La somma percepita in unica soluzione dal residente fiscale in Italia a titolo di eredità liquidata dal fondo pensione statunitense al quale contribuiva il parente defunto residente negli Stati Uniti è sottoposta a tassazione separata e non ordinaria.
L’ Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento con la risposta n. 229/2024 , in tema di trattamento fiscale applicabile all’importo percepito dall’erede fiscalmente residente in Italia a titolo di liquidazione dal Fondo pensione statunitense di un proprio parente defunto.
Al riguardo, l’articolo 49, comma 2, del Tuir prevede che «Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati (…)».
L’espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell’ambito di operatività del citato comma 2 dell’articolo 49 del Tuir anche tutte quelle indennità una tantum ( come nel caso della capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
Sull’equiparazione delle pensioni ai redditi di lavoro dipendente l’Agenzia è intervenuta con più documenti di prassi. In particolare, la circolare n. 21/202 ha precisato, tra l’altro, che “costituiscono redditi da “pensione” i trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri”. La circolare evidenzia anche che l’espressione “le pensioni di ogni genere” riportata dall’articolo 49, include anche tutte quelle indennità una tantum (come la capitalizzazione delle pensioni) corrisposte in seguito al versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. A tali prestazioni non si applica, invece, la disciplina della previdenza complementare italiana, disciplinata dal Dlgs n. 252/2005 la cui applicazione è riservata, oltre che ai fondi pensione istituiti in Italia, anche ai fondi pensione istituiti, a determinate condizioni, negli Stati membri dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Tuir, inoltre, «In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 17, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 17, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti».
In conclusione, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’importo ereditato e percepito dall’istante in una unica soluzione nel 2023 rientri tra le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” di cui all’articolo 49, comma 2, lett. a) del TUIR, di conseguenza, come prevede l’articolo articolo 7, comma 3, dello stesso Testo unico, è soggetto alla tassazione separata e non ordinaria prevista dal successivo articolo 17, trattandosi di somme percepite in qualità di erede.
Fonte: Agenzia delle Entrate
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