Se il giudice riqualifica una collaborazione in un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, non ci sarà una semplice conversione di un contratto a termine. E al lavoratore non si applicherà automaticamente l’indennità risarcitoria forfettaria prevista dall’art. 32 della legge 183/2010, ma un risarcimento pieno e integrale. A cambiare non è infatti solo la forma, ma la sostanza del rapporto.
È questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 24479/2026, chiamata a risolvere un contrasto formatosi all’interno della Sezione Lavoro sulle conseguenze economiche della riqualificazione di un rapporto formalmente autonomo.
Dal contratto a progetto alla subordinazione, l’esito dei primi due gradi di giudizio
Presso gli uffici di una Spa un lavoratore aveva iniziato la propria attività con un contratto a progetto, successivamente prorogato, e poi aveva continuato con la formula della co.co.co.
L’uomo aveva contestato la genuinità dei contratti e sostenuto che l’attività svolta fosse, in realtà, quella tipica di un dipendente. In tribunale aveva così chiesto l’accertamento della subordinazione, la ricostituzione del rapporto, l’inquadramento nel livello Quadro del contratto collettivo Commercio/Terziario e, soprattutto, il pagamento di tutte le somme così maturate.
Con sentenza il giudice capitolino aveva riconosciuto il rapporto subordinato disponendone il ripristino. Assegnata inoltre una tutela economica sostanzialmente piena, quantificando in oltre 184mila euro le differenze retributive da versare a copertura di più di cinque anni di lavoro subordinato.
In appello esito molto meno favorevole al lavoratore. Pur confermando la natura subordinata del rapporto, la magistratura aveva ritenuto applicabile la sola indennità forfettaria prevista dall’art. 32 legge 183/2010, quantificandola in sei mensilità (poco più di 18mila euro).
La Cassazione non è un terzo grado di merito, confermato l’accertamento della subordinazione
Il passo successivo è stato in Cassazione perché ambo le parti hanno fatto ricorso:
- il lavoratore contestava l’applicazione dell’indennità al posto del risarcimento integrale;
- la società si era opposta all’accertamento della subordinazione.
In particolare quest’ultima sosteneva che il lavoratore operasse autonomamente, senza controlli e limitandosi a coordinarsi con la committente. Una censura respinta.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, le lamentele dell’azienda miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e, quindi, una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Un’operazione che però, per legge, non rientra nei limiti del giudizio di legittimità: la Cassazione non può infatti trasformarsi in un terzo grado di merito e rivalutare liberamente le prove per giungere a una diversa conclusione sulla natura del rapporto.
La “doppia conforme” rafforza la riqualificazione del rapporto
Inoltre, come si dice in gergo, c’era una situazione di “doppia conforme”: sia Tribunale che Corte d’Appello avevano accertato la subordinazione sulla base di elementi sostanzialmente coincidenti. Tra questi, lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, l’assegnazione a cantieri diversi da quelli riconducibili all’oggetto formale della collaborazione e i controlli sulla sua presenza nei cantieri e trasferte.
I giudici di piazza Cavour colgono così l’occasione per ricordare i criteri tradizionalmente utilizzati per distinguere lavoro autonomo e subordinato. Quando il potere direttivo non è immediatamente distinguibile, nell’insieme avranno importanza elementi come: continuità, collaborazione, coordinamento con l’organizzazione aziendale e inserimento nella struttura del datore.
Riqualificazione non è sinonimo di conversione del rapporto
È però sulla tutela economica che la sentenza ha maggior importanza. Abbiamo detto che la Corte d’Appello aveva applicato l’art. 32 legge 183/2010, regola che prevede un’indennità forfettaria con tetto massimo, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato.
Ebbene per la Cassazione la riqualificazione di una collaborazione a progetto in rapporto subordinato non rientra in questa previsione di legge. È una differenza chiave e può chiarirsi in questo modo:
- nella conversione di un contratto a termine c’è un contratto di lavoro subordinato al quale è stata apposta una clausola relativa alla durata. Se quella clausola è illegittima, cade il termine e il rapporto prosegue a tempo indeterminato (art. 1419 c.c. sulla nullità parziale);
- nella riqualificazione del lavoro a progetto o co.co.co., il rapporto formalmente presentato come autonomo viene esaminato nel suo svolgimento e “dal principio” viene riqualificato come dipendente.
In quest’ultimo caso, che poi è quello della vicenda in oggetto, non viene quindi semplicemente eliminata una clausola contrattuale nulla. Viene fatta emergere la sostanziale natura del rapporto.
Perché l’indennità forfettaria non si applica
Secondo la Cassazione, estendere il citato art. 32 anche a queste situazioni finirebbe:
sul piano delle conseguenze risarcitorie, con il determinare una irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie sostanzialmente omogenee.
Un lavoratore che, fin dall’origine, abbia svolto un’attività dipendente — ma sia stato formalmente inserito attraverso un contratto di collaborazione — non dovrebbe ricevere una tutela indennitaria forfettizzata soltanto perché il rapporto subordinato è stato “mediato” da una veste contrattuale autonoma.
La stessa origine dell‘art. 32 lo conferma. Come scrive la Cassazione nella sentenza, la norma nacque anche per fronteggiare il vastissimo contenzioso relativo ai contratti a tempo determinato — in particolare quello che aveva coinvolto Poste Italiane — nei quali la nullità del termine poteva produrre pesanti conseguenze economiche.
Un ulteriore elemento viene individuato dalla Cassazione nella sentenza 303/2011 della Corte Costituzionale. Quest’ultima aveva ritenuto legittima la forfettizzazione del danno prevista dall’art. 32 per la conversione del contratto subordinato a termine, distinguendo questa situazione dall’utilizzazione fraudolenta di una co.co.co. considerata una fattispecie obiettivamente più grave.
Che cosa cambia
Con la sentenza 24479/2026 la Cassazione non ha stabilito una somma precisa da riconoscere al lavoratore. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla competente Corte d’Appello, in diversa composizione, che dovrà rideterminare le conseguenze economiche della riqualificazione e le spese processuali.
Il principio giurisprudenziale emergente è significativo per aziende e lavoratori: dalla riqualificazione giudiziale di un rapporto nato come collaborazione a progetto non scaturisce l’applicazione automatica del tetto indennitario previsto dal citato art. 32, pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il rapporto viene riqualificato sulla base delle sue effettive modalità di svolgimento. Se emerge natura subordinata, il rapporto assumerà anche giuridicamente questa natura con le relative conseguenze retributive e contributive. Vero è che la sentenza riguarda l’ipotesi di cui all’art. 69 d. lgs. 276/2003, ma la distinzione tra conversione e riqualificazione assume importanza generale anche per altre forme di riqualificazione di rapporti formalmente autonomi.
Per le aziende potrebbe aumentare il potenziale rischio risarcitorio. In caso di accertamento della subordinazione in aula, non varrà il “tetto indennitario” e — di volta in volta — le conseguenze economiche saranno determinate dal giudice sulla base dei diritti retributivi maturati e del corretto inquadramento, considerando anche le somme già versate.
In breve, quando la subordinazione deriva dalle concrete modalità di esecuzione di un rapporto formalmente instaurato come a progetto o co.co.co., si parla non di mera conversione di un contratto a termine ma di riqualificazione giudiziale del rapporto. È proprio questa distinzione a escludere l’applicazione della ristretta tutela forfettaria.
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