Con circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 le Entrate chiariscono diverse questioni interpretative della normativa fiscale applicata allo sport dilettantistico.
Nell’articolo che segue si approfondisce la disciplina IRAP applicabile ai compensi per i lavoratori co.co.co.
In chiusura si propone un confronto con il nuovo art. 82bis CTS recentemente introdotto dal Decreto Omnibus.
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1) Quesito e norma di riferimento
Nel quesito rivolto alle Entrate, si domanda se la disposizione recata dall’articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021, che prevede la non concorrenza alla base imponibile IRAP, fino alla soglia di 85.000 euro, per i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo sia applicabile anche ai compensi erogati da un ente sportivo dilettantistico per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.
In risposta a tale quesito, le Entrate chiariscono che la questione rientra nell’abito di applicazione dell’articolo 36, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2021, per cui, «tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo inferiori all’importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
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2) Esenzione IRAP anche per collaborazioni di carattere amministrativo gestionale
La norma di riferimento applica un rinvio generale alle co.co.co. nell’area del dilettantismo, senza porre distinzioni o limitazioni in base alla tipologia di incarico svolto.
Tale interpretazione trova conferma nella lettura congiunta dell’articolo 36, comma 6, e dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021: quest’ultimo, infatti, riconduce espressamente le attività amministrativo-gestionali rese a favore degli enti sportivi dilettantistici alla disciplina fiscale dei compensi sportivi, a prescindere dalla forma contrattuale adottata (inclusa, quindi, la co.co.co.).
In conclusione, anche per i compensi derivanti da co.co.co. amministrativo-gestionali vale la franchigia IRAP: se l’ammontare annuo è inferiore a 85.000 euro, tali somme non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell’ente sportivo (ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 446/1997).
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3) Nuove regole IRAP per lo sport e il Terzo Settore
Se da un lato la Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021) “alleggerisce” l’IRAP sul lato dei costi del personale, dall’altro le novità del Codice del Terzo Settore (art. 82-bis del D.Lgs. n. 117/2017, introdotto dal D.Lgs. n. 148/2026) tutelano la qualificazione dell’ente erogante ai fini dell’imposta regionale.
Nell’ambito dello sport dilettantistico, alla luce di quanto analizzato, i compensi fino a 85.000 euro annui erogati ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) non concorrono a formare la base imponibile IRAP dell’ente sportivo.
Di conseguenza, come chiarito dalla circolare in analisi, questo beneficio vale sia per i lavoratori sportivi come istruttori, atleti, allenatori, sia per i collaboratori amministrativo-gestionali (ad esempio, segreteria o contabilità).
L’associazione o società sportiva non versa l’IRAP su questi costi di gestione, ottenendo un risparmio diretto sulla forza lavoro.
Parallelamente, nell’ambito del terzo settore, il cd, Decreto Omnibus (D.lgs. n. 148 del 7 agosto 2026, art. 30) introduce il nuovo art. 82bis nel Codice di Terzo settore, stabilendo che la natura commerciale o non commerciale delle attività svolte dagli ETS, ai soli fini IRAP, continua a essere valutata con i criteri generali del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e non con i parametri più rigidi dell’art. 79 del CTS.
Va considerato che numerose Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) sono iscritte o stanno valutando l’iscrizione anche al RUNTS come Enti del Terzo Settore o Aps.
L’art. 82-bis evita che l’ingresso nel Terzo Settore stravolga la qualificazione IRAP dell’ente o reintroduca imposte indesiderate sul valore della produzione complessivo.
Sul punto si ricorda che la nuova disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
La disciplina dell’IRAP si conferma un pilastro fondamentale sia per la Riforma dello Sport che per la Riforma del Terzo Settore.
Da un lato, l’esenzione sui compensi da co.co.co. fino a 85.000 euro annui (estesa anche al personale amministrativo-gestionale) riduce i costi di gestione delle ASD e SSD; dall’altro, l’introduzione dell’art. 82-bis del CTS garantisce stabilità e continuità nell’applicazione dell’IRAP anche per gli enti sportivi che assumono la qualifica di Enti del Terzo Settore, ancorando la qualificazione fiscale ai consolidati criteri del TUIR.”
Quadro di sintesi
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Fattispecie |
Applicazione ai collaboratori (Riforma dello Sport) |
Applicazione in base alla natura giuridica dell’Ente (Codice Terzo Settore) |
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La norma di riferimento |
Artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 36/2021. |
Art. 82-bis del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017). |
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Cosa riguarda? |
I compensi pagati ai collaboratori (co.co.co. sportivi e di segreteria/amministrazione). |
La natura dell’ente (se viene considerato commerciale o non commerciale ai fini IRAP). |
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Chi ne beneficia? |
Tutte le ASD e SSD dilettantistiche. |
Le ASD che sono anche Enti del Terzo Settore (iscritte al RUNTS). |
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Qual è il vantaggio concreto? |
Zero IRAP sui compensi pagati fino a 85.000 € all’anno per ciascun collaboratore. |
Si continuano ad applicare le regole storiche del TUIR, evitando che l’ingresso nel Terzo Settore faccia scattare nuove regole di applicazione dell’IRAP. |
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