La Corte di cassazione è intervenuta su ipotesi di sfruttamento di altri animali, in questo caso il Cavallo (Equus ferus caballus), che possono giungere addirittura al decesso.
La Suprema Corte, con la sentenza Corte cass., Sez. III, 23 luglio 2026, n. 27668 ha individuato nello sfruttamento dell’equino fino allo sfinimento e alla successiva morte in giornate calde la presenza dei requisiti della “crudeltà” e della “assenza di necessità” ai fini dell’ipotesi di reato di cui all’art. 544 bis cod. pen.
Infatti, “le condizioni di lavoro dell’animale nelle ore precedenti la morte, durante le quali, nonostante ‘il sole cocente di una giornata di agosto, era stato adibito per ore in maniera continuativa al traino della carrozzella senza che gli fosse consentito di abbeverarsi in maniera adeguata o di sostare per riposare’; indicato le norme del regolamento della Reggia di Caserta e del regolamento del Comune di Caserta per il noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino”, avevano portato alla “morte dell’animale” dovuta “a una ‘congestione generalizzata emorragica’ equiparabile ‘a quello che noi chiamiamo un colpo di calore’.”.
L’esimente disposta dall’art. 19 ter disp coord. cod. pen. relative alle attività regolate da leggi speciali – come le attività di trasporto a trazione animale – presuppone, però, lo scrupoloso rispetto della disciplina di settore e sul benessere animale: il superamento di tali limiti comporta rilevanza penale del comportamento.
La Corte di cassazione ha posto un elemento interpretativo chiaro per la tutela della salute degli altri animali.
Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 4 settembre 2026
Cass. Sez. III n. 27668 del 23 luglio 2026 (UP 2 luglio 2026)
Pres. Ramacci Rel. Bucca Ric. Lerro
Caccia e animali. Uccisione di animali e limiti dell’esimente per attività regolate da leggi speciali
In tema di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.), i requisiti della “crudeltà” e della “assenza di necessità” sono tra loro alternativi per l’integrazione del reato. La brama di profitto economico non giustifica lo sfruttamento dell’animale fino allo sfinimento e alla morte (nella specie, per colpo di calore dovuto a esercizio eccessivo in condizioni climatiche proibitive e carenza di idratazione). L’esimente prevista dall’art. 19-ter disp. coord. c.p. per le attività regolate da leggi speciali (quali il trasporto a trazione animale) presuppone che la condotta sia stata esercitata nel rigoroso rispetto della normativa di settore e dei regolamenti locali volti alla tutela del benessere animale; il superamento di tali limiti, attraverso modalità di utilizzo perniciose e incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie, preclude l’applicazione della scriminante e configura la rilevanza penale della condotta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 marzo 2026, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 16 maggio 2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva affermato la responsabilità di Lerro Maddalena in ordine al reato di cui agli artt. 110, 544-bis cod. pen., per avere, quale possessore del cavallo denominato “Found Goal Pag”, contrassegnato dal microchip 985100009859104, utilizzato per il traino di un calesse all’interno del parco della Reggia di Caserta, sottoposto l’animale, per crudeltà e senza necessità, a sevizie, consistite nell’esposizione prolungata al caldo e in un eccessivo esercizio fisico, cagionandone la morte per insufficienza cardio-respiratoria secondaria da colpo di calore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Lerro.
2.1 Con il primo motivo si denuncia la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 544-bis cod. pen. La difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 19-ter disp. coord. cod. pen., ritenendo che l’attività di trasporto turistico con veicoli a trazione animale fosse stata svolta al di fuori del perimetro di liceità delineato dalla normativa di settore. In particolare, la ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che: l’attività si era svolta nel rispetto del regolamento della Reggia di Caserta, del contratto stipulato con “il sovrintendente della Reggia” e del regolamento per il “servizio di noleggio con conducente dei veicoli a trazione animale di genere equino” del Comune di Caserta; non era stato violato alcun divieto di impiego dell’animale deceduto, essendo intervenuta la morte alle ore 12, prima, quindi, dell’arco temporale 13,00-16,00 in cui il regolamento comunale vietava di “far lavorare i cavalli”; la temperatura di circa 30-31 gradi nel mese di agosto non costituiva dato eccezionale; il percorso si svolgeva in area alberata; l’imputata non era l’unica vetturina impegnata, quella mattina, del trasporto dei turisti; era irrilevante la circostanza del salto del turno di precedenza, non essendo stato chiarito il nesso causale esistente fra tale condotta e l’evento morte. Con il medesimo motivo, inoltre, la ricorrente deduce che la motivazione sarebbe carente anche con riferimento alla ritenuta crudeltà della condotta, non avendo i giudici adeguatamente considerato gli “atteggiamenti di premura” verso l’animale, disvelati dalle deposizioni di D’Andrea e di Dello Stritto, quali il ricovero del cavallo in luogo più vicino alla Reggia e la mancanza di evidenze circa sintomi di sofferenza immediatamente percepibili. Si ipotizza, ancora, che l’anomalia relativa al microchip poteva essere stata determinata da un errore materiale al momento dell’inserimento. Infine, si censura la parte della motivazione relativa al nesso eziologico, sostenendosi che la Corte di merito avrebbe aderito in modo illogico alla consulenza tecnica del pubblico ministero, senza confrontarsi con i rilievi difensivi inerenti ai segni di sudorazione rilevati da Coscione e senza considerare il tempo trascorso fra la morte e l’esame necroscopico e gli effetti che l’esposizione della carcassa al calore esterno avevano prodotto, dati che, per la difesa, invalidavano la ricostruzione necroscopica della temperatura corporea dell’animale al momento del decesso.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la mancata assunzione di prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in relazione all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. Assume la difesa che il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta, formulata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., di acquisizione della consulenza tecnica di parte del prof. Sante Roperto, richiesta reiterata poi in appello mediante istanza di rinnovazione istruttoria. Secondo la ricorrente, tale consulenza sarebbe stata decisiva per colmare le lacune emerse nel dibattimento, chiarire il contrasto tra le dichiarazioni testimoniali e la consulenza necroscopica del pubblico ministero nonché verificare se le cause del decesso fossero effettivamente riconducibili alla condotta dell’imputata. La difesa richiama, a sostegno, i principi relativi ai poteri integrativi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. e afferma che la mancata ammissione di tale approfondimento tecnico avrebbe impedito il raggiungimento di una situazione di completezza probatoria, con pregiudizio del diritto alla prova a discarico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi aspecifici o non consentiti in sede di legittimità, in quanto fondati su una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, senza la prospettazione di doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.
Il primo motivo si risolve nella sostanziale riproduzione delle medesime doglianze prospettate in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto, e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; Sez. 2, n. 25825 del 28/2/2024, Bello).
2.1 Nel caso di specie, il Tribunale aveva: ricostruito le condizioni di lavoro dell’animale nelle ore precedenti la morte, durante le quali, nonostante “il sole cocente di una giornata di agosto, era stato adibito per ore in maniera continuativa al traino della carrozzella senza che gli fosse consentito di abbeverarsi in maniera adeguata o di sostare per riposare”; indicato le norme del regolamento della Reggia di Caserta e del regolamento del Comune di Caserta per il noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino che l’imputata aveva violato; ricostruito gli esiti degli esami necroscopici, che avevano condotto il consulente del PM ad attribuire la morte dell’animale a una “congestione generalizzata emorragica” equiparabile “a quello che noi chiamiamo un colpo di calore”. Su tale apparato argomentativo si innesta la sentenza impugnata che ha nuovamente richiamato i dati provenienti dalla videosorveglianza in ordine alle soste minime per il ristoro e valorizzato la consulenza necroscopica per individuare nel colpo di calore, causato dalle condizioni di lavoro e dal mancato recupero, la causa esclusiva della morte.
2.2 Tale articolata trama motivazionale è solo lambita dalle censure difensive.
2.2.1 Si sostiene che l’obbligo di rispetto del turno di precedenza, costituente, secondo i giudici di merito, una delle prescrizioni del regolamento della Reggia violate, regoli esclusivamente i rapporti fra i vetturini, senza considerare che tale disposizione ha un’immediata ricaduta sugli animali adibiti al traino, concedendo loro una pausa di riposo, finalità che l’interpretazione difensiva esclude dalle esigenze soddisfatte dalla norma in maniera immotivata e del tutto arbitraria, se solo si considera, come di qui a breve si vedrà, che il regolamento ha nella salvaguardia dei cavalli adibiti al trasporto delle carrozze uno dei beni giuridici tutelati.
2.2.2 Si pone, poi, l’accento sul fatto che non era stata violata la norma del regolamento comunale che vietava di far lavorare i cavalli dalle ore 13 alle ore 16, come se l’osservanza di tale disposizione cancellasse la violazione di quelle che imponevano di trattare il cavallo con “rispetto e dignità” (art. 4 punto 1), di garantirgli il benessere e la disponibilità di acqua e di nutrimento sufficiente (art. 4 punto 3) e di evitare la sottoposizione a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche (art. 4 punto 5).
2.2.3 Grande risalto viene, poi, dato al fatto che, quella mattinata, mentre l’animale stava morendo, riverso al suolo, altri cavalli circolavano, così procedendo a un’equiparazione di situazioni affatto comparabili, non essendo dimostrato che anche gli altri vetturini avevano costretto i loro cavalli a trainare le carrozze senza permettere loro di abbeverarsi, se non per qualche secondo, con modalità inadeguate, e di riposare.
2.2.4 Si segnala ancora l’atteggiamento di “premura” dell’imputata nei confronti dell’animale, sull’assunto, del tutto indimostrato, non emergendo dalla sentenze di merito o da prove di cui si lamenta il travisamento, che il cavallo era stato collocato in una struttura non lontana dalla Reggia, come se tale sistemazione, se rispondente al vero, risultando funzionale ad anticipare l’inizio del servizio di noleggio, privasse di valenza significativa la condotta accertata, anziché costituire espressione della medesima bramosia di guadagno che aveva determinato l’adibizione al traino di un cavallo, diverso da quello autorizzato, privo dei requisiti richiesti, come si dirà di qui a breve, e lo sfruttamento dell’animale fino a determinarne la morte. La “premura”, inoltre, nel ricorso, costituisce la premessa da cui è desunta “l’assenza di crudeltà”. L’argomento difensivo, tuttavia, non si sofferma sull’incidenza che una tale conclusione avrebbe sulla tenuta logico-giuridica della motivazione. La preposizione disgiuntiva “o” utilizzata dal legislatore rivela che gli elementi della fattispecie incriminatrice “per crudeltà” e “senza necessità” sono alternativi, bastando a integrare il reato di cui all’art. 544 bis cod. pen. che l’agente uccida l’animale o “per crudeltà” ovvero “senza necessità”, nozione quest’ultima, che, per costante giurisprudenza, comprende non solo lo stato di necessità di cui all’art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile (Sez. 3, n. 37847 del 15/06/2023, Spadafora, Rv. 285111 – 01; Sez. 3, n. 49672 del 26/04/2018, B., Rv. 274075 – 01; Sez. 3, n. 50329 del 29/10/2015 (dep. 2016), Vitali, Rv. 268646 – 01). Anche, quindi, a non voler condividere la posizione dei giudici di merito, che hanno ravvisato la crudeltà nelle sofferenze fisiche inflitte al cavallo dalle modalità di utilizzo, non presentando lo sfruttamento fino allo sfinimento e l’insufficiente idratazione alcuna apprezzabile funzionalità rispetto all’attività economica autorizzata, l’argomento difensivo non inciderebbe, comunque, sulla sussistenza della clausola di illiceità prevista dalla norma incriminatrice, difettando, comunque, la necessità scriminante. Le modalità di utilizzo causa della morte, infatti, soddisfacevano la brama di guadagno dell’imputata, interesse che la coscienza sociale e l’ordinamento, come chiaramente dimostrato dalle norme del Titolo X bis, ritengono non possa giustificare lo sfruttamento fino allo sfinimento dell’animale.
2.2.5 Si addebita la “discrasia relativa al microchip del cavallo” a “un banale errore di scrittura”, senza però spiegare come una tale ipotesi incida sul rilievo che tale dato assume nel ragionamento probatorio dei giudici di merito, essendo risultato che il microchip rinvenuto era relativo a un cavallo morto nel 2008 e che quello per cui è processo non era autorizzato al trasporto. Vengono, infatti, intenzionalmente ignorate le norme del regolamento della Reggia di Caserta che disponevano che il cavallo utilizzato per il traino delle carrozze doveva avere idonea certificazione veterinaria comprovante la sana costituzione e doveva essere periodicamente sottoposto a controllo, al fine di evitare maltrattamenti penalmente sanzionati; requisiti che Found Goal Pag non poteva avere, sia perché l’imputata non aveva mai chiesto di utilizzarlo per il servizio sia in quanto l’animale era munito del microchip assegnato a un animale deceduto il 19/12/2008 e di cui era stata comunicata la morte il 26/4/2017.
2.2.6 Si ribadisce, ancora, che le analisi di Paciello erano state espletate cinque o sei ore dopo la morte, ma si ignora quanto, al riguardo, sottolineato dal Tribunale, che, valorizzando quanto sul punto sostenuto da Paciello, ha escluso che tale lasso temporale potesse aver inciso sull’esito degli accertamenti necroscopici. Conclusione condivisa dalla Corte territoriale.
2.2.7 Si ignora, poi, la convergenza fra gli esiti degli accertamenti necroscopici e il filmato registrato dalle telecamere di vigilanza della Reggia, che provavano che l’imputata, quella mattina, dalle 9,23 al momento in cui il cavallo era stramazzato al suolo, non aveva consentito all’animale di bere un quantitativo di acqua che, per l’attività svolta e le condizioni ambientali, potesse ritenersi sufficiente; Coscione, la cui deposizione, sul punto, non è contestata dalla difesa, ha sottolineato che: le modalità di somministrazione dell’acqua erano state inadeguate, in quanto il cavallo non è in grado di trattenere tutta l’acqua che fuoriesce da un tubo posizionato nei pressi del suo muso; il quantitativo di acqua che l’animale poteva aver effettivamente bevuto era insufficiente, essendo stato concesso, in un arco temporale prossimo alle tre ore, in cui il cavallo era stato costretto a “lavorare continuamente” con “un caldo infernale”, di abbeverarsi per appena 29 secondi.
2.2.8 Si richiama, quindi, la deposizione di Coscione per sostenere che il cavallo “presentava sudore in corso di asciugamento” mentre giaceva al suolo nei minuti precedenti alla morte. Sennonché l’informazione non emerge dalle sentenze di merito né la deposizione risulta trascritta nel corpo del ricorso né allegata né oggetto di specifica indicazione anche in relazione alla posizione del fascicolo processuale, così da consentire alla cancelleria di reperirla prontamente, ai fini di cui all’art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. Deve, quindi, essere ribadito che risultano inammissibili, per genericità, quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione o l’individuazione precisa della loro collocazione nell’incarto processuale, ai fini dell’inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice “a quo” ai sensi dell’art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32093 del 4/4/2023, Raco; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 2650539). A ciò si aggiunga che non è esplicitata la decisività dell’informazione che si assume pretermessa, non risultando comprendibile perché tracce di sudore che potevano essere di molto precedenti all’insorgenza della causa della morte invaliderebbero le conclusioni di Paciello.
2.2.9 Anche le censure mosse all’inapplicabilità alla vicenda dell’art. 19-ter disp. coord. cod. pen. sono generiche. La norma assolve alla funzione di estromettere dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Titolo IX-bis c.p. le attività obiettivamente lesive della vita o salute degli animali regolate da leggi speciali. Il riferimento della disposizione codicistica a leggi speciali già dimostra la criticità della linea difensiva che invoca fonti normative di rango inferiore per escludere l’applicazione della norma incriminatrice. In ogni caso, anche a voler considerare non decisivo un tale rilievo, risultando previsti dal codice della strada i veicoli a trazione animale, va osservato che l’esclusione della responsabilità di cui art. 19-ter disp. coord. cod. pen. ha, quale presupposto, come più volte precisato da questa Corte, che le attività menzionate siano svolte nel rispetto della normativa del settore, così che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato (Sez. 3, n. 17691 del 14/12/2018, dep. 2019, Zampagli, Rv. 275865 – 01; con riferimento all’attività circense, Sez. 3, n. 11606 del 06/03/2012, Rv. 252251; con riferimento alla sperimentazione scientifica Sez. 3, n. 10163 del 03/10/2017, dep. 2018, Rondot, Rv. 272620 – 01; con riferimento all’attività venatoria Sez. 3, n. 40751 del 05/03/2015, PG in proc. Bertoldi, Rv. 265164). Ne consegue che deve riaffermarsi il principio di diritto secondo cui incombe sul giudice l’onere di verificare che, in effetti, l’attività concretamente posta in essere, di cui si invoca la liceità per effetto della previsione di cui all’art. 19-ter disp. coor., sia disciplinata da una legge speciale riconducibile all’interno delle materie tassativamente elencate, e, in caso di soluzione affermativa, di accertare, successivamente, se le condotte si siano svolte nei limiti consentiti o imposti dalla norma speciale individuata. Alla luce di tali coordinate interpretative, il percorso che fonda la condanna risulta privo di illogicità, tanto meno manifesta, discostandosi le modalità di sfruttamento accertate così tanto da quelle imposte dalla disciplina regolante il servizio a tutela del benessere dell’animale da rendere come probabile o, comunque, altamente possibile l’evento morte. Tale risultanza, non trovando tutela nell’ordinamento modalità così perniciose di utilizzo degli animali adibiti al traino, preclude in radice l’applicazione della scriminante.
Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso, che sconta un duplice errore di diritto. La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d’impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l’invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 – 01; Sez. 3, n. 24259 del 27/05/2010, C., Rv. 247290 – 01). A ciò si aggiunga che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 270936 – 01). Rasenta il paradosso, ancora, l’argomento difensivo secondo cui “l’erba fresca è composta per oltre 80% di acqua e un cavallo nella Reggia di Caserta per le circostanze emerse può assumere liquidi bruciando l’erba, che è in grande quantità”. C’è da chiedersi a quali “circostanze emerse” faccia riferimento la difesa, dovendosi escludere che tali siano quelle accertate dall’istruttoria dibattimentale, che hanno rilevato che Lerro, il giorno dei fatti, aveva concesso al suo cavallo solo pochi secondi di sosta mettendogli l’acqua a disposizione con modalità inadeguate.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stati presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. L’esito del giudizio comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge per ciascuna di esse. Così deciso il 2/7/2026
(foto S.D., archivio GrIG)
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