Per hotel, ristoranti e altre attività del settore hospitality che assumono personale si aggiunge un nuovo adempimento nella gestione delle assunzioni, legato alla destinazione del TFR. Con il decreto interministeriale del 4 settembre 2026 è stato infatti adottato il nuovo modulo TFR3, destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti a decorrere dal 1° luglio 2026.
Il modello serve a raccogliere le informazioni necessarie per stabilire come deve essere gestito il TFR che maturerà durante il rapporto di lavoro e se, in base alla situazione del lavoratore, trova applicazione il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.
Per i datori di lavoro diventa quindi importante verificare, già al momento dell’assunzione, la precedente situazione lavorativa e previdenziale del dipendente.
A cosa serve il nuovo modulo TFR3
Il TFR3 permette innanzitutto di distinguere tra un lavoratore alla prima assunzione nel settore privato e uno che ha già avuto precedenti rapporti di lavoro.
Nel secondo caso bisogna verificare anche se il dipendente abbia già aderito a una forma di previdenza complementare alla quale viene destinato, in tutto o in parte, il TFR. Questa distinzione è importante perché le scelte disponibili e le conseguenze della mancata decisione entro i termini previsti cambiano in base alla sua situazione precedente.
Il modello, inoltre, contiene una dichiarazione con cui il dipendente attesta di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni previste dalla normativa sulla previdenza complementare.
Cosa deve comunicare il datore di lavoro
Il nuovo modello, quindi, non riguarda esclusivamente una scelta del dipendente. Il decreto stabilisce anche alcuni obblighi informativi a carico del datore di lavoro.
In particolare, al lavoratore devono essere fornite informazioni relative:
- agli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare
- alla forma pensionistica destinataria dell’eventuale adesione automatica
- al funzionamento del meccanismo di adesione automatica
- alle possibilità di scelta esercitabili entro 60 giorni
- alle diverse modalità di destinazione del TFR e alle relative tempistiche.
Il datore di lavoro deve inoltre tenere traccia della dichiarazione compilata dal dipendente e rilasciargliene una copia controfirmata.
Cosa deve scegliere il lavoratore entro 60 giorni
Uno degli aspetti centrali della nuova disciplina è il termine di 60 giorni dalla data di assunzione, entro il quale il lavoratore può esercitare le scelte previste in relazione alla destinazione del proprio TFR.
Per chi è alla prima assunzione nel settore privato, entro questo periodo è possibile scegliere di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare, oppure mantenerlo secondo il regime previsto dall’articolo 2120 del Codice civile, presso il datore di lavoro o il Fondo di Tesoreria INPS nei casi previsti. Se non viene espressa alcuna scelta entro il termine, entra in funzione il meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro, invece, le regole dipendono dalla situazione pregressa. Se il lavoratore ha già una posizione di previdenza complementare attiva alimentata dal TFR, dispone di 60 giorni per indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma pensionistica destinare il TFR che maturerà. In questo caso la precedente scelta continua a produrre effetti e non è possibile optare per il mantenimento del TFR in azienda. In assenza di indicazioni entro il termine, si applica il meccanismo di adesione automatica previsto per il nuovo rapporto.
Se invece, nei rapporti precedenti, il TFR era rimasto fuori dalla previdenza complementare oppure il lavoratore aveva riscattato integralmente una precedente posizione, la situazione è diversa. In questi casi non scatta automaticamente il conferimento alla previdenza complementare e il TFR continua a essere gestito secondo le regole previste dalla normativa, ferma restando la possibilità di aderire successivamente a un fondo pensione.
Come funziona l’adesione automatica
Quando, nei casi previsti, il lavoratore non esprime una diversa scelta entro 60 giorni, il TFR viene destinato automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dal contratto o dagli accordi applicati in azienda.
Se sono disponibili più forme pensionistiche collettive, viene individuata quella alla quale aderisce il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diversa previsione degli accordi aziendali. In mancanza di una forma collettiva applicabile, opera la forma pensionistica residuale prevista dalla normativa.
L’adesione automatica comprende il TFR e gli eventuali contributi previsti dal contratto o dagli accordi applicabili, a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
Il datore di lavoro inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo anche gli importi maturati dalla data di assunzione. L’adesione produce infatti effetti economici a partire dall’inizio del rapporto di lavoro.
Il TFR3 sarà disponibile anche online
Il decreto prevede anche una futura versione digitale del modulo TFR3. A partire da una data che sarà comunicata dal Ministero del Lavoro, il documento potrà essere compilato online ed eventualmente notificato direttamente al datore di lavoro.
Le modalità tecniche per la compilazione, la notifica, la presa in carico da parte dell’azienda e la conservazione dei dati saranno definite con un successivo provvedimento.
Al momento il modulo TFR3 è già disponibile sul Portale della Previdenza Complementare del Ministero del Lavoro insieme alle informazioni e alle FAQ dedicate alle nuove modalità di adesione e alla destinazione del trattamento di fine rapporto.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





