Pubblichiamo di seguito il testo rivisto della Introduzione del Dott. Rocco Blaiotta al Convegno “Dignità del lavoro e tutela dei diritti nell’attività d’impresa. Prospettive dell’intervento penale nei settori pubblico e privato”, tenutosi ad Alghero l’8 giugno 2026, organizzato dall’Università di Sassari e dalla AIPDP.
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1. Il diritto penale della sicurezza del lavoro ha una lunga storia e mostra nel presente una complessa identità. Per introdurre il convegno che l’AIDP meritoriamente dedica alla materia, proporrò una breve rassegna di argomenti che mi paiono di speciale interesse, tra passato e futuro.
Quando ci accostiamo al tema scorgiamo sullo sfondo della scena il lungimirante atto fondativo costituito dall’art. 2087 del codice civile, norma programmatica di ancora sorprendente attualità; la Costituzione; i cambiamenti avvenuti nella società, nell’economia, nell’organizzazione delle imprese; il dramma irrisolto dell’insicurezza dei lavoratori.
Il governo sistemico di questa dinamica complessità è affidato quasi esclusivamente al diritto penale. E nel presente si rinnovano interrogativi sulla efficienza di questa protezione, che riguarda da un lato la adeguatezza della complessa e multiforme regolamentazione cautelare e dall’altro l’equità, la razionalità e la concreta praticabilità degli strumenti punitivi dal punto di vista dei principi, degli istituti e della loro applicazione nella prassi.
L’apparato regolativo costituisce un sistema ciclopico, regolamentato ed organizzato, si insedia all’interno di istituzioni anche molto complesse; anela alla massimizzazione della protezione, con peculiare severità. Non c’è quindi da stupirsi che la materia abbia costituito nel corso degli anni, come si usa dire, il banco di prova del diritto penale: causalità, garanzia, colpa, sapere scientifico sono stati modellati proprio dai temi e dai problemi inerenti al governo di un rischio immane ed incombente, che riguarda la vita, la salute e la dignità di uomini che si fanno ingranaggi fragili entro meccanismi temibilmente aggressivi ed insidiosi.
Se guardiamo alle fonti regolative troviamo il microsistema dei reati di pericolo, basato sull’art. 437 c.p. Una arcaica fattispecie di pericolo astratto a condotta dolosa, inadeguata in origine ed ancor più nel presente, visto che la materia è pervasa da cautele che parametrano la colpa, figura cardine del sistema. Focalizzare l’incriminazione su comportamenti volontari astrattamente presaghi del pericolo di eventi avversi (disastri e infortuni) che vengono tuttavia eventualmente imputati per colpa costituisce un contorcimento difficile da giustificare. Del resto, la norma ha trovato scarsa ed insignificante applicazione, sino ad alcuni recenti eventi disastrosi nei quali, tuttavia, è riuscita a coprire solo una piccola parte delle condotte inosservanti, quelle dolose. Tale inefficienza della fattispecie di pericolo ha determinato l’ingresso in campo della fattispecie di disastro innominato (artt. 434 e 449 c.p.); anch’essa, peraltro, utilizzata solo in poche vicende di straordinaria gravità. In breve lo strumentario della anticipazione della tutela attraverso le fattispecie di pericolo si è rivelato scarsamente utile
I decreti presidenziali degli anni cinquanta hanno finalmente rotto la sostanziale anomia, dettando innumerevoli regole cautelari volte al governo delle diverse categorie di rischi; una regolamentazione pubblica che puntigliosamente indicava ed indica cautele rigide, puntiformi, strumentali; espressione di una cultura della sicurezza ancora acerba.
La legislazione di fine novecento ha introdotto storiche novità: l’autonormazione e le figure portatrici di scienza e tecnologia nel sistema (il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente). Sull’autonormazione molto è stato detto e scritto, anche criticamente. I rischi possono essere categorialmente individuati e classificati, ma si declinano in modi differenti in ciascuna organizzazione; e questa contingente diversità va colta, analizzata e governata con strumenti d’impronta regolativa e processuale. Del resto, la diminuzione degli eventi avversi riscontrata nel recente passato va attribuita proprio al cambiamento della filosofia della sicurezza ed all’apprestamento di nuovi strumenti basati sulla analisi dei rischi e sull’individuazione delle specifiche cautele occorrenti.
Questo intreccio tra vecchio e nuovo è ora racchiuso nel T.U. del 2008: uno strumento normativo perfettibile ma nel complesso non insoddisfacente. Tuttavia, ancora oggi qualcosa non funziona. Eventi avversi si susseguono con inquietate frequenza. Il sistema denunzia la sua inefficienza nella gestione del rischio. Occorre interrogarsi, guardando ai cambiamenti.
2. L’organizzazione dell’impresa era negli anni cinquanta ancora di tipo fordista. Un organismo chiuso, autosufficiente, con le sue gerarchie rigide: datore di lavoro, dirigenti, preposti (per quel che qui interessa). La relazione tra garanti e lavoratori era stretta e gerarchica. Non erano all’orizzonte relazioni esogene che meritassero considerazione.
Da allora molto è cambiato. Il modello integrato e meccanicistico del fordismo è stato da tempo sostituito da un modello frammentato, caratterizzato da agilità, flessibilità, rapido adattamento, proceduralizzazione, digitalizzazione. Un sistema biologico mosso dalla specializzazione produttiva, dal contenimento dei costi, dalla esternalizzazione di attività meno importanti e strategiche. Così, compaiono strutture economiche e giuridiche sempre più complesse. Mutevoli. Spesso opache. Succursali, filiali, controllate, catene di fornitura globali.
Questa svolta evolutiva è difficile da sottoporre a forme di controllo e monitoraggio. Le organizzazioni sono flessibili, mostrano interazioni su basi contrattuali e quindi contingenti. Gli ordinamenti gerarchici sono recessivi. La direzione ed il coordinamento si realizzano meno su base proprietaria e più su meccanismi di governance contrattuale. I centri decisionali sono frazionati e parcellizzati: algoritmi, digitalizzazione, intelligenza artificiale complicano ulteriormente le cose. Il risultato, per quel che a noi maggiormente interessa, è che è spesso difficile identificare le classiche figure di garanti chiamate a gestire uno specifico rischio. I rischi finiscono col ricadere sugli anelli minori: fornitori, appaltatori, e subappaltatori.
In parallelo con questa fenomenologia (un nesso causale?) troviamo rapporti di lavoro effimeri, precari, addirittura dissimulati. Il nostro meccanico è diventato un consulente con la partita IVA. I rider percorrono freneticamente le città, portando sulle spalle il carico con le insegne dell’impresa che ne governa minutamente le azioni; e tuttavia stentano ad essere riconosciuti come lavoratori dipendenti, nonostante siano parte vitale dell’organizzazione, come richiesto dall’art. 2 del T. U.
Il catalogo delle tipologie introdotte nel corso degli anni è lungo: lavoro parasubordinato, collaborazione etero-organizzata, lavoro somministrato, lavoro distaccato, lavoro gestito da piattaforme digitali. Ciascuna di queste categorie è assistita da specifiche regolamentazioni spesso ambigue, che si riflettono, direttamente o indirettamente, sull’assetto della sicurezza con implicazioni nella disciplina penale delle responsabilità. Qui la confusione è massima e si assiste anche ad incongruenze tra la regolamentazione giuslavoristica e la sfera pubblica, costituita dai principi guida contenuti nel T. U. e nel diritto penale. In breve, in questo sfrangiarsi della originaria struttura gerarchica si insediano relazioni spesso brevi ed opache, che ostacolano sia il governo degli specifici rischi, sia la individuazione delle figure deputate al loro governo. È facile immaginare quanto difficile sia concretizzare i due principali pilastri della sicurezza: da un lato la vigilanza, dall’altro l’informazione, la formazione e l’addestramento. Non meno facile è cogliere le difficoltà del diritto penale nell’analizzare gli eventi avversi e dipanare il confuso filo delle relazioni per individuare la figura del garante competente.
In questa confusa scena lo stesso T.U. rivela una certa inadeguatezza. Spesso gli eventi avversi maturano all’interno delle vorticose, effimere interazioni cui ho fatto prima cenno. Interazioni che generano il rischio interferenziale, la insidiosa fenomenologia che spiega molto di ciò che accade nel mondo del lavoro: un agente non conosce i rischi non propri coi quali entra in contatto, oppure il contatto tra più fattori di rischio genera rischi nuovi incogniti, non svelati e non regolati. Questa fenomenologia è disciplinata solo nell’appalto intraaziendale: una contingenza che copre solo una parte della fenomenologia.
3. Questa complessità frammentata la cogliamo nei gruppi societari, con crescente frequenza presenti nel mondo imprenditoriale. Il diritto civile ha esplicitamente e motivatamente rinunziato a disciplinarne l’aspetto istituzionale: troppo varie e mutevoli sono le espressioni di questo intreccio tra società. La disciplina civile riguarda solo la responsabilità della capogruppo e dei suoi vertici nei confronti dei soci e dei creditori delle controllate.
La infinita varietà di regolamentazione della governance di gruppo rende difficile, per il diritto penale, l’individuazione dei garanti competenti alla gestione di un rischio; come abbiamo visto in alcuni recenti e discussi casi giudiziari. Dovrà essere la giurisprudenza a lavorare ed a dire cose nuove e chiare, confrontandosi con la dottrina che – forse – fino ad ora, non ha prodotto tutti gli studi che sarebbero necessari, considerata la complessità e la varietà dei temi. Qui è possibile solo un indice evocativo.
– L’azione coordinata e la distinta entità giuridica.
– L’interesse di gruppo
– Il ruolo della capogruppo
– Il codice civile che, come accennato, in assenza di disciplina pubblicistica, costituisce l’unico referente normativo specifico: l’art. 2381: la ripartizione dei ruoli nel CdA, con l’AD che riferisce anche sulle controllate; l’art. 2497: l’amministratore esecutivo e la responsabilità nei confronti dei soci e dei creditori delle controllate; l’art. 2403 bis: il coordinamento dei collegi sindacali e la richiesta di informazioni sulle controllate; l’art. 2409: i soci di minoranza possono denunciare irregolarità anche pertinenti alle controllate; l’art 2428: la relazione sulla gestione riguarda anche le controllate .
Le direttrici per l’individuazione di eventuali responsabilità trasversali all’interno del gruppo (operazione oltremodo difficile, come testimoniato dalla prassi recente) possono essere individuate nelle direttive, nella indebita ingerenza, nella gestione di fatto; ma anche nella omissione del controllo, quando si sia in presenza di comportamenti di conclamata irregolarità o quando un controllo più pregnante sia previsto dalla regolamentazione interna della compagine.
4. Venendo ai temi prettamente istituzionali della penalistica, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha introdotto la teoria del rischio nell’ambito dell’imputazione oggettiva dell’evento. Avendo avuto parte in questo orientamento innovativo, voglio chiarire che non si tratta di una scelta d’impronta squisitamente teoretica, bensì di una svolta dettata dalla pressante esigenza di definire un itinerario analitico (una procedura, se si vuole) che consenta nella prassi di muoversi entro scene spesso complesse e confuse, alla ricerca della figura dell’organizzazione che, competente in ordine alla gestione di uno specifico rischio, può essere per così dire candidata a coprire la pertinente sfera di responsabilità
Di certo, la teoria del rischio centrata sulla figura del garante competente ha dimostrato di funzionare: uno strumento appropriato per l’analisi del rischio d’impresa. Il paradigma: evento, rischio, cautele, garante. Si parte dall’evento, si individua il rischio che vi si è realizzato, si risale alle cautele pertinenti alla sua mitigazione o elisione, ed infine all’agente che quelle cautele era chiamato a gestire alla stregua della legge e della configurazione dell’organizzazione. Con la doverosa precisazione che la relazione binaria (garante-garantito) si rivela talvolta una idealizzazione, una semplificazione in rapporto a fenomenologie relazionali complesse, che coinvolgono molte figure.
In questa luce la dottrina del rischio si rivela in grado di realizzare (con pochi effetti collaterali) l’obiettivo che la scienza penalistica persegue con un lavorio plurisecolare: arginare il principale difetto del condizionalismo, cioè la ontologica indifferenza al ruolo qualitativo dei diversi fattori causali, che espande a dismisura l’imputazione causale: contingenza potenzialmente eversiva della tipicità.
Vale la pena di rammentare che l’istanza di limitazione del condizionalismo è stata gestita per quasi un secolo dalla antoliseiana dottrina della causalità umana: l’esclusione della causalità giuridica in presenza di fattori assolutamente eccezionali ed imprevedibili. Una teoria di successo. Un correttivo del condizionalismo vago ed adattabile, rimesso nelle mani del giudice per fronteggiare, in contingenze peculiari, sentite esigenze di giustizia sostanziale. Una valvola di sfogo del sistema costantemente evocata nei massimari della giurisprudenza, ma poche volte utilizzata nella prassi. E quando si è infine abbracciato l’insieme di queste decisioni, si è scorto che in realtà i fattori tradizionalmente considerati interruttivi della catena causale, capaci di assumere su di sé tutto il peso della spiegazione causale, non erano quasi mai eccezionali ed imprevedibili, bensì innescavano un rischio nuovo o radicalmente esorbitante che il garante non era (o non era più) chiamato a fronteggiare. Da questa constatazione alla elaborazione della generale dottrina della competenza per il rischio il passo è stato breve.
Questo ordine di idee si attaglia particolarmente al contesto della sicurezza del lavoro. La competenza ha molta importanza nelle organizzazioni complesse e quindi nell’attività d’impresa. Del resto, la chiara individuazione dei ruoli era già predicata dalla letteratura classica ed è un bisogno che ha nel presente un ancor più pressante rilievo. Con la consapevolezza (giova ripeterlo) che spesso non si è in presenza di un ruolo solitario, ma dell’interazione tra diverse figure, imposta da regolamentazioni pubbliche o private. La rilevanza del criterio del ruolo è, intuitivamente, particolarmente alta nel nostro campo, se solo si considera che tutto il copioso sistema ruota proprio attorno ai rischi, alle cautele, ai garanti protagonisti della sicurezza.
Non che in altri contesti il criterio non sia efficace. Basti pensare al contesto medico, ai paradigmatici casi della emotrasfusione con gruppo sanguigno errato; o all’errore anestesiologico madornale che paralizza la respirazione. Si tratta di casi nei quali si è in presenza di regole cautelari relative alla gestione dei rischi costituiti da possibili effetti avversi dell’atto medico, la cui violazione conduce ad esito letale. Qui dunque la teoria del rischio trova piana applicazione. Lo stesso può dirsi nell’ambito del lavoro in equipe, ove i ruoli e le competenze hanno spesso rilievo.
Ma vi sono anche regole, procedure, linee guida che riguardano l’ottimizzazione dei trattamenti terapeutici. Esse non costituiscono regole cautelari di governo di un rischio e vengono utilizzate nel giudizio come parametro per valutare la perizia dell’agente sanitario. Qui la dottrina del rischio può essere invocata solo in modo improprio ed estensivo, con tutte le occorrenti precisazioni.
Per chiudere occorre pure chiarire che la dottrina del rischio ha una dichiarata finalità di limitazione della sfera del penalmente rilevante; argine alla indiscriminata proliferazione delle imputazioni frequente nella prassi e non senza ragione oggetto di accese critiche. Va pure detto che si tratta di uno strumentario che, almeno in linea di principio, non ha alcuna connessione col pericolo, pure frequentemente e fondatamente evocato, di configurare una responsabilità di posizione: il ruolo, giova ripeterlo, rileva non in sé bensì in relazione alle regole cautelari che ad esso sono associate e delle quali, ovviamente, è imprescindibile l’accertamento della violazione che si riveli anche eziologicamente rilevante.
D’altra parte, l’individuazione del garante è operazione non sempre semplice che richiede acume, studio di discipline di settore ed aziendali; ed anche, auspicabilmente, una qualche esperienza diretta, e non solo libresca, della non immaginabile complessità organizzativa all’interno delle grandi istituzioni.
La giurisprudenza recente evoca la dottrina di cui parliamo e la sentenza delle Sezioni unite che la ha definitivamente introdotta; anche se non mancano massime che pigramente ripetono gli stilemi della causalità umana: l’eccezionalità, l’imprevedibilità umana. Ma ciò che produce sconcerto è che qualche volta manca del tutto lo studio dei caratteri salienti delle diverse figure. Valga l’esempio della recente sentenza che ha ritenuto la responsabilità del rappresentante dei lavoratori per aver mancato di segnalare una prassi irregolare. Orbene il T.U. conferisce a tale figura del sistema alcune “attribuzioni” per consentirgli di acquisire le pertinenti informazioni e di far sentire la voce dei lavoratori nelle sedi in cui, all’interno dell’impresa, si discutono e si gestiscono i temi della sicurezza: prerogative e non obblighi. Un lavoratore come gli altri, formato (artt. 37 e 50) ma privo di competenze specialistiche, che attualizza, concretizza l’art. 9 dello Statuto dei lavoratori, importante norma principio che attribuisce alle organizzazioni sindacali la possibilità di far sentire la voce dei lavoratori a proposito della sicurezza all’interno delle organizzazioni produttive. Come si vede, una decisione sorprendente, priva della necessaria intelligenza delle cose, che finisce col trasformare la vittima in carnefice; con una motivazione di appena due righe.
Non va nascosto che pronunzie del genere, per fortuna infrequenti, contribuiscono a conferire al diritto penale un ruolo aggressivo, imperscrutabile, che spaventa e favorisce fenomeni di artificiosa fuga dai ruoli.
5. Proseguendo la rassegna di temi di grande attualità, può essere utile tornare sul tema, già accennato, della vigilanza. Si tratta di questione di vitale importanza che si trova in stretta connessione con la drammatica fenomenologia delle morti sul lavoro, che non accenna a diminuire e che quotidianamente ci inquieta. Sembra banale, ma va detto: le regole cautelari non servono se non c’è qualcuno che ne verifica l’osservanza in via preventiva.
Il nostro sistema consta di un nugolo di regole e di un sofisticato apparato contravvenzionale altamente ispirato: l’ispettore non è solo un controllore ma anche un consulente con lo scopo di ricostruire la sicurezza piuttosto che di punire soltanto. Una impostazione premiale, riparativa. Tuttavia la vigilanza è insidiata da carenze storiche e ancora irrisolte. Dal punto di vista istituzionale, sono presenti note criticità: frammentazione, contrasti, assenza di coordinamento, antagonismi. Soprattutto enorme carenza di risorse personali. Nella legislazione recente sono state introdotte forme di coordinamento e potenziamento del personale ispettivo, che tuttavia non sembra affrontino il problema con la determinazione, l’organicità e le risorse economiche che sarebbero necessarie. Basti pensare al lungo elenco di apparati distinti che si dividono i compiti.
Di fatto, l’ipotesi di una ispezione è statisticamente remota e comporta il costo di sanzioni pecuniarie (in oblazione) modeste, in rapporto al risparmio, alla velocizzazione, alla semplificazione che produce una gestione disinvolta della sicurezza. Particolarmente per le piccole organizzazioni. Una recente indagine indipendente sul campo mostra un risultato eloquente: di circa quaranta imprese campione, il 44%, non ha subito alcun controllo in cinque anni. Un dato che da solo spiega molte cose.
Come spesso accade, le soluzioni preferite sono quelle a costo zero: vigilanza autogestita, affidata al potenziamento del ruolo del preposto, di cui viene richiesta la necessaria, preventiva individuazione; trascurando che la figura è incarnata da un dipendente di basso rango, privo della necessaria indipendenza.
6. Per concludere questa disorganica disamina, provo a proporre qualche riflessione sul momento soggettivo della colpa che è al centro dell’attenzione tanto nella dottrina che nella giurisprudenza. Si tratta di uno strumento concettuale che mette la vicenda concreta oggetto del giudizio a contatto con lo specifico agente (il suo livello individuale di conoscenze, di energie, di esperienze) e con le specifiche circostanze in cui si è trovato ad operare. La esigibilità della pretesa cautelare che compare in molte moderne definizioni della colpa costituisce la principale ma sfumata chiave di volta per l’analisi del tema.
L’impostazione classica teme la deriva dell’incontrollato soggettivismo del giudizio. Vi è cioè il timore che, senza vincoli categoriali, senza un metro uniforme, la colpa possa perdersi negli umori, nelle inclinazioni soggettive del giudice. In conseguenza, si pensa di costruire anche su questo versante modelli di agente che incarnino e classifichino determinate tipiche difficoltà nella gestione del rischio e delle cautele. Questo approdo si espone a critiche non del tutto infondate: difficile se non proprio impossibile la catalogazione delle tipologie di agente e rischioso affidarsi ad un approccio che finisce con il tenere sempre troppo alta l’asticella delle pretese dell’ordinamento (un agente pur sempre ideale ed inespressivo). Allora, non resta che concentrarsi, più che sull’agente ideale, sullo specifico caso con tutti i problemi connessi. Si tratta di un approccio che sembra di cogliere nella giurisprudenza più recente.
Il tema ha almeno due risvolti problematici: da un lato, la legittimazione del giudice a farsi carico di istanze che potrebbero esser più frutto di personale sensibilità che della reale conformazione legale del sistema della responsabilità; dall’altro, gli strumenti concettuali, le categorie dogmatiche che possono orientare lo sforzo analitico. A tale ultimo riguardo gli studi più recenti sono condivisibilmente inclini a collocare le contingenze in questione nell’ambito della colpevolezza colposa. Come è noto, la concezione normativa della colpevolezza incorpora le cause scusanti e tra esse la inesigibilità, che tuttavia è una scusante non codificata che svolge una riconosciuta, alta funzione umanizzante. Essa quindi legittima la prudente attenzione del giudice verso situazioni contingenti che ostacolano l’osservanza delle cautele. E’ quasi impossibile catalogarle, tematizzarle. Il metro dovrebbe essere, come accennato, l’analisi, anche congiunta, delle capacità soggettive dell’agente e delle peculiari difficoltà nelle quali è stato chiamato ad agire. Non un armamentario su larga scala ma una valvola di sfogo del sistema da utilizzare con parsimonia: situazioni forse non proprio straordinarie ma comunque non routinarie sulle quali è facile immaginare un umanistico condiviso consenso attorno ad un esito assolutorio.
Lo strumento è stato ripetutamente utilizzato nell’ambito della responsabilità in ambito biomedico, traendo ispirazione dall’art 2236 cod. civ. e valorizzando speciali contingenze che ostacolavano l’azione terapeutica (l’urgenza, l’assenza di presidi ecc.)
Il dato nuovo che qui ci interessa è che recentemente questa apertura umanizzante si riscontra nella giurisprudenza in tema di sicurezza del lavoro, nonostante si sia in presenza di un sistema ipernormato, concentrato sulla regole e sulla loro violazione ed improntato a speciale severità.
Per conferire concretezza al discorso mi pare utile una succinta menzione di alcuni di questi casi, nei quali la Corte di cassazione ha annullato, con o senza rinvio, sentenze di condanna nei confronti di un garante, evocando la inesigibilità di quanto contestato.
– La macchina spezzonatrice e la mancanza di prova della conoscenza e della conoscibilità della rimozione della protezione da parte dei lavoratori.
– L’operatore ecologico che si aggrappa al veicolo in movimento, sprovvisto di pedana, in violazione della procedure e senza che il datore di lavoro potesse avvedersene.
– Il cancelletto abusivo per bypassare le cellule di blocco della macchina operatrice, non essendovi prova che tale prassi deviata fosse nota o conoscibile.
– La macchina segaossi utilizzata in modo improprio da parte del lavoratore, ed il preposto provvisoriamente incaricato da pochi giorni.
– Il mancato uso da parte del lavoratore edile dell’elmetto debitamente fornito in una giornata molto calda; ed l’inesigibilità da parte del datore di lavoro di vigilanza ad hoc.
– L’addetta alle pulizie e la raccolta con le mani di frammenti di vetro, in un contesto di elusione della procedura: assenza di prova della conoscenza o conoscibilità di tale modus operandi ed inesigibilità della condotta dovuta.
– Il datore di lavoro direttore di stabilimento da sei mesi e l’utilizzo di una macchina impropriamente modificata e pericolosa: inesigibilità della iniziativa occorrente a rendersi conto della irregolarità.
– I lavori di disboscamento senza imbragature e paratie: il lavoratore precipitato, la prassi non nota e la mancanza di prova della esigibilità del comportamento dovuto da parte del datore di lavoro.
– L’uso di un trapano irregolare e pericoloso di cui era stata disposta la dismissione demandata a due preposti: mancata verifica al riguardo da parte del datore di lavoro, in considerazione dell’organizzazione aziendale: l’inesigibilità di attività di vigilanza momento per momento.
– Il caso Montefibre: processo in tema di morti da amianto e annullamento con rinvio, per accertare se nei confronti dei garanti fossero esigibili le complesse procedure volte a limitare l’esposizione alla sostanza.
Trovo corretto e condivisibile che il tema della esigibilità della condotta dovuta sia collocato nell’ambito della colpevolezza colposa, piuttosto che in quello del lato soggettivo della colpa: una soluzione chiara, che enfatizza il momento del rimprovero insito nell’addebito, che non può essere sempre rapportato solo all’inosservanza della cautela doverosa. Del resto, tale soluzione era stata anche indicata dalle Sezioni unite (S. U. ThyssenKrupp).
Il tema tuttavia merita una ulteriore riflessione di carattere dogmatico. Quello della inesigibilità in ambiti privi di esplicita di tipizzazione è tema poco approfondito e di una vaghezza che alimenta il dubbio che lo strumento apra a soluzioni ispirate dalla sensibilità di un giudice, smarrendo così l’istanza di uniformità e prevedibilità del giudizio. Per tentare di arginare tale distruttivo pericolo, credo che sia necessario procedere con ordine, appurando se l’esclusione dell’imputazione possa trovare ragione, ancor prima che nella inesigibilità, nell’assenza delle condizioni interne alla colpa. L’itinerario è, in fin dei conti, quello già segnato qui sopra: l’evento, il rischio, le cautele, l’agente che quelle cautele è chiamato a gestire, le caratteristiche dell’organizzazione e la ripartizione dei ruoli. Solo quando tutti tali passaggi abbiano soddisfatto i criteri dell’imputazione oggettiva e soggettiva, è lecito chiedersi se siano presenti nel caso specifico delle speciali contingenze che abbiano recisamente ostacolato l’adempimento di quanto dovuto che diviene così inesigibile.
Se si confronta questo itinerario con i casi nei quali l’inesigibilità è stata evocata, ci si avvede che in realtà la soluzione assolutoria trova spesso ragione già negli indicati principi e canoni dell’imputazione colposa. Le leve utilizzate per l’annullamento delle condanne fanno sempre capo alle circostanze del fatto e mai ad una speciale condizione fisica o psichica dell’agente; e si tratta di circostanze che nella maggior parte dei casi conducono a negare la connessione tra il ruolo istituzionale dell’autore e lo specifico accadimento. Per esemplificare, pare che nell’ambito dei tipici canoni dell’imputazione colposa possano essere ricondotte quasi tutte le vicende evocate nelle quali si considera che dal garante non si poteva pretendere una vigilanza continua, ad hoc. Qui non vi è nulla extra ordinem: il datore di lavoro è tenuto alla vigilanza operativa solo quando abbia assunto interamente su di sé tale compito, e non si sia avvalso (a seconda dei casi) della collaborazione di un dirigente o di un preposto. Alla inesigibilità possono essere invece più facilmente ricondotte le sentenze che constatano la necessità di un adempimento che è reso possibile solo da una matura conoscenza dell’organizzazione o da un impegno organizzativo complesso e lungo. In tali casi la inesigibilità è legata a circostanze (la brevità dell’incarico e/o la sua complessità) che, pur non negando l’inosservanza della regola cautelare, mostrano una insuperabile difficoltà: un elemento obiettivo, fattuale di esclusione della colpevolezza.
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