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FederlegnoArredo e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil hanno firmato l’ipotesi di accordo 3 settembre 2026 di rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle aziende operanti nei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali (Codice Cnel F051). L’accordo ha validità dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028. Vai al testo dell’accordo
Minimi retributivi
Con l’accordo vengono previsti due aumenti sui minimi:
- € 95,00 al livello AS1 parametro 134, da riparametrare su tutti ilivelli, con la retribuzione del mese di settembre 2026. Tale incremento assorbe tutti gli “anticipi su futuri incrementi contrattuali” definiti a livello aziendale;
- € 39,00 al livello AS1 – parametro 134, da riparametrare su tutti ilivelli, con decorrenza dal mese di gennaio 2027.
Nei mesi di gennaio 2027 e gennaio 2028, dopo la pubblicazione del dato Ipca generale dell’anno precedente da parte dell’Istat, le Parti si incontreranno e definiranno gli incrementi dei minimi contrattuali a valere dal 1º gennaio, a copertura rispettivamente degli anni 2027 e 2028.
Consulta le tabelle retributive nella “Banca dati“
Una tantum
A copertura del periodo 1° gennaio 2026 – 31 agosto 2026, con la retribuzione del mese di dicembre 2026, ai lavoratori in forza alla data di erogazione, verrà erogata una somma una tantum di € 100,00 per tutti i livelli, omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del t.f.r..
Per i lavoratori assunti in tale periodo, l’importo sarà riparametrato sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (per i lavoratori assunti fino al giorno 15 del mese la quota afferente al mese è dovuta al 100%, per i lavoratori assunti dal giorno 16 non è dovuta).
Quota di servizio sindacale
Le aziende comunicheranno, mediante affissione dal 3 ottobre c.a., ai lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti, che i sindacati richiedono una quota di € 35,00 per il servizio sindacale contrattuale, da trattenere sulla retribuzione del mese di novembre 2026.
I lavoratori che non intendano versare detta quota devono darne avviso per iscritto all’azienda entro il 31 ottobre 2026.
La trattenuta per la quota di servizio sindacale contrattuale non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle OO.SS. stipulanti che non siano presenti in azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanze e puerperio, aspettativa, cassa integrazione guadagni, ecc.. ) nel periodo intercorrente tra la suddetta comunicazione e il 31 ottobre 2026.
Aumenti periodici di anzianità
Con decorrenza dal 1° gennaio 2027, gli aumenti periodici matureranno secondo i seguenti nuovi valori:
| AD3 | 17,72 | AC1 | 11,59 |
| AD2 | 17,72 | AS3 | 12,26 |
| AD1 | 16,70 | AS2 | 11,59 |
| AC5 | 15,68 | AS1 | 10,91 |
| AC4 | 14,30 | AE4 | 10,91 |
| AC3 | 12,95 | AE3 | 10,56 |
| AC2 | 12,95 | AE2 | 10,24 |
| AS4 | 12,95 | AE1 | 9,54 |
Gli aumenti periodici maturati fino alla data del 31 dicembre 2026 verranno aggiornati ai nuovi valori allo scadere del 6° biennio di anzianità di servizio presso l’azienda; per i lavoratori che abbiano già maturato tale anzianità gli aumenti periodici verranno aggiornati a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Allo scadere del 6° biennio di anzianità di servizio presso l’azienda, gli aumenti periodici maturati nelle precedenti categorie e congelati nei relativi importi verranno adeguati all’importo della categoria finale raggiunta. La frazione di biennio al momento del passaggio di categoria verrà considerata utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Previdenza complementare
Il Fondo di Previdenza complementare di riferimento per le aziende e i lavoratori del settore è il Fondo pensione ARCO.
Dal 1º gennaio 2027 l’aliquota a carico delle aziende sarà del 2,40% e dal 1º gennaio 2028 del 2,60% (rimane invariata l’aliquota a carico degli iscritti).
La contribuzione assorbirà, fino a concorrenza, eventuali contribuzioni derivanti da accordi territoriali e/o aziendali.
Assistenza sanitaria integrativa
A decorrere dal 1° gennaio 2027 la contribuzione sarà pari ad € 18,00 per 12 mensilità.
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Eventuali trattamenti di miglior favore definiti in sede aziendale possono essere assorbiti fino a concorrenza.
| Istituto | Operai % | Intermedi % | Impiegati % |
|---|---|---|---|
| 1) lavoro straordinario diurno (feriale) | 30 | 30 | 30 |
| 2) lavoro festivo anche a turni avvicendati compreso il ciclo continuo (compiuto nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo delle stesse e nei giorni festivi) | 50 | 50 | 50 |
| 3) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) non compreso in turni avvicendati, compreso il ciclo continuo | 35 | 35 | 35 |
| 4) lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) effettuato in turni avvicendati, compreso ciclo continuo | 30 | 30 | 30 |
| 5) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore o il maggior orario di cui all’art.18, parte comune, del Ccnl) | 50 | 50 | 60 |
| 6) lavoro straordinario notturno | 50 | 50 | 50 |
| 7) lavoro straordinario festivo notturno | 70 | 70 | 70 |
Classificazione del personale
Prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro paritetico con il compito di analizzare i cambiamenti organizzativi e tecnologici, impattanti sull’organizzazione del lavoro, che rendono obsoleti o incoerenti i principi che avevano guidato l’aggiornamento del sistema di inquadramento professionale avvenuto tra il 2004 e il 2006. Fissata la data del 31 dicembre 2027 per il deposito delle risultanze dei relativi lavori.
Passaggio automatico dal livello AE1 al livello AE2
Fatti salvi gli accordi a livello aziendale o di gruppo, con decorrenza dal 1º gennaio 2028, decorsi 24 mesi nel livello AE1 (parametro 100), i lavoratori impiegati in attività produttive o comunque connesse al ciclo produttivo verranno inquadrati nel livello successivo. Per il personale già in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 3 settembre 2026, il passaggio di livello avrà luogo con decorrenza dal 1º gennaio 2028 per i soli lavoratori che, al 31 dicembre 2027, risultino già inquadrati nel livello AE1 da almeno 24 mesi. Negli altri casi, il passaggio avrà luogo al raggiungimento della suddetta soglia.
Malattia
A decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo 3 settembre 2026, ai lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/1999, L. 104/1992 e d. lgs. 62/2024, nonché ai lavoratori affetti dalle seguenti patologie gravi accertate che comportino terapie salvavita:
- tumorali;
- leucemiche;
- da deficienza immunitaria conclamata;
- trapianti di organi primari
alla scadenza del periodo di comporto verranno riconosciuti ulteriori 45 giorni di calendario di conservazione del posto.
Per maggiori dettagli vai a “Rinnovi CCNL“
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