quando Poste non deve risarcire


Con l’ordinanza n. 25014/2026, la Cassazione accoglie il ricorso di Poste Italiane, cassando con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva condannato la società al pagamento di oltre 20.000 euro a due risparmiatori. La Corte ricostruisce puntualmente la sequenza dei decreti-legge che hanno prorogato i termini di esigibilità dei buoni postali durante l’emergenza Covid-19, e ribadisce che la mancata consegna del foglio informativo analitico non genera, di per sé, un diritto al risarcimento per la sopravvenuta prescrizione del credito al rimborso.

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Buoni fruttiferi postali prescritti: il caso arrivato in Cassazione

Due risparmiatori avevano agito in giudizio davanti al Tribunale nei confronti di Poste Italiane s.p.a., esponendo di aver sottoscritto, tra il 22 giugno 1999 e il 17 ottobre 2001, taluni buoni fruttiferi postali appartenenti alle serie CB, CE, AA1, AA2 e AA3, lamentando che la società non avesse mai consegnato loro, per nessuno dei titoli, il prescritto foglio informativo analitico. Poste Italiane aveva negato il rimborso eccependo l’intervenuta prescrizione decennale del diritto.

Gli attori avevano quindi proposto una domanda articolata su molteplici livelli: 

  • in via principale, l’accertamento della mancata prescrizione dei buoni con condanna al rimborso di capitale e interessi; 
  • in subordine, l’accertamento della responsabilità contrattuale, precontrattuale o extracontrattuale di Poste per violazione degli obblighi informativi, con condanna al risarcimento del danno pari al capitale investito, oltre interessi quale lucro cessante;
  • in via ulteriormente subordinata, la risoluzione del contratto per inadempimento, con restituzione del capitale e risarcimento del danno da interessi; infine, in via di ulteriore gradazione, l’accertamento dell’arricchimento senza causa della convenuta. 

Il Tribunale aveva respinto integralmente le domande. La Corte d’appello, con sentenza resa nel 2024, ha invece integralmente riformato la decisione di primo grado, condannando Poste Italiane a pagare 9.037,99 euro a uno dei due risparmiatori e 11.437,50 euro a entrambi congiuntamente, oltre interessi. Contro questa pronuncia Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Proroghe Covid: per i buoni il termine si ferma al 31 luglio 2021

Col primo motivo, Poste Italiane ha censurato la violazione dell’art. 34, comma 3, del d.l. n. 34/2020 e dell’art. 16 del d.l. n. 221/2021, sostenendo che quest’ultimo decreto, pur avendo protratto lo stato di emergenza pandemica sino al 31 marzo 2022, ne avesse circoscritto l’ambito applicativo ai soli termini elencati nel proprio allegato, che non menzionava affatto i buoni fruttiferi postali. 

Per la ricorrente, l’ultima proroga effettivamente applicabile ai buoni era quella disposta dall’art. 11 del d.l. n. 52/2021, che fissava il termine di esigibilità al 31 luglio 2021, con conseguente deadline della prescrizione entro i successivi due mesi: poiché nel caso di specie il primo atto interruttivo risaliva al 25 novembre 2021, la prescrizione si sarebbe già compiuta. 

La Cassazione ha accolto il motivo, dopo aver ricostruito analiticamente l’intera catena normativa. L’art. 34, comma 3, del d.l. n. 34/2020 (conv. l. n. 77/2020) aveva stabilito che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cadesse nel periodo di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020 fossero esigibili entro due mesi dalla cessazione di tale periodo. 

Tale disciplina è stata prorogata plurime volte tramite la tecnica del rinvio ad allegati che elencavano specificamente le disposizioni prorogate: dapprima fino al 15 ottobre 2020 (d.l. n. 104/2020), in seguito al 31 dicembre 2020 (d.l. n. 125/2020, tramite modifica del d.l. n. 83/2020, il cui allegato 1 includeva espressamente l’art. 34), poi fino al 30 aprile 2021 (d.l. n. 183/2020, il cui allegato 1 includeva ancora l’art. 34) e, infine, fino al 31 luglio 2021 (art. 11 d.l. n. 52/2021, il cui allegato 2 comprendeva sempre la disposizione sui buoni postali). Il punto di svolta è rappresentato dall’art. 6 del d.l. n. 105/2021 (conv. l. n. 126/2021), che ha disposto un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021, ma il cui allegato A non menziona più l’art. 34 relativo ai buoni fruttiferi postali. 

Perché la proroga non può estendersi fino a marzo 2022

La stessa esclusione si ritrova nell’art. 16 del d.l. n. 221/2021 (convertito in l. n. 11/2022), che ha prorogato ulteriormente i termini fino al 31 marzo 2022, sempre senza fare menzione della disciplina sulla prescrizione dei buoni postali. La Corte di appello aveva ritenuto irrilevante questa sfasatura, ragionando che l’art. 34, comma 3, avesse “già espressamente ed univocamente” ancorato il differimento a due mesi dal termine dello stato di emergenza, sicché non sarebbe stata necessaria alcuna specifica proroga nei decreti successivi. 

La Cassazione ha giudicato questa lettura non condivisibile su più fronti

  • essa trascura il dato letterale delle norme di proroga, che non hanno mai previsto un’estensione generalizzata ma sempre circoscritta ai termini specificamente elencati negli allegati; 
  • ignora la tecnica legislativa costantemente adottata per individuare puntualmente le materie oggetto di proroga; 
  • e soprattutto amplia l’ambito applicativo di una disposizione eccezionale e derogatoria (quella che sospende il regime ordinario della prescrizione decennale), violando così il divieto di interpretazione estensiva delle norme derogatorie, oltre che il divieto di analogia ex art. 14 delle preleggi (richiamando Cass. n. 9205/1999 e Cass. n. 4657/2018). 

La Corte ha comunque riconosciuto che l’art. 34, comma 3, ha conservato un autonomo valore precettivo quanto alla previsione dei due mesi di esigibilità aggiuntiva, valore destinato a operare in relazione all’ultimo periodo di proroga effettivamente disposto, ossia il 31 luglio 2021, e non oltre.

Foglio informativo non consegnato: quando Poste non deve risarcire

Con il secondo motivo, Poste Italiane ha censurato la violazione degli artt. 3 e 6 del d.m. 19 dicembre 2000, dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova e dei principi enunciati da Cass. Sez. Un. n. 3963/2019, contestando su più fronti la decisione della Corte d’appello: 

  • la mancata consegna del foglio informativo non sarebbe stata provata; 
  • l’onere probatorio sarebbe stato erroneamente posto a carico della società; 
  • i buoni fruttiferi postali, non costituendo titoli di credito ma documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., sarebbero disciplinati unicamente dai decreti ministeriali istitutivi, rendendo irrilevante la consegna del foglio informativo. 

Anche questo motivo è stato accolto. La Cassazione ha richiamato il proprio consolidato e recente orientamento (Cass. n. 3686/2026, n. 5578/2026, e diverse pronunce non massimate del 2026) secondo cui gli obblighi informativi previsti dai decreti sui buoni postali non sono preordinati a riequilibrare un’asimmetria informativa a favore dell’investitore al momento della scelta di investire, poiché si collocano “a valle” della sottoscrizione del titolo, accompagnando la consegna del documento già perfezionato. 

Tali obblighi assolvono, quindi, a una funzione meramente riepilogativa e ricognitiva dei termini di un’operazione già conclusa, e non incidono sulla formazione del consenso: il sottoscrittore, per il principio di autoresponsabilità, deve ritenersi comunque a conoscenza degli elementi essenziali del titolo, incluso il termine di scadenza, anche perché tali informazioni sono sempre ricavabili aliunde, in particolare dai d.m. istitutivi delle singole serie, pubblicati in G.U. 

Buono prescritto: perché manca il nesso causale con il danno

Da ciò discende l’assenza di un nesso causale tra l’omessa consegna del foglio informativo e il mancato tempestivo esercizio del diritto al rimborso prima della maturazione della prescrizione: il danno lamentato dai risparmiatori, la perdita del capitale per intervenuta prescrizione, non può essere ricondotto, sul piano eziologico, all’inadempimento dell’obbligo informativo. 

Buoni postali e investimenti finanziari: perché le regole sono diverse

La Corte ha inoltre escluso che possano essere automaticamente trasposti nella materia dei buoni postali i principi elaborati in tema di responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi nella prestazione di servizi di investimento (art. 21 t.u.f.), dove opera una presunzione legale di nesso causale tra inadempimento informativo e pregiudizio patrimoniale: in quel contesto, infatti, gli obblighi informativi servono proprio a colmare un’asimmetria conoscitiva preesistente alla decisione di investire, funzione del tutto estranea alla disciplina dei buoni postali fruttiferi.

Buoni fruttiferi postali: i due principi fissati dalla Cassazione

In accoglimento di entrambi i motivi, la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello, rinviando la causa alla stessa Corte, in differente composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà applicare due principi di diritto

1- Ai fini della verifica del tempestivo esercizio del diritto al rimborso dei buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cada nel periodo di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020, occorre considerare non solo la previsione originaria dell’art. 34, comma 3, del d.l. n. 34/2020, ma anche le successive norme che ne hanno definito l’estensione temporale, sicché il diritto alla riscossione ha potuto essere esercitato entro due mesi dalla cessazione dell’ultimo periodo di proroga applicabile, individuato, in base all’art. 11 del d.l. n. 52/2021, nel 31 luglio 2021.

2- In tema di buoni postali fruttiferi, la mancata consegna del foglio informativo analitico previsto dall’art. 3 del d.m. 19 dicembre 2000 non determina l’insorgere, in favore del sottoscrittore, di un diritto risarcitorio pari al valore del credito non tempestivamente riscosso, ove questi lamenti che l’estinzione per prescrizione del proprio diritto al rimborso sia imputabile alla mancata conoscenza della scadenza del titolo derivante dal deficit informativo.




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