Il coordinatore per la sicurezza può essere ritenuto responsabile perché non ha sospeso lavorazioni pericolose se non era stato informato che il cantiere era iniziato? E può essergli contestato il mancato controllo del POS di un’impresa della cui presenza in cantiere afferma di non avere avuto conoscenza?
La Cassazione penale, con la sentenza n. 32917/2026, affronta un caso particolarmente delicato, nato dal crollo di un’abitazione confinante con un edificio sottoposto a demolizione.
La pronuncia è interessante perché non ridimensiona i compiti del coordinatore per la sicurezza, ma pone un limite preciso alla ricostruzione della sua responsabilità: prima di contestare al CSE di non avere vigilato, verificato i POS o sospeso i lavori, occorre accertare che egli fosse effettivamente a conoscenza dell’avvio delle lavorazioni e della situazione che avrebbe imposto il suo intervento.
Nel caso esaminato, proprio questo accertamento era mancato. Per tale ragione la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna del coordinatore, mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare dell’impresa incaricata della demolizione.
Il caso
La vicenda riguarda la ristrutturazione di una ex stalla posta in aderenza ad altre abitazioni.
I committenti avevano affidato i lavori a un’impresa individuale, che a sua volta aveva subappaltato a un’altra società le attività di demolizione, scavo e rimozione e smaltimento dei materiali.
Nel corso dell’intervento venivano tagliate le travi portanti a filo delle abitazioni confinanti, rimosso il materiale demolito e abbassato il livello del terreno in prossimità dell’edificio vicino.
Il 22 luglio 2015, quando nel cantiere non era presente nessuno, crollava la muratura portante dell’abitazione adiacente.
Una delle persone presenti nell’immobile riusciva a uscire dopo aver notato la formazione di una crepa; l’altra rimaneva invece travolta dal crollo e riportava gravi lesioni.
Dagli atti era inoltre emerso che il progetto iniziale presentato al Comune riguardava una ristrutturazione con ampliamento e non prevedeva espressamente la completa demolizione e ricostruzione. Negli elaborati esecutivi presentati successivamente veniva invece prevista la demolizione completa dell’edificio e la realizzazione di una nuova costruzione.
PSC e POS: quali erano le carenze contestate
Il PSC, predisposto dal coordinatore, conteneva un’indicazione secondo cui occorreva prestare particolare attenzione alle demolizioni, considerato che il fabbricato era in aderenza ad altri due edifici.
I giudici di merito avevano tuttavia ritenuto tale formulazione eccessivamente generica.
Anche l’indicazione relativa alla predisposizione di sistemi di sostegno era stata considerata insufficiente rispetto alla tipologia dell’edificio, alla vetustà della muratura e alla particolare delicatezza della demolizione.
Il POS dell’impresa esecutrice prevedeva, invece, che prima della demolizione fosse necessario procedere al puntellamento delle strutture per le quali non fosse garantita la stabilità.
Tale puntellamento, secondo quanto accertato nel processo, non veniva realizzato.
L’edificio veniva quindi demolito senza predisporre adeguati sistemi di sostegno per la costruzione confinante, la cui parete portante rimaneva progressivamente priva dell’appoggio originario.
Piano delle demolizioni: deve essere nel PSC o nel POS?
Uno dei motivi di ricorso del coordinatore riguardava proprio il piano delle demolizioni.
La difesa contestava che gli fosse stato addebitato di non averlo inserito nel PSC, osservando che l’art. 151, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede che la successione dei lavori di demolizione risulti da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC.
La sentenza non può essere letta nel senso che il coordinatore sia completamente estraneo alla valutazione dei rischi derivanti dalla demolizione.
Il programma operativo delle demolizioni compete all’impresa esecutrice e deve essere sviluppato nel POS; il PSC, tuttavia, deve comunque considerare i rischi connessi alle caratteristiche dell’opera e del contesto, soprattutto quando la demolizione interessa un fabbricato in aderenza ad altre costruzioni.
In altre parole, le due funzioni sono differenti:
- il PSC governa i rischi generali, organizzativi e interferenziali del cantiere;
- il POS deve tradurre tali condizioni nelle modalità operative concrete dell’impresa, comprese le sequenze della demolizione e le misure tecniche necessarie.
La Cassazione, infatti, non annulla la condanna perché ritiene certamente adeguato il PSC. Il punto decisivo della decisione riguarda un altro profilo: l’effettiva possibilità del coordinatore di esercitare i propri poteri durante l’esecuzione.
Responsabilità del CSE: cosa prevede l’art. 92 del D.Lgs. 81/2008
Durante l’esecuzione dei lavori, il coordinatore per la sicurezza deve verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e la corretta attuazione delle relative procedure di lavoro.
Deve inoltre verificare l’idoneità dei POS, considerandoli come piani complementari di dettaglio del PSC, e adeguare quest’ultimo quando l’evoluzione dei lavori lo richiede.
Nei casi previsti dalla norma può inoltre:
- contestare alle imprese le inosservanze;
- proporre al committente la sospensione dei lavori;
- proporre l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo;
- nei casi di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, sospendere
- le singole lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti.
Questi poteri sono rilevanti e comportano una precisa posizione di garanzia. Come può il CSE esercitarli se non è stato messo a conoscenza che le lavorazioni sono iniziate?
Prima dell’omessa vigilanza va provata la conoscenza del cantiere
È questo il passaggio più significativo della pronuncia.
Il coordinatore aveva dedotto di:
- non aver ricevuto comunicazione dell’inizio dei lavori;
- non aver ricevuto il POS dell’impresa originariamente prevista, nonostante ne avesse richiesto la trasmissione;
- non essere stato informato del successivo subappalto;
- aver redatto il PSC considerando presente in cantiere una sola impresa.
Secondo la Corte d’Appello, la responsabilità poteva comunque essere affermata perché il coordinatore non aveva impedito la prosecuzione del cantiere in assenza della necessaria documentazione.
Per la Cassazione questo ragionamento contiene però un salto logico.
Non si può partire dal mancato intervento del CSE per dedurre che egli conoscesse la situazione.
Il percorso deve essere inverso: prima va accertato se il coordinatore conoscesse l’avvio delle lavorazioni e la situazione di irregolarità; solo dopo può essere valutato se avrebbe dovuto utilizzare i poteri di controllo, verifica o sospensione previsti dalla legge.
La Corte usa un’espressione particolarmente importante: la conoscenza della situazione di cantiere costituisce un antecedente indispensabile del giudizio sulla colpa.
Il principio non significa che il coordinatore possa disinteressarsi dell’andamento del cantiere o attendere passivamente le comunicazioni.
Significa, invece, che una responsabilità penale non può essere costruita automaticamente sulla sola titolarità della funzione.
Occorre individuare concretamente:
- quando il CSE ha saputo dell’apertura del cantiere;
- se era a conoscenza dell’ingresso delle imprese esecutrici;
- se conosceva il subappalto;
- se sapeva che il POS non era stato trasmesso;
- quali strumenti di intervento fossero concretamente disponibili in quel momento.
Il CSE non risponde per la sola qualifica
Il principio assume particolare importanza perché delimita la differenza tra posizione di garanzia astratta e condotta concretamente esigibile.
Il CSE è certamente titolare di obblighi di controllo e coordinamento, ma questo non equivale ad affermare che qualsiasi irregolarità verificatasi in cantiere gli sia automaticamente imputabile.
La responsabilità richiede sempre di verificare se il soggetto fosse concretamente nella condizione di esercitare il potere che si assume omesso.
Dire che il coordinatore avrebbe dovuto “sospendere i lavori” non è sufficiente se non viene prima dimostrato che sapesse che quei lavori erano effettivamente in corso.
Allo stesso modo, non può essere contestato il mancato controllo di un POS senza chiarire se e quando quel documento sia stato trasmesso o quando il coordinatore abbia acquisito conoscenza dell’avvio delle lavorazioni in sua assenza.
Demolizioni e obblighi dell’impresa esecutrice
Diversa è la posizione del titolare dell’impresa subappaltatrice incaricata delle demolizioni.
La Cassazione ne dichiara inammissibile il ricorso e conferma, sotto questo profilo, il ragionamento dei giudici di merito.
Gli artt. 150 e 151 del D.Lgs. 81/2008 impongono infatti all’esecutore delle demolizioni di verificare, prima dell’inizio delle attività, le condizioni di conservazione e stabilità delle strutture da demolire.
Quando necessario devono essere predisposte opere di rafforzamento e puntellamento destinate a evitare cedimenti improvvisi.
La demolizione deve, inoltre, procedere con prudenza e secondo una sequenza capace di non compromettere la stabilità:
- della struttura oggetto dei lavori;
- delle strutture portanti;
- degli edifici eventualmente adiacenti.
Nel caso esaminato la Corte territoriale aveva individuato le omissioni nella mancata predisposizione dei consolidamenti e nella tecnica di demolizione adottata, che secondo le valutazioni recepite avrebbe richiesto un intervento del tipo cosiddetto “taglia e cuci”.
Per l’impresa esecutrice, quindi, il fatto che il titolare non fosse fisicamente presente nel momento del crollo non è stato ritenuto decisivo: l’obbligo di organizzare correttamente la demolizione derivava direttamente dall’incarico assunto.
La decisione della Cassazione
La Cassazione annulla quindi la sentenza nei confronti del coordinatore e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.
Il nuovo giudizio dovrà stabilire, sulla base delle prove, se il coordinatore avesse effettivamente avuto conoscenza dell’inizio delle lavorazioni e del subappalto e, solo dopo questo accertamento, valutare se fossero concretamente esigibili le condotte di controllo e intervento contestate.
La decisione non riduce il livello di responsabilità richiesto al CSE.
Chiarisce, però, che anche in materia di sicurezza sul lavoro la colpa deve essere ricostruita concretamente: la posizione di garanzia non può trasformarsi in responsabilità automatica per ogni evento verificatosi nel cantiere.
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La sentenza dimostra quanto sia importante poter ricostruire con precisione ciò che il CSE conosceva, quali imprese erano presenti in cantiere e quali verifiche e comunicazioni erano state effettuate. Con il software per il coordinamento della sicurezza in cantiere puoi gestire e aggiornare direttamente dal cantiere il registro della sicurezza, redigere verbali di sopralluogo e coordinamento, ordini di servizio, allegare foto e documenti e tenere traccia delle attività svolte.
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/la-mancata-conoscenza-dell-avvio-dei-lavori-da-parte-del-cse-puo-comportare-una-responsabilita-a-suo-carico/
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