Il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 639/2026 afferma che le attribuzioni patrimoniali effettuate tra coniugi nell’accordo di separazione consensuale non sono donazioni — nemmeno indirette. La loro causa è la sistemazione dei rapporti coniugali, non l’animus donandi. Non si applicano le regole sulla revocazione per ingratitudine. E anche se fossero donazioni, il semplice esercizio di azioni giudiziarie legittime non integra la grave ingratitudine richiesta dall’art. 801 cod. civ.
Marito e moglie si separano consensualmente nel 2020. Nell’accordo omologato dal tribunale, lei trattiene 250.000 euro prelevati dal conto cointestato, con il consenso del marito. Due anni dopo, il marito torna in giudizio sostenendo di aver fatto una donazione indiretta alla moglie e chiede la revoca per ingratitudine — perché lei lo ha citato in giudizio più volte, lo ha fatto sequestrare, lo ha estromesso dalle società familiari.
La risposta alla domanda su se i soldi lasciati alla moglie nella separazione consensuale possano essere richiesti indietro come donazione revocata è no — e per due ragioni distinte, ciascuna sufficiente da sola a respingere la domanda.
Prima ragione: nell’accordo di separazione non c’è donazione
Le attribuzioni patrimoniali effettuate tra coniugi in sede di separazione consensuale non sono donazioni. Non sono nemmeno donazioni indirette. Hanno una causa diversa — e la causa del negozio è ciò che ne determina la disciplina applicabile.
La Cassazione lo afferma da decenni in modo costante — la sentenza cita, tra le altre, Cass. n. 17908/2019 e Cass. n. 12110/1992. Le attribuzioni nell’accordo di separazione “sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di donazione, sia a quelle di un atto di vendita”. Rispondono a uno “spirito di sistemazione dei rapporti in occasione della separazione consensuale”, che rivela una tipicità propria, estranea alla liberalità.
La causa di questi accordi non è l’animus donandi — la volontà di arricchire l’altro senza corrispettivo — ma la definizione concordata degli assetti economici conseguenti alla separazione. Una funzione solutoria, compensativa, perequativa. Si tratta di negozi a causa familiare, funzionalmente collegati alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra coniugi nella fase di crisi.
In una separazione, il marito rinuncia alla propria quota della casa coniugale in favore della moglie che vi resta con i figli. Non è una donazione: è una sistemazione dei rapporti conseguente alla separazione, con la sua causa tipica. Non si applicano le norme sulla revocazione delle donazioni.
L’animus donandi non si presume: deve essere provato
Il Tribunale sottolinea un punto che l’attore aveva trascurato: l’animus donandi non è in re ipsa — non si presume per il solo fatto che qualcuno abbia consentito a che l’altro trattenesse una somma di denaro. Deve essere provato da chi invoca la donazione.
Nel caso concreto, non solo mancava la prova dell’animus donandi — ma le stesse allegazioni del marito lo contraddicevano. Il ricorrente aveva ammesso di aver dato il consenso “al fine di evitare conflittualità che avrebbero potuto nuocere alla serenità della figlia”. Una motivazione prudenziale e familiare, incompatibile con lo spirito di liberalità.
Seconda ragione: anche se fosse donazione, non c’è ingratitudine
Il Tribunale affronta anche l’ipotesi alternativa — e la respinge anch’essa. Anche volendo qualificare quell’attribuzione come donazione, i comportamenti della moglie non integrano la “grave ingratitudine” richiesta dall’art. 801 cod. civ. per la revocazione.
La norma richiede che il donatario abbia commesso una delle condotte previste dall’art. 463 cod. civ. — attentato alla vita del donante, gravi crimini contro di lui — oppure si sia reso colpevole di ingiuria grave, o abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio, o abbia rifiutato gli alimenti dovuti.
Le condotte contestate alla moglie erano: aver intentato azioni giudiziarie in materia societaria, aver ottenuto un sequestro conservativo, aver chiesto la restituzione di compensi, aver iscritto un’ipoteca giudiziale, aver introdotto il nuovo compagno in azienda, aver iniziato una nuova convivenza pochi giorni dopo l’omologa.
Il Tribunale le valuta una per una e le rigetta tutte.
Fare causa a qualcuno non è ingratitudine
Il principio più significativo della sentenza riguarda il diritto di agire in giudizio. Il Tribunale afferma esplicitamente che l’esercizio del diritto di agire in giudizio — garantito dall’art. 24 della Costituzione — non può essere qualificato come ingiuria grave ai sensi dell’art. 801 cod. civ.
Perché le azioni giudiziarie possano integrare la grave ingratitudine, occorrerebbe la prova di abusi evidenti: proposizione di azioni intrinsecamente infamanti, manifestamente infondate e persecutorie. Azioni finalizzate non a tutelare un diritto, ma a danneggiare il donante.
Nel caso concreto, le azioni della moglie avevano tutelato diritti reali e fondati. Il sequestro conservativo era stato autorizzato dal tribunale. Il decreto ingiuntivo era stato confermato. L’ipoteca era stata dichiarata legittima. Le cause erano in larga parte vinte dalla moglie. Non c’era prova che fossero state intentate con il precipuo fine di danneggiare il marito, piuttosto che di tutelare interessi legittimi — propri, della figlia, o delle società.
La circostanza che le cause fossero numerose non cambia la valutazione: il numero da solo non trasforma azioni legittime in azioni persecutorie.
La nuova convivenza e la scelta delle nomine aziendali
Il Tribunale si occupa anche degli altri comportamenti contestati. La nuova convivenza avviata pochi giorni dopo l’omologa della separazione non può costituire ingratitudine: con la separazione vengono meno il diritto di coabitazione e il dovere di fedeltà reciproca. La moglie è libera di rifare la propria vita.
L’introduzione del nuovo compagno in azienda con un ruolo dirigenziale “può ben costituire una libera scelta messa in atto dalla sig.ra C1 per motivi di carattere imprenditoriale e personale” — non un “atto di suprema umiliazione”, come aveva sostenuto il marito.
La regola pratica in sintesi
Chi partecipa a una separazione consensuale e attribuisce all’altro coniuge beni o somme di denaro non sta facendo una donazione. Quella scelta ha la causa nella sistemazione della crisi coniugale, non nella liberalità. Non potrà successivamente tornare in giudizio per chiedere la revoca sostenendo che l’ex si è comportato male.
E anche nelle situazioni in cui esistesse una vera donazione da revocare, il comportamento del donatario deve essere qualificato in modo oggettivo e soggettivo come grave ingratitudine: condotte offensive, dolose, finalizzate a danneggiare il donante. Il semplice esercizio — anche plurimo — di azioni giudiziarie a tutela di diritti legittimi non raggiunge questa soglia. Chi fa causa per tutelare i propri diritti non è ingrato — è qualcuno che usa gli strumenti che la legge mette a disposizione di tutti.
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