Utili Srl non distribuiti: esclusi dai contributi INPS del socio lavoratore


Gli utili prodotti da una Srl ma accantonati a riserva e non distribuiti al socio lavoratore non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi INPS. 

A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la pronuncia n 25377 ed altre gemelle, intervenuta su una questione particolarmente rilevante per soci, amministratori e professionisti: quali redditi di una società a responsabilità limitata devono essere assoggettati alla contribuzione della Gestione commercianti?

Secondo la Corte, non basta che la Srl abbia prodotto un utile e che il socio lavori abitualmente nella società. Perché quel reddito possa assumere rilevanza contributiva occorre che sia fiscalmente imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF, ad esempio perché ricorrono i relativi presupposti fiscali oppure perché la società ha optato per il regime di trasparenza.

La pronuncia assume particolare rilievo perché interviene su un’impostazione applicativa che, nelle indicazioni INPS, ha tradizionalmente considerato per i soci lavoratori di Srl anche la quota del reddito societario attribuibile in ragione della partecipazione, indipendentemente dalla destinazione dell’utile.

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1) Contributi INPS richiesti sugli utili lasciati nella Srl

La controversia riguarda una socia unica e amministratrice di una Srl, iscritta alla Gestione commercianti perché partecipava abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale.

L’INPS aveva richiesto i contributi previdenziali calcolandoli anche sugli utili prodotti dalla società in alcuni periodi d’imposta. 

Tali utili, tuttavia, non erano stati distribuiti alla socia, ma erano rimasti accantonati nel bilancio della Srl.

La Corte d’Appello di Milano aveva escluso la pretesa contributiva. 

L’INPS aveva quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo in sostanza che, poiché la contribuente era socia unica, amministratrice e lavoratrice della società, la mancata distribuzione dipendeva da una sua scelta e non avrebbe dovuto consentirle di sottrarre tali somme alla contribuzione. La Cassazione ha respinto questa ricostruzione.

Contributi dei soci Srl: conta il reddito dichiarato ai fini IRPEF

Il punto di partenza è l’articolo 3-bis del decreto legge n. 384/1992, secondo cui il contributo annuo degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF relativi all’anno cui i contributi si riferiscono.

Per la Cassazione proprio il riferimento ai redditi “denunciati ai fini IRPEF” è decisivo.

La norma, pur avendo ampliato nel tempo la base imponibile previdenziale, non consente di prendere in considerazione un reddito meramente teorico o semplicemente prodotto dalla società.

Se l’utile rimane nella Srl e viene accantonato, infatti, il reddito continua a essere riconducibile alla società di capitali e non diventa, per questo solo fatto, reddito personale del socio.

Secondo la Corte, trasformare il riferimento normativo ai redditi “denunciati” in un riferimento ai redditi astrattamente “conseguibili” significherebbe andare oltre quanto previsto dalla legge.

Utili non distribuiti: quando non si pagano i contributi INPS

Il principio assume particolare importanza per il socio lavoratore di Srl iscritto alla Gestione commercianti.

La Cassazione afferma che gli utili accantonati a riserva, quando non sono imputati fiscalmente alla persona fisica e non ricorre il regime di trasparenza, restano fuori dalla base imponibile contributiva del socio.

La situazione può essere schematizzata così:

Situazione Rilevanza ai fini contributivi secondo la pronuncia
Utile prodotto dalla Srl e accantonato a riserva Non entra automaticamente nell’imponibile del socio
Reddito fiscalmente imputato al socio e da questo dichiarato ai fini IRPEF Può concorrere alla base imponibile
Srl in regime di trasparenza fiscale Il reddito è imputato al socio anche senza effettiva percezione
Partecipazione puramente finanziaria a una società di capitali nella quale il socio non lavora La sola partecipazione non genera l’obbligo contributivo

Il punto chiave, quindi, non è semplicemente stabilire se l’utile sia materialmente arrivato sul conto del socio, ma verificare a chi quel reddito è imputato secondo la normativa fiscale.

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2) Trasparenza fiscale: quando il reddito della Srl passa al socio

Una situazione diversa ricorre quando la società ha optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR.

In questo caso il reddito della società viene imputato ai soci secondo le rispettive quote indipendentemente dalla sua effettiva percezione

È lo stesso meccanismo che giustifica la diversa disciplina richiamata dalla Cassazione. 

L’articolo 115 TUIR prevede espressamente l’imputazione del reddito ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione.

La Cassazione individua quindi due elementi da verificare nel concreto: 

  1. l’imputazione fiscale del reddito al socio 
  2. il conseguente obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF.

In assenza di tali presupposti, il reddito prodotto e dichiarato dalla Srl ai fini delle imposte societarie non può essere trasformato automaticamente in reddito personale del socio ai fini previdenziali.

Socio lavoratore e semplice socio di capitale: attenzione alla differenza

La sentenza ribadisce anche una distinzione già importante nella giurisprudenza.

La semplice partecipazione al capitale di una Srl non determina di per sé l’iscrizione alla Gestione commercianti. L’obbligo assicurativo del socio di società a responsabilità limitata presuppone, in particolare, la partecipazione al lavoro aziendale con i requisiti richiesti dalla disciplina previdenziale.

La circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021 aveva già recepito l’orientamento secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile i redditi di capitale derivanti da società di capitali nelle quali il soggetto iscritto alle Gestioni artigiani o commercianti non svolge attività lavorativa.

Il caso esaminato dalla nuova pronuncia compie però un ulteriore passaggio: riguarda infatti proprio un socio che lavorava nella Srl ed era già iscritto alla Gestione commercianti.

Il contrasto con le indicazioni INPS sugli utili delle Srl

È questo uno degli aspetti più delicati della decisione.

Sul proprio portale l’INPS continua a indicare che, per i soci lavoratori di Srl, la base imponibile è costituita dalla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società attribuita al socio sulla base della partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro distribuzione.

La pronuncia esaminata afferma invece che occorre rispettare il collegamento stabilito dalla legge tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria: non può essere assoggettato a contribuzione come reddito del socio ciò che fiscalmente continua a essere reddito della società.

La sentenza può quindi assumere particolare rilievo nei contenziosi relativi ad avvisi di addebito costruiti considerando anche utili non distribuiti e rimasti nella Srl.

Onere della prova: cosa deve dimostrare l’INPS

La Cassazione chiarisce anche un altro aspetto operativo importante: spetta all’ente previdenziale provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, l’esistenza dei presupposti che determinano l’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF.

Nel caso esaminato, gli utili erano stati accantonati e non risultava l’opzione della società per il regime di trasparenza.

Per questa ragione la Corte ha confermato l’esclusione di tali somme dalla base imponibile contributiva e ha respinto il ricorso dell’INPS.

Cosa controllare in pratica

Per soci lavoratori, amministratori e professionisti, la pronuncia rende ancora più importante esaminare con attenzione bilanci, delibere sulla destinazione dell’utile, regime fiscale della Srl, dichiarazioni dei redditi del socio e criteri utilizzati dall’INPS per determinare l’imponibile.

Non è quindi sufficiente verificare quanto reddito abbia prodotto la società: occorre stabilire se e in quale momento quel reddito sia stato fiscalmente imputato alla persona fisica.

3) FAQ

Gli utili non distribuiti di una Srl sono sempre soggetti a contributi INPS?

Secondo la pronuncia esaminata, no. Se rimangono accantonati nella Srl e non sono fiscalmente imputati al socio, non entrano automaticamente nella sua base imponibile contributiva.

Il socio lavoratore di una Srl deve iscriversi alla Gestione commercianti?

L’obbligo non nasce dalla semplice titolarità della quota. Occorre verificare i requisiti previsti dalla disciplina previdenziale e, in particolare, l’effettiva partecipazione all’attività aziendale.

Cosa succede se la Srl applica la trasparenza fiscale?

Nel regime di trasparenza il reddito viene imputato fiscalmente ai soci indipendentemente dall’effettiva percezione. Questo elemento può quindi incidere anche sulla determinazione della base imponibile previdenziale.


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