulo | Efficienza minima |
|---|---|
| Moduli standard | 21,5% |
| Celle fotovoltaiche avanzate | 23,5% |
| Celle bifacciali o tandem silicio | 24% |
Restano esclusi dall’agevolazione i moduli con prestazioni inferiori, anche se prodotti in ambito europeo.
Categorie di investimenti agevolabili
L’iperammortamento 2026 si applica a tre distinte categorie di investimenti, ciascuna caratterizzata da specifici requisiti tecnici e vincoli operativi.
1. Beni materiali strumentali nuovi
Rientrano in questa categoria macchinari e impianti tecnologicamente avanzati, quali robot collaborativi, macchine utensili a controllo numerico, sistemi di automazione e logistica integrata, stampanti 3D industriali e sensori IoT.
La maggiorazione del costo è subordinata alla condizione che tali beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
2. Beni immateriali
Comprendono software, piattaforme, sistemi applicativi e soluzioni digitali funzionali alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi.
Si tratta di una novità di rilievo rispetto al 2025, anno in cui il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 era stato sospeso. Anche per questi investimenti è richiesta l’effettiva interconnessione, elemento che distingue un investimento agevolabile da un ordinario acquisto di licenze informatiche.
3. Autoproduzione di energia
Impianti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, anche a distanza, comprensivi dei sistemi di accumulo.
Per il fotovoltaico, l’agevolazione è limitata a impianti dotati di moduli ad alta efficienza prodotti nell’Unione Europea.
In particolare, sono ammissibili:
– moduli fotovoltaici con efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
– moduli con celle fotovoltaiche aventi efficienza almeno pari al 23,5%;
– moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione o tandem di silicio, con efficienza di cella almeno pari al 24%.
I moduli con prestazioni inferiori restano esclusi dall’agevolazione, anche se realizzati in ambito europeo.
Le aliquote dell’iperammortamento 2026
La maggiorazione del costo segue un sistema a scaglioni progressivi.
| Quota di investimento | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni € | 180% |
| Da 2,5 a 10 milioni € | 100% |
| Da 10 a 20 milioni € | 50% |
Oltre il limite di 20 milioni di euro non è prevista alcuna maggiorazione.
La misura produce effetti esclusivamente ai fini IRPEF e IRES e si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile.
Percentuali di maggiorazione del costo
La maggiorazione del costo di acquisizione segue un meccanismo a scaglioni decrescenti, applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Le aliquote previste sono le seguenti:
- 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Oltre il limite di 20 milioni di euro non spetta alcuna maggiorazione.
La maggiorazione incide esclusivamente ai fini IRPEF e IRES e si traduce in una variazione in diminuzione del reddito imponibile. Con un’aliquota IRES del 24%, il beneficio fiscale stimato è pari a circa il 43,2% per la prima fascia, al 24% per la seconda e al 12% per la terza.
Meccanismo di calcolo
Per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, la maggiorazione del 180% comporta che un bene del costo di 100.000 euro generi una base ammortizzabile pari a 280.000 euro. Applicando un coefficiente di ammortamento ordinario del 20%, la deduzione annua risulta significativamente superiore rispetto all’ammortamento standard, con un risparmio fiscale complessivo stimato in circa 43.200 euro.
Per investimenti di importo superiore, la maggiorazione si applica in modo progressivo alle diverse fasce di spesa. Un investimento pari a 5 milioni di euro, ad esempio, beneficia della maggiorazione del 180% sulla prima tranche di 2,5 milioni e del 100% sulla quota eccedente, per una maggiorazione complessiva di 5 milioni di euro.
Eliminazione del vincolo Made in UE
Il decreto conferma una delle novità più rilevanti già introdotte a marzo: eliminato il vincolo di produzione europea dei beni.
Non sarà quindi più necessario che i beni siano realizzati nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo, ampliando in modo rilevante le possibilità di approvvigionamento per le imprese.
Resta esclusa da questa apertura la sola categoria dei moduli fotovoltaici, per i quali continua ad applicarsi il vincolo di provenienza europea.
La modifica consentirebbe alle imprese di programmare investimenti in tecnologie 4.0 e 5.0 scegliendo liberamente le soluzioni più competitive disponibili sul mercato internazionale, senza il rischio di perdere il beneficio fiscale in funzione dell’origine geografica del bene.
La scelta risponde a una necessità concreta del sistema produttivo italiano. Molte delle tecnologie a più alto contenuto innovativo trovano infatti i principali centri produttivi e di sviluppo in Asia e negli Stati Uniti.
Limitare l’accesso alle agevolazioni esclusivamente ai beni prodotti nell’Unione Europea o nello SEE avrebbe potuto ridurre la competitività delle imprese italiane più orientate all’innovazione, oltre a generare possibili criticità anche sotto il profilo commerciale e industriale.
Dal punto di vista normativo, l’eliminazione definitiva della clausola “Made in UE” richiederà comunque un intervento legislativo di pari livello. Il vincolo era infatti stato introdotto direttamente nella Manovra 2026 e, di conseguenza, dovrà essere rimosso tramite un successivo provvedimento normativo. A confermarlo è stato anche il viceministro competente, che ha fatto riferimento a un “prossimo intervento legislativo”, senza però fornire indicazioni precise su tempistiche e modalità applicative.
Software in cloud
I software in cloud erogati attraverso canoni di abbonamento non sono stati inclusi tra i beni agevolabili nel nuovo decreto attuativo dell’iperammortamento 2026.
L’onere delle 5 comunicazioni
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo iperammortamento 2026 riguarda la procedura di accesso al beneficio, caratterizzata da un sistema articolato di comunicazioni obbligatorie gestite tramite la piattaforma del GSE.
Il meccanismo prevede tre comunicazioni operative principali, cui si aggiungono due ulteriori adempimenti annuali di monitoraggio.
Il rispetto delle tempistiche e delle modalità previste rappresenta una condizione essenziale per il perfezionamento della procedura e per la fruizione dell’agevolazione.
1. Comunicazione preventiva
La prima fase consiste nell’invio della comunicazione preventiva, da trasmettere per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti.
La comunicazione deve contenere:
- dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni previsti dagli Allegati IV e V della Legge n. 199/2025;
- data prevista di interconnessione dei beni 4.0;
- tipologia e ammontare degli investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;
- data prevista di entrata in funzione degli impianti energetici;
- dati relativi all’applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
L’invio della comunicazione preventiva rappresenta il primo passaggio necessario per accedere al beneficio fiscale.
2. Comunicazione di conferma dell’investimento
Entro 60 giorni dalla comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE, l’impresa deve trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento.
Questo adempimento serve a dimostrare l’effettivo avvio dell’investimento e il raggiungimento del pagamento minimo richiesto.
La comunicazione deve riportare:
- data e importo dell’ultima quota di acconto;
- raggiungimento del 20% del costo di acquisizione del bene;
- dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.
La comunicazione di conferma non può riguardare:
- beni diversi rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva;
- importi superiori rispetto agli investimenti già dichiarati.
Nel caso di beni acquisiti in leasing, il requisito del pagamento del 20% si considera soddisfatto con:
- la stipula del contratto di locazione finanziaria;
- l’impegno assunto dalla società concedente tramite l’ordine di acquisto al fornitore.
3. Comunicazione di completamento degli investimenti
Una volta completato l’investimento e avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale o alla rete di fornitura, l’impresa deve trasmettere la comunicazione finale di completamento.
La scadenza ultima prevista dal decreto è fissata al 15 novembre 2028.
Il termine può essere prorogato di ulteriori 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
La comunicazione deve contenere:
- attestazione del possesso della documentazione tecnica richiesta;
- data di completamento dell’investimento per ciascun bene;
- documentazione relativa all’interconnessione.
Anche in questo caso non è possibile inserire:
- beni differenti rispetto a quelli già comunicati;
- investimenti di importo superiore rispetto a quelli confermati nella fase precedente.
A queste tre, si aggiungono due comunicazioni di monitoraggio
Alle tre comunicazioni operative si aggiungono ulteriori obblighi annuali di monitoraggio.
1. La prima, da effettuare entro il 20 gennaio di ciascun anno contenente i dettagli su investimenti, costi sostenuti e previsione d’utilizzo dell’agevolazione.
2. La seconda in cui viene trasmesso il piano d’ammortamento con il dettaglio delle quote dell’incentivo utilizzate in ciascun esercizio, che va effettuata entro il 30 giugno successivo.

Adempimenti tecnici: perizia e certificazione contabile
1. La perizia tecnica asseverata
Le caratteristiche tecniche dei beni inclusi negli Allegati IV e V della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, nonché il rispetto dei requisiti previsti per i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, devono essere attestati tramite apposita perizia tecnica asseverata corredata da analisi tecnica.
La documentazione può essere rilasciata da:
- ingegneri;
- periti industriali iscritti ai rispettivi albi;
- enti di certificazione accreditati;
tutti dotati di adeguata copertura assicurativa.
Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da:
- dottori agronomi e forestali;
- agrotecnici laureati;
- periti agrari laureati.
Perizia obbligatoria per tutti gli investimenti
Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo decreto attuativo riguarda l’obbligatorietà della perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti, indipendentemente dal valore del bene.
La disciplina precedente esentava infatti dall’obbligo di perizia i beni di importo inferiore a 300.000 euro, per i quali risultava sufficiente una semplice autodichiarazione.
Con il nuovo iperammortamento, invece, la perizia diventa un requisito universale e deve attestare:
- la conformità dei beni agli Allegati IV e V;
- l’avvenuta interconnessione;
- il rispetto dei requisiti tecnici previsti per gli impianti energetici.
Resta inoltre obbligatoria la certificazione contabile delle spese sostenute.
L’eliminazione di qualsiasi soglia minima comporta un impatto diretto su:
- tempistiche operative;
- costi accessori;
- pianificazione preventiva dell’investimento.
A differenza del Piano Transizione 5.0, non sono invece richieste diagnosi energetiche né certificazioni dei risparmi energetici, poiché l’iperammortamento non prevede il raggiungimento di specifiche soglie di efficientamento.
Il decreto conferma inoltre che le fatture non dovranno riportare riferimenti normativi specifici relativi alla misura agevolativa.
2. La certificazione contabile
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile.
Sono abilitati al rilascio della certificazione:
- i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010;
- revisori legali;
- società di revisione legale iscritte nell’apposito registro.
Anche questi soggetti devono essere dotati di adeguata copertura assicurativa.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione indipendente.
Nell’assunzione dell’incarico, il revisore è inoltre tenuto a rispettare:
- i principi di indipendenza previsti dal D.Lgs. 39/2010;
- il codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
Schema di riepilogo
| Fase | Comunicazione | Contenuto | Termine |
|---|---|---|---|
| 1 — Preventiva | Prima dell’acquisto | Dati dell’impresa, tipologia di bene (Allegati IV/V), importo stimato dell’investimento, maggiorazione prevista | Prima dell’emissione dell’ordine vincolante |
| 2 — Conferma | Entro 60 giorni dal via libera del GSE | Attestazione del pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione | Entro 60 giorni dalla comunicazione del GSE |
| 3 — Monitoraggio annuale | Comunicazione periodica | Investimenti effettuati, costi sostenuti e previsione di utilizzo del beneficio fiscale | Entro il 20 gennaio di ogni anno |
| 4 — Piano di ammortamento | Comunicazione periodica | Piano di ammortamento analitico con indicazione delle quote di maggiorazione attribuite a ciascun esercizio | Entro il 30 giugno di ogni anno |
| 5 — Completamento | Fine investimento | Interconnessione del bene e certificazione contabile rilasciata da un revisore legale | Entro il 15 novembre 2028 |
Il decreto prevede inoltre l’obbligo di acquisire una perizia tecnica asseverata per tutti gli investimenti agevolati, superando la precedente possibilità di utilizzare una dichiarazione del legale rappresentante per i beni di valore inferiore a 300.000 euro.
La perizia deve certificare sia il possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla normativa sia l’effettiva interconnessione del bene ai sistemi aziendali di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Controlli, decadenza e recupero del beneficio
Il GSE effettua controlli documentali e verifiche sugli investimenti agevolati.
Le imprese devono conservare:
- fatture;
- perizie;
- certificazioni;
- documentazione tecnica;
- prove di interconnessione;
- comunicazioni GSE.
La documentazione deve essere conservata per almeno sei anni dalla conclusione dell’ammortamento fiscale.
Cause di decadenza
Il beneficio può decadere in caso di:
- cessione anticipata del bene;
- delocalizzazione all’estero;
- documentazione irregolare;
- false dichiarazioni;
- mancato rispetto dei requisiti;
- impedimento ai controlli.
La decadenza può riguardare anche quote già fruite.
In caso di utilizzo indebito, il recupero delle somme avviene tramite Agenzia delle Entrate con applicazione di interessi e sanzioni.
Cumulabilità e limiti
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno complessivo non copra le stesse quote di spesa e non superi il costo effettivamente sostenuto.
La base di calcolo della maggiorazione deve essere assunta al netto di eventuali contributi o sovvenzioni ricevuti.
È esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta Transizione 4.0 per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025. Restano invece compatibili altre misure, come la ZES Unica per le imprese del Mezzogiorno e la Nuova Sabatini, nel rispetto dei limiti di cumulo.
Aspetti fiscali e conclusioni operative
Dal punto di vista fiscale, l’iperammortamento opera esclusivamente ai fini IRPEF e IRES e non rileva ai fini IRAP né sul bilancio civilistico.
Il beneficio si manifesta come variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi e segue le regole ordinarie di ammortamento previste dal TUIR.
La conservazione della documentazione assume un ruolo centrale: fatture, perizie, certificazioni di origine, comunicazioni al GSE e prove di interconnessione devono essere conservate per almeno sei anni dalla chiusura del periodo d’imposta in cui si completa l’ammortamento fiscale.
In vista dell’apertura della piattaforma GSE, le imprese che pianificano investimenti nel triennio 2026-2028 dovrebbero avviare fin da subito l’analisi tecnica e documentale dei progetti, verificando l’origine dei beni e predisponendo le perizie necessarie.
Una corretta pianificazione preliminare consente di ridurre il rischio di errori procedurali e di massimizzare il beneficio fiscale.
Affidati a Ramses Consulting per la gestione completa delle comunicazioni GSE, della perizia asservata e di tutto l’iter previsto.
Evita errori di compilazione sul portale NPTR5 che potrebbero costarti il rigetto della prenotazione dei fondi per l’iperammortamento 2026. Il nostro team di consulenti e ingegneri si occupa di assisterti in ogni fase: dall’analisi preliminare di dimensionamento FER, al caricamento guidato sul portale GSE, fino al rilascio della perizia tecnica asseverata.
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