Il rispetto formale della procedura non basta a rendere legittima la risoluzione di un appalto: occorre verificare se ritardi e inadempimenti siano realmente imputabili all’esecutore. Se a causarli hanno contribuito carenze progettuali e mancanze della stazione appaltante, cambia la ripartizione delle responsabilità e possono scattare importanti conseguenze risarcitorie.
È questo uno dei punti centrali della sentenza n. 12139/2026 del Tribunale Civile di Roma, XVII Sezione Specializzata Imprese, relativa ad un appalto di opere pubbliche per la progettazione esecutiva e la realizzazione di un nuovo tunnel.
La vicenda è regolata dal previgente D.Lgs. 163/2006, ma i principi affermati dal giudice sono di particolare interesse anche alla luce dell’attuale art. 122 del D.Lgs. 36/2023, che disciplina la risoluzione per grave inadempimento e per ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore.
Risoluzione dell’appalto: il caso
Il contratto, stipulato nel 2012, aveva ad oggetto un appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Nel 2018 la stazione appaltante disponeva la risoluzione ai sensi dell’art. 136 del vecchio Codice, contestando grave ritardo e gravi inadempienze dell’impresa.
Dal punto di vista procedurale, il Tribunale riconosce che la sequenza prevista dalla norma era stata rispettata: ordini di servizio, contestazione degli inadempimenti, assegnazione del termine, sopralluogo in contraddittorio, proposta del RUP e successivo provvedimento di risoluzione.
Ma il rispetto della procedura non chiude la questione. Occorre verificare anche se esistano, nel merito, i presupposti sostanziali per imputare il ritardo all’appaltatore.
Ritardi: non tutto può essere addebitato all’appaltatore
La CTU ricostruisce l’andamento dell’appalto distinguendo diversi periodi.
Per una parte significativa dell’esecuzione, circa 16 mesi di ritardo risultano dovuti prevalentemente a circostanze non imputabili all’impresa: indeterminatezze progettuali, spostamento di sottoservizi, ritardi nella disponibilità delle aree, tempi autorizzativi e altre criticità riconducibili anche alla committenza.
Il programma di accelerazione utilizzato come uno dei principali riferimenti per contestare il ritardo viene inoltre considerato tecnicamente irrealistico: secondo il CTU, le velocità di avanzamento dello scavo erano condizionate da limiti fisici e geomeccanici non superabili semplicemente aumentando uomini e mezzi.
Restavano, tuttavia, anche inadempienze dell’appaltatore. Per questo il Tribunale non individua una responsabilità esclusiva della stazione appaltante, ma un quadro di corresponsabilità.
La risoluzione viene quindi dichiarata parzialmente illegittima, nella misura in cui aveva posto a carico dell’impresa responsabilità riconducibili in larga parte a carenze del progetto definitivo e alla mancata cooperazione della committente.
Appalto integrato: chi risponde delle indagini preliminari?
Un passaggio particolarmente importante riguarda la ripartizione delle responsabilità progettuali.
Il Tribunale richiama la Cassazione n. 11904/2024: nell’appalto integrato la stazione appaltante predispone il progetto definitivo, mentre l’esecutore sviluppa il progetto esecutivo.
Gli studi e le indagini preliminari necessari a definire correttamente l’opera rientrano nella progettazione definitiva e non possono essere trasferiti sull’appaltatore; a quest’ultimo competono invece le indagini di dettaglio e verifica proprie della progettazione esecutiva. È lo stesso principio enunciato dalla Cassazione.
Nel caso esaminato, le stime geologiche, la stratigrafia e la prevedibilità dei tempi di scavo derivavano dal quadro conoscitivo del progetto definitivo. Le anomalie geologiche e idrogeologiche non prevedibili sulla base dei dati forniti non potevano quindi essere automaticamente imputate all’impresa.
Il Tribunale ricorda inoltre il dovere di cooperazione della stazione appaltante: consegnare un progetto eseguibile, approvare tempestivamente le varianti necessarie e rimuovere gli ostacoli alla corretta esecuzione dei lavori.
Risoluzione parzialmente illegittima: il contratto non “rivive”
La pronuncia chiarisce un punto che può generare equivoci: dichiarare parzialmente illegittima la risoluzione non significa far rivivere il contratto.
Lo scioglimento resta definitivo. La “parziale illegittimità” incide invece sulla ripartizione della responsabilità e, quindi, sulle conseguenze economiche.
Applicando gli artt. 1453 e 1458 c.c., il Tribunale regola i rapporti di dare-avere e riconosce all’appaltatore il valore delle opere eseguite e il mancato utile sui lavori rimasti ineseguiti. La condanna complessiva ammonta a oltre 29,7 milioni di euro. Viene inoltre rigettata la richiesta della stazione appaltante di applicare una penale per ritardo di circa 13,9 milioni, anche perché non era stata accertata la piena imputabilità dei ritardi all’impresa.
Cosa cambia con il nuovo Codice appalti?
Oggi il riferimento è l’art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
Il comma 3 disciplina il grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, con procedimento in contraddittorio regolato dall’art. 10 dell’Allegato II.14. Il comma 4 riguarda invece il ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore e prevede l’assegnazione di un termine, normalmente non inferiore a 10 giorni, prima della risoluzione.
La lezione della sentenza resta attuale: prima di risolvere un contratto non basta documentare il ritardo; occorre ricostruirne le cause e verificare a chi siano effettivamente imputabili.
Una risoluzione fondata su ritardi determinati, anche in misura rilevante, da carenze progettuali, insufficienza del quadro conoscitivo o mancata cooperazione della stazione appaltante può infatti tradursi in un rilevante contenzioso e in obblighi risarcitori a carico della committenza.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/notizie/risoluzione-dellappalto-per-ritardi-va-verificata-leffettiva-responsabilita-dellimpresa/
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