Chi acquisisce copia di un avviso di accertamento attraverso un’istanza di accesso agli atti non può attendere una successiva notificazione formale per impugnarlo.
Dal momento in cui il contribuente ha piena ed effettiva conoscenza dell’atto decorre il termine perentorio di sessanta giorni previsto per il ricorso tributario, anche se la precedente notificazione è nulla o inesistente.
È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, che ha rigettato il ricorso di un contribuente e confermato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta oltre il termine.
La decisione si colloca nel solco dell’orientamento espresso pochi mesi prima dalla Cassazione con la sentenza n. 17183/2026, secondo cui la notificazione dell’atto impositivo non costituisce un requisito della sua esistenza o validità, ma una condizione di efficacia.
La piena conoscenza dell’atto può quindi assumere rilievo equivalente alla notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere.
1) Il caso: l’avviso acquisito con l’accesso agli atti
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011.
Il contribuente sosteneva di averne avuto conoscenza soltanto dopo aver presentato, nel maggio 2019, un’istanza di accesso agli atti.
L’Amministrazione finanziaria gli aveva consegnato copia del provvedimento il 12 giugno 2019, senza che tale consegna fosse avvenuta nell’ambito di un procedimento formale di notificazione.
Il contribuente aveva quindi impugnato l’accertamento, contestando sia la validità della precedente notifica sia l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo.
Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo irregolare la notificazione.
In appello, però, la decisione era stata riformata: il giudice aveva rilevato che il contribuente aveva ricevuto copia dell’avviso il 12 giugno 2019, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 13 novembre dello stesso anno, quindi ampiamente oltre i sessanta giorni.
Da qui la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
2) Piena conoscenza dell’avviso: da quando partono i 60 giorni
La Cassazione distingue nettamente due questioni diverse, che non devono essere sovrapposte.
La prima riguarda la validità e l’efficacia dell’atto sul piano sostanziale.
La seconda riguarda invece il termine entro il quale il contribuente deve proporre ricorso.
Quanto a quest’ultimo profilo, la Corte osserva che il procedimento di notificazione serve a creare una situazione di conoscenza legale dell’atto.
Ma la conoscenza effettiva e piena del provvedimento offre una garanzia almeno equivalente, se non maggiore, rispetto alla semplice conoscibilità derivante dalla notifica.
Per questa ragione, una volta dimostrato che il contribuente ha acquisito integralmente l’atto, il termine previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 comincia a decorrere anche in assenza di una notificazione valida.
La Cassazione aveva già sviluppato questo principio nella sentenza n. 17183/2026, affermando che la conoscenza effettiva dell’atto impositivo può essere equiparata alla notificazione e può quindi determinare la decorrenza del termine di impugnazione.
3) Notifica viziata e decadenza dell’Amministrazione non sono la stessa cosa
Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.
Nel caso esaminato, la Corte riconosce che, quando il contribuente aveva acquisito copia dell’atto nel giugno 2019, il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo era già decorso.
Questo elemento, tuttavia, non consentiva al contribuente di proporre ricorso senza limiti di tempo.
La Cassazione precisa infatti che la decadenza dell’Amministrazione rappresenta un’eccezione in senso stretto, che deve essere fatta valere tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio.
Diverso è il caso della tardività del ricorso. Il mancato rispetto del termine perentorio di sessanta giorni incide infatti sull’ammissibilità stessa dell’impugnazione e può essere rilevato d’ufficio dal giudice.
In altri termini, anche un’eccezione potenzialmente fondata sulla decadenza dell’ufficio deve essere proposta attraverso un ricorso tempestivo.
4) L’accesso agli atti può quindi far decorrere il termine
Il principio ha conseguenze operative importanti.
Quando il contribuente ottiene copia integrale di un avviso tramite accesso agli atti, richiesta documentale o altra modalità che consenta di provare con certezza la piena conoscenza del provvedimento, non è prudente attendere una nuova notificazione formalmente corretta.
Da quel momento può infatti iniziare a decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione.
Questo non significa che ogni generica notizia dell’esistenza dell’atto sia sufficiente. È necessario che vi sia piena conoscenza del provvedimento e, in presenza di una notificazione nulla, spetta all’Amministrazione dimostrare quando tale conoscenza sia stata effettivamente acquisita.
La Cassazione ha ribadito anche nella sentenza n. 17183/2026 che, quando la notifica è invalida, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare il momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.
La Cassazione supera l’orientamento contrario
L’ordinanza n. 24973/2026 si inserisce inoltre in un contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza più recente.
Alcune decisioni del 2025 avevano sostenuto che la conoscenza occasionale dell’atto non potesse essere equiparata alla conoscenza legale derivante da una regolare notificazione.
La Cassazione sceglie invece di dare continuità all’orientamento opposto, già sviluppato nella sentenza n. 17183/2026, valorizzando anche i principi generali del processo amministrativo, nel quale il termine per impugnare può decorrere dalla notificazione, dalla comunicazione oppure dalla piena conoscenza del provvedimento.
Cosa devono fare contribuenti e professionisti
Dal punto di vista pratico, il messaggio della pronuncia è chiaro: la mancanza o l’irregolarità della notificazione non consente di rinviare indefinitamente l’impugnazione quando l’atto è ormai pienamente conosciuto.
Se il contribuente riceve copia dell’avviso tramite accesso agli atti, diventa quindi essenziale:
- individuare con precisione la data di acquisizione del documento;
- verificare immediatamente il termine di sessanta giorni;
- valutare nello stesso ricorso tutti i vizi dell’atto e della notificazione;
- eccepire tempestivamente anche l’eventuale decadenza dell’Amministrazione.
Per gli uffici, invece, assumono particolare rilevanza i documenti capaci di provare la data della conoscenza effettiva, come istanze di accesso, verbali di consegna, ricevute e corrispondenza intercorsa con il contribuente.
In sintesi, la Cassazione stabilisce che la piena conoscenza dell’atto impositivo può far decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso anche quando la notificazione manca o è viziata.
5) FAQ
Se l’avviso di accertamento non è stato notificato, il termine di 60 giorni decorre comunque?
Sì, secondo la Cassazione il termine può decorrere anche dalla piena ed effettiva conoscenza dell’atto, purché questa sia certa e dimostrabile.
L’accesso agli atti può far partire il termine per il ricorso?
Sì. Se attraverso l’accesso agli atti il contribuente riceve copia integrale del provvedimento, quella data può rappresentare il momento iniziale dei sessanta giorni.
Chi deve provare la data della conoscenza dell’atto?
Quando la notificazione è nulla o manca, l’onere di dimostrare quando il contribuente abbia acquisito piena conoscenza dell’atto grava sull’Amministrazione.
La decadenza dell’Amministrazione può essere rilevata d’ufficio?
No. La decadenza dal potere impositivo costituisce un’eccezione che deve essere tempestivamente sollevata dal contribuente.
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