Con il Messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti sui limiti dimensionali applicabili alle imprese artigiane del settore impiantistico, distinguendo le attività svolte nell’ambito delle costruzioni edili da quelle effettuate prevalentemente su edifici già esistenti.
La distinzione è particolarmente rilevante per le imprese che si occupano di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, perché determina il numero massimo di addetti consentito per mantenere la qualifica artigiana.
A seguito dei dubbi interpretativi emersi, sono stati inoltre precisati i criteri per verificare l’attività prevalente e le modalità di presentazione della dichiarazione all’INPS, disponibile a partire dal 23 ottobre 2026.
Imprese impiantistiche artigiane: quali limiti dimensionali si applicano?
La Legge n. 443/1985, che disciplina l’impresa artigiana, stabilisce limiti dimensionali differenti in funzione dell’attività esercitata.
Per le imprese del settore impiantistico possono trovare applicazione due soglie:
- 18 dipendenti, elevabili a 22 se le unità aggiuntive sono apprendisti, per le imprese che svolgono prevalentemente attività impiantistiche non riconducibili alle costruzioni edili;
- 10 dipendenti, elevabili a 14 se le unità aggiuntive sono apprendisti, per le imprese che operano prevalentemente nell’ambito delle costruzioni edili.
La differenza dipende quindi dalla natura dell’attività effettivamente svolta e non soltanto dalla classificazione dell’impresa.
Individuare correttamente il limite applicabile è fondamentale per verificare il mantenimento della qualifica artigiana e valutare eventuali incrementi dell’organico aziendale.
Manutenzione e installazione di impianti: quando l’attività non è considerata edile?
Secondo i chiarimenti forniti, le imprese che svolgono prevalentemente interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, adeguamento o ristrutturazione di impianti su immobili civili o industriali già esistenti non rientrano, ai fini dei limiti dimensionali, nell’ambito delle costruzioni edili.
Rientrano invece nell’attività edile gli interventi impiantistici effettuati prevalentemente nell’ambito della costruzione di nuovi edifici.
Un’ulteriore precisazione riguarda le ristrutturazioni: quando l’intervento non comporta la demolizione integrale dell’edificio, l’immobile continua a essere considerato esistente. In caso di demolizione integrale e successiva ricostruzione, l’attività viene invece ricondotta alle costruzioni edili.
Come verificare l’attività prevalente dell’impresa
Per individuare il limite dimensionale corretto occorre valutare quale attività rappresenti la parte prevalente del lavoro svolto dall’azienda.
Secondo i chiarimenti operativi, la verifica può essere effettuata sulla base dei dati dell’ultimo esercizio disponibile.
Il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando almeno il 51% del fatturato complessivo deriva da attività impiantistiche di manutenzione, riparazione, sostituzione o adeguamento realizzate su immobili civili o industriali già esistenti.
Una volta accertata questa condizione, la dichiarazione mantiene efficacia anche negli anni successivi e deve essere aggiornata soltanto qualora intervengano variazioni nell’attività prevalente.
Per le imprese che svolgono sia interventi su nuove costruzioni sia attività su edifici esistenti, diventa quindi importante disporre di dati che consentano di distinguere correttamente le diverse lavorazioni.
Dal 23 ottobre 2026 la dichiarazione all’INPS
Le imprese impiantistiche già inquadrate con il codice di autorizzazione CA 5G, che non svolgono prevalentemente attività nell’ambito delle costruzioni edili, possono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione di responsabilità per richiedere il corretto inquadramento.
La procedura sarà disponibile dal 23 ottobre 2026, attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente, nella sezione Contatti, utilizzando lo Smart Task denominato “Limiti impresa impiantistica artigiana”.
A seguito della dichiarazione e dell’attribuzione del codice CA 4X, potrà essere attribuito il codice CA 5C, che consente l’applicazione del limite dimensionale previsto per le imprese artigiane non edili.
La data di decorrenza della variazione da indicare è il 1° luglio 2026 oppure una data successiva, qualora gli effetti della dichiarazione decorrano da quest’ultima.
Attenzione: il 23 ottobre è la data di apertura della procedura, non una scadenza per la presentazione. Non è previsto un termine ultimo entro il quale trasmettere la dichiarazione.
Cosa devono verificare le imprese prima di presentare la dichiarazione
Prima di procedere, è opportuno effettuare un’attenta verifica della situazione aziendale, prendendo in considerazione la tipologia delle attività effettivamente svolte, la quota di lavorazioni realizzate su immobili esistenti, la composizione del fatturato dell’ultimo esercizio e il numero degli addetti rilevante ai fini della normativa sull’artigianato.
È inoltre importante verificare l’attuale inquadramento contributivo dell’impresa e la presenza del codice di autorizzazione CA 5G.
Questi controlli consentono di accertare la sussistenza dei requisiti per richiedere l’applicazione del limite dimensionale di 18 dipendenti, elevabile a 22 alle condizioni previste dalla legge.
Ulteriori chiarimenti per le imprese di nuova iscrizione
Restano da approfondire alcuni aspetti applicativi, in particolare per le imprese di nuova costituzione che non dispongono ancora di un esercizio completo sul quale determinare la prevalenza dell’attività.
Per queste situazioni saranno utili ulteriori indicazioni sui criteri da adottare nella verifica dei requisiti.
Le imprese interessate sono quindi invitate a verificare il proprio inquadramento e la tipologia di attività svolta prima di presentare la dichiarazione all’INPS, così da applicare correttamente i limiti dimensionali previsti per il settore artigiano.
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