Impianti ibridi obbligo caricamento nel curit


Per nuovi impianti, ristrutturazioni o sostituzioni: l’obbligo di inserimento spetta all’installatore che ha eseguito i lavori. Per gli impianti esistenti: la registrazione e l’aggiornamento della documentazione durante le normali manutenzioni e controlli spettano al manutentore o al Terzo Responsabile (se nominato per impianti centralizzati).

 

Nel contesto dell’applicazione della normativa sugli impianti termici, uno degli errori più comuni in cui possono incorrere installatori e manutentori riguarda la gestione degli impianti ibridi (caldaia più pompa di calore) di piccola potenza. In particolare, quando la pompa di calore ha una potenza inferiore ai 12 kW.  Questa criticità deriva da un’interpretazione parziale delle soglie normative regionali, che porta erroneamente a ritenere tali sistemi esclusi dall’obbligo di registrazione nel CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici).

 

Questo errore nasce principalmente da due fattori:

  • l’interpretazione impropria della soglia dei 12 kW prevista per alcune tipologie di generatori, che viene erroneamente estesa all’intero impianto;
  • la mancata comprensione del fatto che un sistema ibrido costituisce un unico impianto termico integrato, e non due apparecchi indipendenti.

 

Alla luce della normativa nazionale (D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013) e delle disposizioni regionali lombarde (DGR 3502/2020, DDUO 11237/2022), tale interpretazione è tecnicamente e giuridicamente scorretta. Da questo fattore possono nascere rischi concreti di sanzione per l’installatore e il manutentore in quanto potrebbe generare:

  • omessa registrazione dell’impianto al CURIT
  • compilazione errata del libretto
  • non conformità ai fini delle ispezioni e delle pratiche energetiche (es. APE)

 

Gli impianti ibridi con pompa di calore inferiore a 12 kW devono essere obbligatoriamente accatastati, in quanto rientrano pienamente nella definizione di impianto termico e nell’ambito di applicazione della normativa vigente. Il punto di partenza è la normativa nazionale, che definisce cosa sia un impianto termico. Il D.Lgs. 192/2005, aggiornato dal D.Lgs. 48/2020, stabilisce che:

  • L’impianto termico è un sistema tecnologico fisso destinato alla climatizzazione (invernale o estiva), con eventuale produzione di ACS, comprendente produzione, distribuzione, accumulo e regolazione, anche se composto da più generatori combinati. Un sistema ibrido (caldaia più pompa di calore) è giuridicamente un unico impianto termico, non due impianti separati.

 

Quindi un impianto ibrido con Pompa di Calore < 12 kW deve essere accatastato nel CURIT per i seguenti motivi

  • è un impianto unico (non due apparecchi separati)
  • comprende:
    • caldaia (es. 24 kW )
    • pompa di calore (es. 6 kW)

L’impianto rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione grazie alla caldaia, la pompa di calore diventa parte integrante dell’impianto poiché la normativa regionale considera la potenza utile complessiva dell’impianto (non solo del singolo componente).

 

Nel catasto CURIT di Regione Lombardia viene registrato:

  • libretto impianto
  • configurazione completa
  • tutti i generatori
  • manutenzioni e controlli

Se l’impianto non venisse registrato, non sarebbe possibile tracciare:

  • funzionamento ibrido
  • efficienza reale
  • emissioni

Di conseguenza si violerebbero norme nazionali e regionali con relative sanzioni.

 

In base al quadro nazionale Art. 15, comma 5 del D.Lgs. 192/2005, la mancata osservanza degli obblighi relativi a esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici può comportare sanzioni fino a 3.000 €. Questo si applica anche a:

  • impianti non censiti
  • impianti mai controllati
  • impianti non regolarizzati

 

Il caso tipico è un impianto ibrido non registrato perché PDC < 12 kW

  • configurazione errata → impianto formalmente “inesistente” → sanzionabile

 

 

Sanzioni CURIT (Regione Lombardia)

La normativa regionale (DGR 3502/2020 e aggiornamenti) prevede sanzioni per:

 

Mancata targatura dell’impianto o mancato rilascio libretto

  • mancata targatura e/o registrazione della targa nel catasto CURIT: sanzione amministrativa da 50 € a 300 € ( più spese di notifica)
  • assenza del libretto di impianto (o compilazione incompleta): sanzione amministrativa da 100 € a 600 €
  • mancato rispetto dei requisiti di installazione (es. impianto senza collaudo): sanzione amministrativa da 1.000 € a 10.000 €

 

Mancata o tardiva registrazione su CURIT

  • sanzione amministrativa da 50 € a 300 €

 

Mancato inserimento della Rapporto di Controllo Tecnico

  • il caricamento del Rapporto va effettuato entro tempi stabiliti dal DGR 3502/2020 (entro la fine del mese successivo rispetto alla data in cui è stato redatto (per le installazioni fa fede la data della Dichiarazione di Conformità). L’inadempienza genera una sanzione amministrativa da 50 a 300 €

 

Responsabilità dei soggetti

Il sistema sanzionatorio coinvolge più figure:

Responsabile impianto (proprietario/amministratore/terzo responsabile)

  • mancata manutenzione
  • impianto non regolare

Installatore

  • mancata registrazione nuovo impianto
  • libretto non compilato

Manutentore/Terzo responsabile

  • mancato inserimento dati
  • ritardi nella trasmissione al CURIT

Il DPR 74/2013 chiarisce che il responsabile (o delegato) risponde del rispetto degli obblighi normativi.

 

Implicazioni pratiche per gli impianti ibridi

Nel caso specifico degli impianti ibridi:

errore tipico

  • non accatastare perché PDC < 12 kW

conseguenze

  • impianto non censito
  • libretto incompleto
  • assenza dati in CURIT

rischio

  • sanzione fino a 3.000 €
  • sanzioni accessorie CURIT
  • problemi in caso di:
    • APE
    • compravendita
    • controlli ispettivi

Di conseguenza la questione non è solo normativa, ma economica e professionale, in quanto un impianto ibrido registrato male può generare:

  • non conformità tecnica
  • sanzioni dirette
  • responsabilità per l’operatore

 

 

Per informazioni

Sportello Impiantisti di Confartigianato Imprese Bergamo, Marco Trussardi – tel.035274355 | e-mail areedimestiere@artigianibg.com

 

 


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– Emanuela Lucchetti tel. 035.274.296

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e-mail: cait@artigianibg.com – fax: 035.274.324

home page:  https://confartigianatobergamo.it/sportello-cait/


 

 


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